CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 35238/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] si è riportato alla requisitoria depositata in atti ed ha insistito per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato e si è riportata ai motivi di ricorso ed ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Enna, con la sentenza emessa il 16 aprile 2021, accertava la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, che condannava alla pena di mesi quattro di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in relazione al delitto previsto dall'art. 494 cod. pen. 2. Il ricorso immediato per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 3. Il ricorrente con unico motivo deduce violazione di legge processuale in relazione all'art. 420-ter e178, lett. c), cod. proc. pen. avendo prospettato un legittimo impedimento del difensore per la prima udienza dibattimentale, non valutato, senza aver ricevuto ulteriori avvisi delle udienze di rinvio. Da ciò il ricorrente chiede dichiararsi la nullità della sentenza. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — datate 20 aprile 2022, con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. 5. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti a seguito di tempestiva richiesta di trattazione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. 6. [OSCURATO:PERSONA] generale si è riportato alla requisitoria depositata in atti ed ha insistito per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il difensore del ricorrente ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Il ricorrente ha allegato, assicurando l'autosufficienza del ricorso, la ricevuta di invio a mezzo pec alla cancelleria del Giudice del Tribunale di Enna, in data 27 novembre 2020, dell'istanza di differimento dell'udienza fissata per il medesimo giorno per legittimo impedimento. .Adduceva quali ragioni di impedimento la dichiarazione della regione Calabria quale "zona rossa" dal 6 novembre 2020, avendo sede in Cosenza, nonché il concomitante impegno professionale dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per la contestuale udienza di discussione per imputato detenuto presso il carcere di Pavia e collegato in videoconferenza. Rappresentava l'impossibilità di nominare sostituti processuali in entrambi i processi.3. A ben vedere l'invio a mezzo pec dell'istanza di differimento dell'udienza per legittimo impedimento era consentito dall'art. 24, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137. La previsione normativa esonerava anche il difensore dalla necessità di verificare la conoscenza da parte del Giudice, come richiesto invece dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla trasmissione a mezzo fax. A fronte della modalità di trasmissione all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] , va però evidenziato come il ricorrente ebbe a spedire l'istanza di differimento la mattina dell'udienza, alle ore 8.56, comunque ben 21 giorni dopo la determinazione della 'zona rossa' in Calabria e 7 giorni dopo il decreto di trattazione ad orario del processo dinanzi al 94'Giudice di [OSCURATO:PERSONA]. E dunque, va valutata la tardività della trasmissione della missiva attestante l'impedimento, che l'art. 420-ter comma 5 cod. proc. pen. chiede al difensore di 'prontamente comunicare' rispetto all'emergere dell'impedimento. Alcuna pronta comunicazione è intervenuta, perché è stata inviata la pec la stessa mattina dell'udienza, cosicché è ben possibile che il Giudice non ne abbia avuta tempestiva contezza. Pe altro l'obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell'udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza. Ne consegue che la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento (Sez. 5, Sentenza n. 27174 del 22/04/2014 Ud. (dep. 23/06/2014 ) Rv. 260579 - 01) e che tempestiva è l'istanza quando è posta alla cognizione del giudice con congruo anticipo e, cioè, in prossimità della conoscenza da parte del difensore della contemporaneità degli impegni. (Sez. 2, n. 20693 del 12/05/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247548 - 01, fattispecie nella quale è stata ritenuta intempestiva l'istanza di rinvio presentata soltanto il giorno precedente quello d'udienza, pur se la notificazione dell'avviso concernente l'impegno professionale concorrente risaliva a diversi giorni prima). Nel caso in esame, quindi, difetta la tempestiva comunicazione e nel consegue l'infondatezza manifesta del ricorso in quanto non è integrata alcuna nullità. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso