CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01110/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 29 gennaio 2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Genova il 14 febbraio 2023, ha rideterminato in anni 1, mesi 6 e giorni 20 di reclusione la pena a carico di Ma -io [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole, con concessione dei doppi benefici di legge, dE i reati ex art. 4, 5 e 10 del d. Igs. n. 74 del 2000; fatti accertati in Chiavari in epoca compresa tra il 30 settembre 2015 e il 12 novembre 2019, mentre, tra giudizio di primo grado e giudiAo di appel o, interveniva declaratoria di parziale estinzione per prescrizione in ordine a un'ulteric re ipotesi del reato ex art. 4 del d. Igs. n. 74 del 2000, rispetto ai fatti commessi sino al 30 settembre 2013. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati di cui agli art. 4 e 5 del d. Igs. n. 74 del 2000 (e non del reato ex art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000 come erroneamente indicato nell'int astazione del motivo), è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazior e alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di marito, i quali, nel richiamare gli esiti della verifica fiscale compiuta dalla Guardia di Finanza di Chiavari nei confronti della società "D.M. Auto" (ditta individuale) e "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s." di Mz rio [OSCURATO:PERSONA], hanno evidenziato che, rispetto agli anni di imposta 2016 e 2017, la "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s." non ha presentato la dichiarazione annuale dei redditi, omettendo così di dichiarare operazioni attive imponibili per 832.238,40 euro nel 2016 e per 165.747,36 euro nel 2017, co i irpef evasa pari, rispettivamente a 248.817,48 euro (2016) e a 63.849,34 euro (2017), mentre, rispetto agli anni 2014 e 2015, è stato accertato che la "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s." ha sì presentato la dichiarazione annuale Iva, ma indicando volumi di affari inferiori a quelli reali, con Iva evasa pari, rispettivamente, a 215.419,00 euro (2014) e a 154.738,85 euro (2015). Inoltre, sempre ccn riferimento all'anno 2014, è emerso che Devoto ometteva di indicare i compensi incassati qua e amministratore della "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s." per 395.589,35 euro, con imposta irpef ?.vasa pari a 168.407,56 euro. Immune da censure è stato legittimamente ritenuto il criterio utilizzato dalla P.G. per calcolare gli elementi attivi sottratti all'imposizione fiscale, avendo i finanzieri tenuto conto dei versamenti effettivamente riscontrati sui conti correnti e sui rapporti bancari riconducibili all'imputato, senza considerare i costi non debitamente documentati, ci è in coerenza con l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 17214 del 14/03/2023, Rv. 284554, Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019, Rv. 275856 e Sez. 3, n. 37094 del 29/05/2015, Rv. 2651E 0), secondo cui, in tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare della impot;ta evasa, è tenuto a operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di a :certamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, soffre delle limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, sicché, nel caso i i cui i ricavi non indicati nelle dichiarazioni fiscali obbligatorie siano individuati sulla base non di presunziorm, ma di precisi elementi documentali, quali le entrate registrate nella contabilità o nei cDnti correrli bancari, i correlativi costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazior i fattuali d 3 cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma cel giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, è anch'esso manifestamente infondato, non confrontandosi l'impugnazione con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (cfr. pag. 3), nella quale è stato soti olineato che l'imputato, rispetto agli anni 2014, 2015 e 2016, non ha esibito le scritture contabili, essendosi la commercialista della società limitata a fornire solo una piccola parte della contabilità, mentre è rimasta del tutto indimostrata l'asserzione dell'imputato secondo cui (circostz nza peraltro ignota anche alla commercialista) la contabilità relativa al 2014 sarebbe andata pesa a seguito di un'alluvione, non essendo stata presentata alcuna denuncia di smarrimento in té- I senso. Né rileva che alla ricostruzione del volume di affari della società gli operanti siano comunque pervenuti in base agli esiti degli accertamenti bancari, avendo questa Corte più volte affermato (cfr. Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Rv. 275005) che, in tema di reati tributari, I impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento li documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo and e quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato c:he alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p rocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos