CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 15632/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RVEGLIANZA di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento delprovvedimento impugnato con rinvio all’Ufficio di sorveglianza di Bari.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto in epigrafe il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bari ha rigettato la richiesta,avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in regime di affidamento in prova ai servizi socialiex art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), di svolgere colloqui presso la Casacircondariale di Bari nelle giornate di lunedì e venerdì mattina con il proprio marito, ividetenuto in espiazione di condanne irrevocabili. [OSCURATO:PERSONA] ha, invero, ritenuto non«opportuno il contatto con il coniuge finché perduri lo stato di affidata della condannata».2. Avverso detto provvedimento [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia,propone reclamo al Tribunale di sorveglianza di Bari, qualificato come ricorso percassazione e trasmesso a questo ufficio, deducendo violazione di legge per omessamotivazione in ordine al diniego di colloqui tra la ricorrente, in stato di espiazione di pena inregime di affidamento in prova, e il marito detenuto presso la Casa circondariale di Bari –nelle more trasferito a Lecce come da successiva comunicazione della difesa - in espiazionedi condanne per reati datati nel tempo, in violazione del diritto all’unità familiare e allerelazioni affettive, del principio di eguaglianza, in quanto la sola condizione di affidata inprova ai servizi sociali non può costituire motivo ostativo, in via generale e astratta,all’esercizio dei rapporti familiari, e del principio di rieducazione, perché la relazione affettivae il mantenimento dei legami familiari costituiscono strumenti fondamentali per la relazioneaffettiva e il reinserimento sociale.Osserva il difensore che: - il diritto ai rapporti familiari è qualificato come dirittofondamentale della persona, anche in situazione di restrizione della libertà personale, e ognilimitazione a tale diritto deve essere giustificata da esigenze concrete e proporzionate; - laconcessione dell’autorizzazione può essere subordinata a condizioni, ma anche in tal casole restrizioni devono essere proporzionate e motivate in relazione alle esigenze cautelariaccertate nel caso concreto; - la prassi consolidata dei tribunali di sorveglianza richiede laverifica dell’assenza di elementi di pericolosità o di rischio di recidiva connessi alla visita,lasciando prevalere in linea di principio il diritto alla relazione familiare, salvo ostacolispecifici e debitamente motivati; - il provvedimento di diniego non può fondarsi su generichevalutazioni di inopportunità, ma deve fondarsi su elementi oggettivi e circostanziati chedimostrino come la visita potrebbe pregiudicare le finalità della misura alternativa o lasicurezza dell’istituto; - l’obbligo di motivazione deve essere rafforzato in presenza di rapportidi convivenza, legame coniugale o parentale stretto, e in ogni caso in cui la visita risponda aesigenze affettive fondamentali. Insiste, alla luce di tali censure, per l’annullamento del decreto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolverein un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili inCassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost. per violazione di legge (Sez. 6, n. 35675 del02/10/2025, Pedicone, Rv. 288724).Nel caso in esame si tratta di una richiesta di persona affidata al servizio sociale e,quindi, sottoposta a misura alternativa alla detenzione, volta ad ottenere l’autorizzazione dicolloqui con il marito, a sua volta detenuto in espiazione di pene per condanne definitive.Correttamente è stato convertito il reclamo in ricorso per cassazione, ai sensi dell’art.568, comma 5, cod. proc. pen., disponendone la trasmissione a questo ufficio.Il sindacato di legittimità sui provvedimenti di rigetto di colloqui dei detenuti non siestende al controllo dell’iter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tuttoassente o apparente.Tali essendo le premesse, l’impugnazione proposta coglie nel segno, mancando nelcaso in esame qualsiasi ragione motivazionale del diniego se non lo stato di detenzionedella ricorrente, rectius di sottoposizione a misura alternativa alla detenzione (l’affidamentoin prova al servizio sociale).[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bari rileva l’inopportunità dell’autorizzazione, richiestadalla donna, di recarsi presso la Casa circondariale per svolgere i colloqui con il proprioconiuge, ma non ne specifica le ragioni, non potendosi ritenere effettiva una motivazione cherinvii alla mera condizione di soggetto in stato di affidamento in prova per espiazione dipena, quale condizione ostativa per avere colloqui con i familiari, ancorché a loro voltadetenuti. E ciò in assenza di qualsivoglia valutazione sul pericolo di recidiva, dicomunicazioni verso l’esterno da parte del marito detenuto con cui si vogliono avere icolloqui, del cui spessore criminale non risulta compiuto alcun approfondimento (neppurevenendo specificato il regime di detenzione cui è sottoposto), e, infine, di pregiudizio delpercorso di recupero avviato; e sulle eventuali modalità e cautele da adottare per escluderepregiudizi o pericoli di tale natura.Il favore per il rispetto della vita familiare e le relazioni affettive tra coniugi, oltre adessere espressamente sancito dall’art. 18, comma 1, Ord. pen., è un tema di rilievocostituzionale e sovranazionale, come precisato dalla sentenza del 13 maggio 2024 n. 85della Corte costituzionale e dalla giurisprudenza della Corte Edu, che costantementeribadisce come le restrizioni generalizzate ai diritti, sia di visita, che di comunicazione deidetenuti, tali da impedire di fatto il contatto con la famiglia, costituiscano ingerenze perdefinizione sproporzionate in detti diritti (ex plurimis Corte Edu, 17 settembre 2020,Mirgadirov c. Azerbaijan e Turchia; Corte Edu, 13 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] v. Russia). 2. Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio pernuovo esame, alla luce dei principi sopra indicati, al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bari. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al magistrato disorveglianza di bari.Così è deciso, 21/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]