Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 00901/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del riesame cautelare personale, ha confermato l'ordinanza 3 giugno 2022 del GIP del Tribunale di Taranto con cui era stata applicata a carico del ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di rapina consumata e tentata e per il porto in luogo pubblico di una pistola.

2. Propone due distinti ricorsi per cassazione, rispettivamente in data 18 e 19 luglio 2022 l'indagato [OSCURATO:PERSONA] Cosimo con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Con l'unico motivo articolato, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura carceraria quale unico rimedio adeguato a salvaguardare le esigenze cautelari.

Mancherebbe in particolare il requisito della concretezza delle esigenze cautelari avendo il Tribunale del riesame fatto riferimento ad elementi meramente congetturali.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme 'previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. In particolare, la formulazione dell'unico motivo sconta una sostanziale aspecificità in quanto il ricorrente, pur affermando principi condivisibili, non si confronta con l'effettivo contenuto della ordinanza impugnata che aveva valorizzato la personalità dell'indagato per come desumibile dalla presenza di plurimi e significativi precedenti penali, le modalità dell'azione, che evidenziava una attività criminosa che coinvolgeva una seppur rudimentale organizzazione (la rimozione delle targhe dal veicolo, l'uso di una pistola) e un significativo grado di pericolosità, nonché il mancato ritrovamento della pistola stessa; elementi da cui coerentemente desumeva una pericolosità non adeguatamente contrastabile con la misura degli arresti domiciliari.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

3.1. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp att cod proc pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del riesame cautelare personale, ha confermato l'ordinanza 3 giugno 2022 del GIP del Tribunale di Taranto con cui era stata applicata a carico del ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di rapina consumata e tentata e per il porto in luogo pubblico di una pistola. 2. Propone due distinti ricorsi per cassazione, rispettivamente in data 18 e 19 luglio 2022 l'indagato [OSCURATO:PERSONA] Cosimo con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Con l'unico motivo articolato, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura carceraria quale unico rimedio adeguato a salvaguardare le esigenze cautelari. Mancherebbe in particolare il requisito della concretezza delle esigenze cautelari avendo il Tribunale del riesame fatto riferimento ad elementi meramente congetturali. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme 'previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. In particolare, la formulazione dell'unico motivo sconta una sostanziale aspecificità in quanto il ricorrente, pur affermando principi condivisibili, non si confronta con l'effettivo contenuto della ordinanza impugnata che aveva valorizzato la personalità dell'indagato per come desumibile dalla presenza di plurimi e significativi precedenti penali, le modalità dell'azione, che evidenziava una attività criminosa che coinvolgeva una seppur rudimentale organizzazione (la rimozione delle targhe dal veicolo, l'uso di una pistola) e un significativo grado di pericolosità, nonché il mancato ritrovamento della pistola stessa; elementi da cui coerentemente desumeva una pericolosità non adeguatamente contrastabile con la misura degli arresti domiciliari. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. 3.1. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp att cod proc pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 00901/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris