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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05408/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Perugia il 31 maggio 2019, per quanto in questa sede rileva, in parziale riforma della sentenza, impugnata dagli imputati, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Perugia il 23 novembre 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili di più violazioni del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ([OSCURATO:PERSONA]: capi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; [OSCURATO:PERSONA]: capi nn. 1, 2 e 9; [OSCURATO:PERSONA]: capi nn. 1 e 10), e, riconosciute a Tijani l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990, stimata prevalente sulla recidiva reiterata, e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, con l'aumento per la continuazione, applicata la diminuzione per il rito, li ha condannati alla sanzione di giustizia, ha invece rideterminato, riducendola, la pena, nei confronti del solo Tijani; con conferma nel resto.

2. Ricorrono per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite un unico ricorso curato da Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunciano violazione di legge: il primo è svolto esclusivamente nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il secondo è nell'interesse di tutti.

2.1. Con il primo motivo si censura errata applicazione della legge penale, poiché la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe dimostrata, essendo la donna meramente connivente ma non già complice del fidanzato [OSCURATO:PERSONA] né degli altri imputati, non avendo la stessa ceduto droga né fornito alcun contributo apprezzabile al reato né rafforzato il proposito criminoso altrui.

L'unica - e, si stima, insufficiente - fonte di prova a carico della stessa sarebbero le parole di [OSCURATO:PERSONA], che ha detto che la Zappacenere ha in alcune occasioni accompagnato il fidanzato quando costui consegnava le dosi di droga agli acquirenti.

2.2. Con il secondo motivo tutti i ricorrenti lamentano la violazione dell'art.133 cod. pen., non avendo la Corte di appello giustificato la scelta della pena applicata, che si stima eccessivamente severa e sproporzionata rispetto ai fatti.

Si richiamano i principi giurisprudenziali in tema di onere di motivazione, che deve essere sempre più approfondita quanto più la scelta della pena da infliggere si discosta dal minimo edittale.

Si domanda, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.3.11 P.G. della S.C. nella propria requisitoria scritta del 20 ottobre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che nessuno dei reati risulta prescritto, è fondato il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], mentre non sono fondati gli ulteriori, per le seguenti ragioni. 2.Quanto, infatti, a [OSCURATO:PERSONA], la Difesa ha già sostenuto nell'appello (pp. 1-3) la tesi della mera connivenza non punibile dell'imputata: al riguardo, la Corte territoriale non spende alcuna parola, limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado, le dichiarazioni dei testimoni, di cui indica i nomi ma senza riferimento al contenuto, e le dichiarazioni confessorie degli imputati, senza effettuare, però, riferimenti specifici alla ricorrente.

Nella sentenza di primo grado si legge (alle pp. 6-8 e 12) che [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di avere ricevuto alcune volte la droga da due tunisini, che erano sempre in compagnia di due giovani donne, una delle quali è stata individuata nella Zappacenere, e che l'avere accompagnato il fidanzato avrebbe fornito un "maggior senso di sicurezza", ciò che avrebbe avuto rilevanza come contributo; soltanto Bazzucchi ha chiamato in causa la Zappacenere; alcuni testi o hanno escluso di avere acquistato droga dalle donna oppure non hanno fatto cenno a persone di sesso femminile, nemmeno in termini di presenza. [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di avere in alcune occasioni accompagnato il fidanzato e [OSCURATO:PERSONA] quando costoro dovevano consegnare le dosi ai clienti (p. 9 della decisione del Tribunale). [OSCURATO:PERSONA] ha parlato di un gruppo composto anche dalla Zappacenere e che tutti rispondevano alle telefonate (pp. 8-9 della sentenza di primo grado); Faris ha dichiarato che assieme a [OSCURATO:PERSONA] e alle rispettive fidanzate vendevano piccoli quantitativi di droga (p. 9).

Dunque, il tema posto dalla Difesa nell'atto di appello non è stato, in sostanza, affrontato dalla Corte territoriale, se non tramite rinvio alla decisione di primo grado, che si limita a richiamare emergenze istruttorie che, così come rappresentate nella decisione del Tribunale (l'avere accompagnato il fidanzato avrebbe fornito allo stesso un "maggiore senso di sicurezza", senza ulteriormente specificare e, in particolare modo, senza puntualizzare nemmeno se l'accompagnamento avvenisse di frequente o meno), non appaiono decisive per sciogliere, in un senso o nell'altro, il nodo dell'alternatività tra complicità e mera connivenza.

Ed appare opportuno al riguardo il richiamo del principio di diritto affermato, tra le numerose altre, da Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-02, secondo cui «La distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare» (v. già, in linea generale, Sez. 1, n. 15023 del 14/02/2006, Piras ed altri, Rv. 234128-01: «In tema di concorso di persone, mentre la connivenza non punibile postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, il concorso può essere manifestato in forme che agevolano la condotta illecita, anche solo assicurando all'altro concorrente nel reato lo stimolo all'azione criminosa, o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa»; sostanzialmente in termini, Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953-01).

Il giudice del rinvio dovrà, dunque, individuare l'eventuale sussistenza di condotte agevolative in concreto poste in essere dalla donna, anche eventualmente sotto il profilo del maggior senso di sicurezza fornito al fidanzato allorchè lo accompagnava, aspetto che va - naturalmente - giustificato sulla base delle effettive emergenze istruttorie e non meramente asserito.

Rimane ovviamente assorbito il motivo che verte sull'aspetto sanzionatorio.

3. Infondato è il motivo unico svolto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], incentrato sui lamentati vizi di violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e di difetto di motivazione in relazione al quantum di pena.

I tre ricorrenti avevano già nei rispettivi atti di appello chiesto il minimo della pena.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA] (alla p. 7 della sentenza di appello e alla p. 14 di quella del Tribunale) si parte da una pena-base pari al massimo edittale quanto alla pena detentiva e quasi prossima al massimo quanto alla sanzione pecuniaria: la giustificazione, che appare sufficiente, si rinviene alle pp. 10-11 della decisione di primo grado, ove si evidenzia con richiamo a specifiche condotte ivi ricostruite, il ruolo "organizzativo e dunque principale" dell'imputato; né può trascurarsi la genericità delle doglianze contenute al riguardo nell'atto di appello.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA] e a Do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Perugia il 31 maggio 2019, per quanto in questa sede rileva, in parziale riforma della sentenza, impugnata dagli imputati, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Perugia il 23 novembre 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili di più violazioni del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ([OSCURATO:PERSONA]: capi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; [OSCURATO:PERSONA]: capi nn. 1, 2 e 9; [OSCURATO:PERSONA]: capi nn. 1 e 10), e, riconosciute a Tijani l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990, stimata prevalente sulla recidiva reiterata, e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, con l'aumento per la continuazione, applicata la diminuzione per il rito, li ha condannati alla sanzione di giustizia, ha invece rideterminato, riducendola, la pena, nei confronti del solo Tijani; con conferma nel resto. 2. Ricorrono per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite un unico ricorso curato da Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunciano violazione di legge: il primo è svolto esclusivamente nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il secondo è nell'interesse di tutti. 2.1. Con il primo motivo si censura errata applicazione della legge penale, poiché la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe dimostrata, essendo la donna meramente connivente ma non già complice del fidanzato [OSCURATO:PERSONA] né degli altri imputati, non avendo la stessa ceduto droga né fornito alcun contributo apprezzabile al reato né rafforzato il proposito criminoso altrui. L'unica - e, si stima, insufficiente - fonte di prova a carico della stessa sarebbero le parole di [OSCURATO:PERSONA], che ha detto che la Zappacenere ha in alcune occasioni accompagnato il fidanzato quando costui consegnava le dosi di droga agli acquirenti. 2.2. Con il secondo motivo tutti i ricorrenti lamentano la violazione dell'art.133 cod. pen., non avendo la Corte di appello giustificato la scelta della pena applicata, che si stima eccessivamente severa e sproporzionata rispetto ai fatti. Si richiamano i principi giurisprudenziali in tema di onere di motivazione, che deve essere sempre più approfondita quanto più la scelta della pena da infliggere si discosta dal minimo edittale. Si domanda, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.3.11 P.G. della S.C. nella propria requisitoria scritta del 20 ottobre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che nessuno dei reati risulta prescritto, è fondato il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], mentre non sono fondati gli ulteriori, per le seguenti ragioni. 2.Quanto, infatti, a [OSCURATO:PERSONA], la Difesa ha già sostenuto nell'appello (pp. 1-3) la tesi della mera connivenza non punibile dell'imputata: al riguardo, la Corte territoriale non spende alcuna parola, limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado, le dichiarazioni dei testimoni, di cui indica i nomi ma senza riferimento al contenuto, e le dichiarazioni confessorie degli imputati, senza effettuare, però, riferimenti specifici alla ricorrente. Nella sentenza di primo grado si legge (alle pp. 6-8 e 12) che [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di avere ricevuto alcune volte la droga da due tunisini, che erano sempre in compagnia di due giovani donne, una delle quali è stata individuata nella Zappacenere, e che l'avere accompagnato il fidanzato avrebbe fornito un "maggior senso di sicurezza", ciò che avrebbe avuto rilevanza come contributo; soltanto Bazzucchi ha chiamato in causa la Zappacenere; alcuni testi o hanno escluso di avere acquistato droga dalle donna oppure non hanno fatto cenno a persone di sesso femminile, nemmeno in termini di presenza. [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di avere in alcune occasioni accompagnato il fidanzato e [OSCURATO:PERSONA] quando costoro dovevano consegnare le dosi ai clienti (p. 9 della decisione del Tribunale). [OSCURATO:PERSONA] ha parlato di un gruppo composto anche dalla Zappacenere e che tutti rispondevano alle telefonate (pp. 8-9 della sentenza di primo grado); Faris ha dichiarato che assieme a [OSCURATO:PERSONA] e alle rispettive fidanzate vendevano piccoli quantitativi di droga (p. 9). Dunque, il tema posto dalla Difesa nell'atto di appello non è stato, in sostanza, affrontato dalla Corte territoriale, se non tramite rinvio alla decisione di primo grado, che si limita a richiamare emergenze istruttorie che, così come rappresentate nella decisione del Tribunale (l'avere accompagnato il fidanzato avrebbe fornito allo stesso un "maggiore senso di sicurezza", senza ulteriormente specificare e, in particolare modo, senza puntualizzare nemmeno se l'accompagnamento avvenisse di frequente o meno), non appaiono decisive per sciogliere, in un senso o nell'altro, il nodo dell'alternatività tra complicità e mera connivenza. Ed appare opportuno al riguardo il richiamo del principio di diritto affermato, tra le numerose altre, da Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-02, secondo cui «La distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare» (v. già, in linea generale, Sez. 1, n. 15023 del 14/02/2006, Piras ed altri, Rv. 234128-01: «In tema di concorso di persone, mentre la connivenza non punibile postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, il concorso può essere manifestato in forme che agevolano la condotta illecita, anche solo assicurando all'altro concorrente nel reato lo stimolo all'azione criminosa, o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa»; sostanzialmente in termini, Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953-01). Il giudice del rinvio dovrà, dunque, individuare l'eventuale sussistenza di condotte agevolative in concreto poste in essere dalla donna, anche eventualmente sotto il profilo del maggior senso di sicurezza fornito al fidanzato allorchè lo accompagnava, aspetto che va - naturalmente - giustificato sulla base delle effettive emergenze istruttorie e non meramente asserito. Rimane ovviamente assorbito il motivo che verte sull'aspetto sanzionatorio. 3. Infondato è il motivo unico svolto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], incentrato sui lamentati vizi di violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e di difetto di motivazione in relazione al quantum di pena. I tre ricorrenti avevano già nei rispettivi atti di appello chiesto il minimo della pena. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] (alla p. 7 della sentenza di appello e alla p. 14 di quella del Tribunale) si parte da una pena-base pari al massimo edittale quanto alla pena detentiva e quasi prossima al massimo quanto alla sanzione pecuniaria: la giustificazione, che appare sufficiente, si rinviene alle pp. 10-11 della decisione di primo grado, ove si evidenzia con richiamo a specifiche condotte ivi ricostruite, il ruolo "organizzativo e dunque principale" dell'imputato; né può trascurarsi la genericità delle doglianze contenute al riguardo nell'atto di appello. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] e a Do
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