CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10123/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 28/04/2022 della Corte di appello di Cagliari; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con annullamento dell'impugnata sentenza, il rigetto del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi; sentite le conclusioni del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Cagliari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Oristano del precedente 17/02/2020, con cui, in esito a giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato penalmente responsabile dei delitti di furto in abitazione (così derubricata l'originaria imputazione di ricettazione) e di falso materiale commesso da privato in certificato amministrativo, nonché della contravvenzione di possesso ingiustificato di grimaldelli (capi A, C e D), mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati penalmente responsabili dei delitti di furto in abitazione (così derubricata l'originaria imputazione di ricettazione) e di uso di certificato amministrativo contraffatto (capi A e B), riducendo la pena inflitta al Milanovic e mandando assolti lo .3ovanovic e il Mihajlovic dal delitto di uso di certificato amministrativo contraffatto. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione il difensore di fiducia del Milanovic e del Mihajlovic, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato, nell'interesse del primo, due motivi di doglianza e, nell'interesse del secondo, un unico motivo, nonché il difensore di fiducia dello Jovanovic, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato, nell'interesse del predetto, due motivi di doglianza, tutti di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo del proprio ricorso il difensore del Milanovic lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità nella parte in cui si è riqualificato il fatto di cui al capo A come furto in abitazione, operazione asseritamente contrastante con il principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza. Rileva in proposito che la sentenza della Corte distrettuale, nel recepire in parte qua la decisione del giudice di primo grado, confliggerebbe con il principio evocato, posto che l'impianto argomentativo fondante l'operata derubricazione non darebbe conto della sua sostanziale prevedibilità per l'imputato in base della contestazione ab origine mossagli, né della concreta fronteggiabililità, da parte dello stesso, con gli ordinari mezzi di difesa. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per contraddittorietà o manifesta illogicità in punto di ritenuta sussistenza della penale responsabilità in ordine al delitto di furto in abitazione e di denegata concessione delle attenuanti generiche. Osserva al riguardo che la Corte distrettuale non avrebbe adeguatamente argomentato né il ritenuto coinvolgimento dell'imputato nel delitto contro il patrimonio a fronte dell'appartenenza a sua moglie del veicolo a bordo del quale era occultata la refurtiva, né la mancata concessione al predetto delle indicate diminuenti. 2.3. Con l'unico motivo del ricorso a sua firma il difensore del Mihajlovic lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità nella parte in cui si è riqualificato il fatto di cui al capo A in termini di furto in abitazione, sostenendo che tale operazione contrasterebbe con il principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza. Rileva in proposito che la sentenza della Corte distrettuale, nel recepire in parte qua il decisum del Tribunale, violerebbe il menzionato principio, posto che l'impianto motivazionale a corredo dell'operata derubricazione non darebbe conto della sua sostanziale prevedibilità per l'imputato alla stregua della contestazione ab origine mossagli, né della concreta fronteggiabililità, da parte dello stesso, con gli ordinari mezzi di difesa. 2.4. Con il primo motivo del proprio ricorso il difensore dello Jovanovic si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 2 cod. pen. Assume, in specie, che la Corte distrettuale e, prim'ancora il Tribunale, in relazione a un furto in abitazione commesso nell'anno 2017, avrebbero inflitto una pena (anni quattro di reclusione) in tesi superiore a quella comminata dalla norma incriminatrice nella formulazione all'epoca vigente, che prevedeva, per tale delitto, la reclusione da un minimo di tre a un massimo di sei anni, così di fatto applicando retroattivamente la modifica apportata all'art. 624-bis cod. pen. dall'art. 5, comma 1, lett. a), della legge n. 36 del 2019. 2.5. Con il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 2 cod. pen. (rectius: dall'art. 521 cod. proc. pen.). Sostiene in particolare che la Corte territoriale avrebbe riqualificato il fatto di cui al capo A come furto in abitazione, a fronte dell'originaria contestazione in termini di ricettazione, in palese violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, come costantemente interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati per le ragioni che di seguito si espongono.2. Del tutto privi di pregio sono il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse del Milanovic, l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse del Mihajlovic e il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse dello Jovanovic, con i quali è di fatto articolata la medesima doglianza, da intendersi - al di là dell'inquadramento effettuato da ciascuno dei patrocinatori - in termini di inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e, segnatamente, della previsione dell'art. 521 cod. proc. pen. in tema di necessaria correlazione tra accusa e sentenza. Ritiene, infatti, il Collegio che la diversa qualificazione, in termini di furto in abitazione, del fatto di cui al capo A, ab origine contestato come ricettazione, effettuata dal Tribunale di Oristano e confermata dalla Corte di appello di Cagliari, non abbia comportato violazione alcuna del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza, posto che nell'iniziale contestazione risultavano indicati molteplici elementi specifici alla stregua dei quali poteva ragionevolmente inferirsi che il possesso delle cose di delittuosa provenienza derivasse da una pregressa condotta predatoria ascrivibile allo stesso possessore. Trova quindi pacifica applicazione, nel caso di cui trattasi, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «In caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza» (in tal senso Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277403-01, nonché, in precedenza, Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018, dep. 15/03/2019, Scardina, Rv. 275770-01 e Sez. 2, n. 18729 del 14/04/2016, Russo e altro, Rv. 266758-01). 3. Manifestamente infondato risulta il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Milanovic, con cui ci si duole di vizio di motivazione per contraddittorietà o manifesta illogicità in punto di ritenuta sussistenza della penale responsabilità predetto in ordine al delitto di furto in abitazione e di denegata concessione delle attenuanti generiche. Reputa il Collegio che la Corte di appello di Cagliari, diversamente da quanto dedotto, abbia argomentato, in maniera lineare e priva di evidenti illogicità, sia l'affermata responsabilità del Milanovic in ordine all'indicato delitto, evidenziando che costui, a distanza di breve tempo dalla sua perpetrazione, era stato bloccato mentre era alla guida di un'auto con targhe contraffatte, risultata di proprietà della convivente, a bordo della quale si trovavano altresì tre conoscenti e al cui interno erano stati rinvenuti numerosi arnesi da scasso, tre paia di guanti, tre torce a led e la refurtiva (così a pag. 10 della sentenza gravata), sia la mancata concessione delle attenuanti generiche, ponendo in rilievo che lo impedivano l'accurata preordinazione che aveva connotato l'azione predatoria e la negativa personalità del suo autore, attestata dai plurimi precedenti specifici (così a pag. 10 della decisione). Orbene, l'articolato motivazionale testé vagliato, per nulla contraddittorio e palesemente privo di evidenti illogicità, disvela la manifesta infondatezza dell'agitata doglianza, con la quale, a ben vedere, il ricorrente, al di là delle formali enunciazioni d'intento contenute nell'impugnativa, non sottopone ad autonoma e argomentata confutazione il percorso argomentativo a base della decisione gravata, ma si limita, piuttosto, a formulare deduzioni con cui sollecita sostanzialmente una rivalutazione in fatto della vicenda per cui è giudizio preclusa in sede di legittimità, caldeggiando una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dai giudici del merito con argomentato oggettivamente completo e logicamente esauriente. Costituisce, infatti, consolidato insegnamento della Corte - al quale questo Collegio intendere dare continuità - quello secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza» (in tal senso Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 25/01/2021, G., Rv. 280589-02). 4. Destituito di fondamento risulta, infine, anche il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dello lovanovic, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 2 cod. pen., sostenendo che con la sentenza gravata, e in precedenza con quella di primo grado, sarebbe stata inflitta, per un delitto di furto in abitazione commesso nell'anno 2017, una pena (anni quattro di reclusione) superiore a quella comminata dalla norma incriminatrice nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, con illegittima applicazione retroattiva della modifica apportata all'art. 624-bis cod. pen. dall'art. 5, comma 1, lett. a), della legge n. 36 del 2019. Osserva innanzitutto il Collegio che la doglianza in oggetto, non essendo stata prospettata con l'atto di appello, non può essere fatta valere in questa sede, in quanto trova applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento V 5 ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galdi, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577-01). Deve comunque aggiungersi che la censura risulta all'evidenza infondata anche nella sostanza, dal momento che tanto il Tribunale di Oristano quanto la Corte di appello di Cagliari, con le pronunzie rispettivamente rese, hanno inflitto allo Jovanovic una pena che, pur discostandosi lievemente dal minimo edittale, rientrava nella forbice (da tre a sei anni di reclusione) prevista dall'art. 624-bis cod. pen., nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, sicchè non è riscontrabile nel caso di specie la denunziata violazione del principio di irretroattività delle modifiche sanzionatorie in malam partem. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che ciascuno dei ricorrenti versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q. M. Dichiara inammissibili i