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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 26084/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla omessa citazione in giudizio della persona offesa - circostanza che avrebbe indotto in errore la difesa dell'imputato circa la sussistenza della querela - è manifestamente infondato; In primo luogo, va osservato che la querela ritualmente presentata dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso la Stazione dei Carabinieri di Roma-Flaminia, risulta agli atti ed è contenuta nel fascicolo del pubblico ministero; Il motivo dedotto è manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa ex art. 178 cod. proc. pen. non può essere eccepita dall'imputato, poiché egli manca di interesse all'osservanza della disposizione violata, il cui unico scopo è quello di consentire l'eventuale costituzione di parte civile al destinatario della citazione (Sez. 2, n. 51556 del 04/12/2019, Destro, Rv. 277812).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 2024 Il consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla omessa citazione in giudizio della persona offesa - circostanza che avrebbe indotto in errore la difesa dell'imputato circa la sussistenza della querela - è manifestamente infondato; In primo luogo, va osservato che la querela ritualmente presentata dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso la Stazione dei Carabinieri di Roma-Flaminia, risulta agli atti ed è contenuta nel fascicolo del pubblico ministero; Il motivo dedotto è manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa ex art. 178 cod. proc. pen. non può essere eccepita dall'imputato, poiché egli manca di interesse all'osservanza della disposizione violata, il cui unico scopo è quello di consentire l'eventuale costituzione di parte civile al destinatario della citazione (Sez. 2, n. 51556 del 04/12/2019, Destro, Rv. 277812). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024 Il consig
Sentenza Cassazione n. 26084/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris