Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:77
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]265/02
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:SOCIETA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione)
«[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles — Competenze speciali — Art. 5, punto 1 — Nozione di “materia contrattuale” — Contratto fideiussorio
stipulato senza che il debitore principale ne fosse consapevole — Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore —
Azione di regresso del fideiussore contro il debitore principale»
Massime della sentenza
1.
[OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Sfera d’applicazione — Materia civile
e commerciale — Nozione di «materia civile e commerciale» — Azione intentata dal fideiussore contro il debitore principale
in forza di una surrogazione legale nell’ambito di un contratto di fideiussione — Inclusione
([OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 1, primo comma)
2.
[OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Competenze speciali — Competenza in
«materia contrattuale» — Nozione — Azione intentata dal fideiussore, in surrogazione nei diritti, contro il debitore principale
nell’ambito di un contratto di fideiussione concluso con un terzo — Esclusione in mancanza di autorizzazione alla conclusione
del contratto data dal debitore principale
([OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 5, punto 1)
1. L’azione proposta in forza di una surrogazione legale contro un importatore, debitore di dazi doganali, da parte del fideiussore
che ha pagato tali dazi alle autorità doganali in esecuzione di un contratto fideiussorio con cui lo stesso si era impegnato
nei confronti di dette autorità a garantire il pagamento dei dazi in questione da parte dello spedizioniere, che era stato
inizialmente incaricato dal debitore principale di onorare il debito, non corrisponde all’esercizio di un qualsivoglia potere
che esorbiti dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra privati e dev’essere pertanto considerata compresa nella
nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi dell’art. 1, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente
la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA]
9 ottobre 1978, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del
Nord, dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, e dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989,
relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese.
(v. punti 19, 21)
2. L’art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca,
dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all’adesione
della Repubblica ellenica, e dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica
portoghese, dev’essere interpretato nel senso che nella nozione di «materia contrattuale» non è ricompresa l’obbligazione
della quale il fideiussore, che in forza di un contratto di garanzia stipulato con lo spedizioniere abbia pagato i tributi
doganali, chieda in giudizio l’adempimento in surrogazione nei diritti dell’amministrazione doganale ed in via di regresso
nei confronti del proprietario della merce importata, qualora quest’ultimo, che non è parte del contratto fideiussorio, non
abbia autorizzato la conclusione di detto contratto.
(v. punto 26 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
5 febbraio 2004
(1)
«[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles – Competenze speciali – Art. 5, punto 1 – Nozione di “materia contrattuale” – Contratto fideiussorio stipulato senza che il debitore principale ne fosse consapevole – Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore – Azione di regresso del fideiussore contro il debitore principale»
Nel procedimento C-265/02,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo
all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale
e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Corte suprema di cassazione nella causa dinanzi ad essa
pendente tra
[OSCURATO:SOCIETA],
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della citata [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32),
come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]
di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo modificato – pag. 77), dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982,
relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all'adesione
del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1),
LA CORTE (Quinta Sezione),,
composta dal sig. P. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. C.W.A. [OSCURATO:PERSONA] e
S. von [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig. R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
–
per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. E. de March e dalla sig.ra A.-M. Rouchaud-Joët, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con ordinanza 11 aprile 2002, pervenuta in cancelleria il 18 luglio seguente, la Corte suprema di cassazione ha sottoposto
alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA]
del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’art. 5, punto 1, di tale [OSCURATO:PERSONA] (GU 1972, L 299, pag. 32),
come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]
di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo modificato – pag. 77), dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982,
relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all’adesione
del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
2
Tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia avente ad oggetto un’azione in via di regresso intentata
dall’[OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: l’«[OSCURATO:SOCIETA]»), società di diritto italiano, contro la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»),
società di diritto francese, al fine di ottenere il rimborso dei dazi doganali pagati dall’[OSCURATO:SOCIETA] in qualità di fideiussore
dello spedizioniere [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]»), in relazione ad un’importazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA].
Contesto normativo
[OSCURATO:PERSONA]
3
Ai sensi del suo art. 1, primo comma, la [OSCURATO:PERSONA] «si applica in materia civile e commerciale (…). Essa non concerne, in
particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa».
4
L’art. 2, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] dispone quanto segue:
«Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono
convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato».
5
L’art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] prevede quanto segue:
«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:
1)
in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
(...)».
6
L’art. 53, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] recita così:
«Ai fini dell’applicazione della presente convenzione la sede delle società e delle persone giuridiche è assimilata al domicilio.
(...)».
Il diritto nazionale
7
In materia di fideiussione, l’art. 1949 del codice civile italiano (in prosieguo: il «codice civile»), intitolato «Surrogazione
del fideiussore nei diritti del creditore», dispone in particolare quanto segue:
«Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore».
8
L’art. 1950, primo comma, del codice civile, intitolato «Regresso contro il debitore principale», è formulato come segue:
«Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata
fideiussione».
[OSCURATO:PERSONA] principale e questione pregiudiziale
9
[OSCURATO:PERSONA], con sede a Marsiglia (Francia), ha importato in Italia merci provenienti da paesi terzi. Essa ha incaricato la
[OSCURATO:SOCIETA] di procedere alle pratiche di sdoganamento e afferma di averle anticipato, a tal fine, le somme corrispondenti ai
dazi doganali dovuti.
10
[OSCURATO:PERSONA] non ha pagato i dazi in questione, ma si è avvalsa della facoltà di differirne il pagamento dietro prestazione
di una cauzione, conformemente agli artt. 78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (GURI, Supplemento ordinario n. 80 del 28 marzo 1973).
11
La cauzione è stata costituita per mezzo di una polizza fideiussoria stipulata tra la [OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:SOCIETA], con sede a Roma,
all’insaputa della [OSCURATO:PERSONA]. Con detta polizza, l’[OSCURATO:SOCIETA] si è resa garante della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti delle autorità doganali
italiane.
12
L’[OSCURATO:SOCIETA] ha pagato i dazi doganali dovuti per l’importazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA].
13
L’[OSCURATO:SOCIETA] ha citato in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Roma al fine di ottenere il rimborso delle somme che
la prima aveva versato all’amministrazione doganale. Tale azione era fondata sulla surrogazione nei diritti del creditore
e sul regresso contro il debitore, previsti a beneficio del fideiussore dagli artt. 1949 e 1950 del codice civile.
14
[OSCURATO:PERSONA] ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano in quanto, ai sensi dell’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA],
essa sarebbe dovuta comparire dinanzi ai giudici dello Stato in cui ha la propria sede, ossia dinanzi ai giudici francesi.
15
Con sentenza 20 giugno e 15 settembre 1995 il Tribunale di Roma ha ritenuto la propria giurisdizione. In sede d’appello, la
Corte d’appello di Roma, con sentenza 24 ottobre e 12 novembre 1997, ha confermato la decisione. La Corte d’appello ha ritenuto
che i giudici italiani fossero competenti ai sensi dell’art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA]. L’obbligazione di regresso che
incombe alla [OSCURATO:PERSONA] a favore dell’[OSCURATO:SOCIETA] deriverebbe dal contratto di garanzia che, secondo le disposizioni del codice
civile, sarebbe valido anche se il debitore non ne abbia avuto conoscenza.
16
[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi alla Corte suprema di cassazione. Essa ha affermato, in sostanza, che la surrogazione
del fideiussore nei diritti del creditore e l’azione di regresso avviata contro il debitore principale hanno la propria fonte
non nel contratto fideiussorio, ma nella legge, in particolare negli artt. 1949 e 1950 del codice civile. L’[OSCURATO:SOCIETA] ha sostenuto
che l’azione intentata ha natura contrattuale in quanto, conformemente alle disposizioni del codice civile, essa si configura
come effetto naturale del contratto fideiussorio.
17
Nutrendo dubbi in merito alla corretta interpretazione dell’art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA], la Corte suprema di cassazione
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre a questa Corte la seguente questione:
«Se l’art. 5[, punto 1,] della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles del 27 settembre 1968, nella versione modificata dalla [OSCURATO:PERSONA]
del 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
del Nord, dalla [OSCURATO:PERSONA] del 25 ottobre 1982 relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla [OSCURATO:PERSONA] del 26
maggio 1989 relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla [OSCURATO:PERSONA] del 29 novembre 1996
relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, debba o meno essere
interpretato nel senso che nella nozione di “materia contrattuale” sia ricompresa l’obbligazione della quale il fideiussore,
che in forza di contratto di garanzia stipulato con lo spedizioniere abbia pagato i tributi doganali, chieda in giudizio l’adempimento
in surrogazione dell’Amministrazione finanziaria ed in via di regresso nei confronti del terzo debitore proprietario della
merce importata, rimasto estraneo al contratto fideiussorio».
Sulla questione pregiudiziale
Sull’applicabilità della [OSCURATO:PERSONA]
18
Poiché la controversia principale riguarda il rimborso di somme versate per pagare tributi doganali, occorre esaminare, in
via preliminare, se essa rientri nell’ambito di applicazione della [OSCURATO:PERSONA].
19
Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto contro un importatore, debitore di dazi doganali, da parte del fideiussore
che ha pagato tali tributi presso le autorità doganali. Il fideiussore ha pagato in esecuzione di un contratto fideiussorio
con cui lo stesso si era impegnato nei confronti di dette autorità a garantire il pagamento dei dazi in questione da parte
dello spedizioniere, che era stato inizialmente incaricato dal debitore principale di onorare il debito.
20
In una fattispecie come quella di cui è causa, che riguarda una pluralità di rapporti instauratisi, di volta in volta, tra
un ente pubblico ed un soggetto di diritto privato, ovvero unicamente tra soggetti di diritto privato, occorre individuare
il rapporto giuridico esistente tra le parti della controversia ed esaminare il fondamento e le modalità d’esercizio dell’azione
intentata (sentenze 14 novembre 2002, causa C‑271/00, Baten, Racc. pag. I‑10489, punto 31, e 15 maggio 2003, causa C‑266/01,
Préservatrice foncière TIARD, Racc. pag. I‑4867, punto 23).
21
Orbene, il rapporto giuridico tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:SOCIETA], i due soggetti di diritto privato in lite nell’ambito della causa
principale, è un rapporto di diritto privato. Infatti, come risulta dall’ordinanza di rinvio, la parte che ha proposto il
ricorso esercita un’azione che le spetta in forza di una surrogazione legale prevista da una disposizione di diritto civile.
Detta azione non corrisponde all’esercizio di un qualsivoglia potere che esorbiti dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti
tra privati e dev’essere pertanto considerata compresa nella nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi dell’art. 1,
primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza Préservatrice foncière TIARD, citata, punto 36).
Sulla nozione di materia contrattuale
22
Secondo giurisprudenza costante, la nozione di «materia contrattuale» deve interpretarsi in modo autonomo, facendo riferimento
al sistema e agli scopi della [OSCURATO:PERSONA] al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati contraenti; detta
nozione non può pertanto essere interpretata come un rinvio alla qualificazione fornita dal diritto nazionale al rapporto
giuridico dedotto dinanzi al giudice nazionale (v., in particolare, sentenze 17 giugno 1992, causa C‑26/91, Handte, Racc.
pag. I‑3967, punto 10; 27 ottobre 1998, causa C‑51/97, Réunion européenne e a., Racc. pag. I‑6511, punto 15; 17 settembre
2002, causa C‑334/00, Tacconi, Racc. pag. I‑7357, punto 19, e 1° ottobre 2002, causa C‑167/00, Henkel, Racc. pag. I‑8111,
punto 35).
23
Nel sistema della [OSCURATO:PERSONA], il principio della competenza giurisdizionale dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato
il convenuto costituisce, in effetti, il principio generale e solo come eccezione ad esso la [OSCURATO:PERSONA] prevede i casi, tassativamente
elencati, nei quali il convenuto può o deve, a seconda del caso, essere citato in giudizio in un altro Stato contraente. Di
conseguenza, le norme sulla competenza che deroghino a tale principio generale non possono essere interpretate in modo da
ampliarne la portata oltre i casi contemplati dalla [OSCURATO:PERSONA] (v., in particolare, citate sentenze Handte, punto 14, e Réunion
européenne e a., punto 16).
24
Ne consegue, secondo una giurisprudenza altrettanto costante, che la nozione di «materia contrattuale» di cui all’art. 5,
punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] non può essere intesa come ricomprendente una situazione in cui non esiste alcun obbligo liberamente
assunto da una parte nei confronti di un’altra (citate sentenze Handte, punto 15, Réunion européenne e a., punto 17, e Tacconi,
punto 23).
25
A tale proposito è pacifico che, nella causa principale, la [OSCURATO:PERSONA] non è parte del contratto fideiussorio con cui l’[OSCURATO:SOCIETA]
si è impegnata a garantire il pagamento dei dazi doganali da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. Tuttavia, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] aveva
incaricato la [OSCURATO:SOCIETA] di procedere alle pratiche di sdoganamento. Spetta pertanto al giudice del rinvio esaminare il rapporto
giuridico esistente tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] per rilevare se la prima avesse autorizzato o meno la [OSCURATO:SOCIETA] a concludere,
per conto della [OSCURATO:PERSONA], un contratto come quello fideiussorio di cui trattasi nella causa principale.
26
Dalle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla questione sottoposta dal giudice del rinvio dichiarando
che l’art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere interpretato nel senso che nella nozione di «materia contrattuale» non
è ricompresa l’obbligazione della quale il fideiussore, che in forza di un contratto di garanzia stipulato con lo spedizioniere
abbia pagato i tributi doganali, chieda in giudizio l’adempimento in surrogazione nei diritti dell’amministrazione doganale
ed in via di regresso nei confronti del proprietario della merce importata, qualora quest’ultimo, che non è parte del contratto
fideiussorio, non abbia autorizzato la conclusione di detto contratto.
Sulle spese
27
Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti
delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio,
cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte suprema di cassazione con ordinanza 11 aprile 2002, dichiara:
L’art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca,
dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all’adesione
della Repubblica ellenica, e dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica
portoghese, dev’essere interpretato come segue:
[OSCURATO:PERSONA]
von [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 febbraio 2004.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
V. Skouris
1
–
Lingua processuale: l'italiano.