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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 36208/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33162/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 30/M, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eSEBASTIANO SARTORETTO; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- Nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 30/M, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti successiv i ( incidental i ) - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 3363/2019,depositata i l 26/08/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. - [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] (coniuge dello stesso Girolametto), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del crollo, avvenuto il 30 agosto 2007, del muro di contenimento dell’accesso ai garage situati nel seminterrato dello stabile, composto da tre unità abitative, nel quale esso attore risiedeva e di cui erano comproprietari i convenuti; danni consistiti nel danneggiamento della propria autovettura e nell’impossibilità di utilizzare il proprio garage.

1.1. - I convenuti Masin e Baron, nel costituirsi in giudizio, contestarono la fondatezza della pretesa attorea e, oltre a spiegare domanda riconvenzionale di danni contro l’attore, chiesero di chiamare in causa l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e [OSCURATO:PERSONA], al fine di essere manlevati in ipotesi di accoglimento della domanda del Girolametto, adducendo che la responsabilità per il crollo del muro di contenimento era da addebitarsi ai chiamati in causa, rispettivamente committente- venditrice e originario committente del manufatto.

Analoga posizione assunse la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., che chiese di chiamare in causa, a fini di manleva, l’[OSCURATO:PERSONA], oltre che il direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA] e il progettista [OSCURATO:PERSONA].Tutti i chiamati in causa si costituirono in giudizio contestando le domande proposte nei loro confronti.

1.2. - L’adito Tribunale di Treviso, con sentenza del giugno 2016, condannò i convenuti Zannini, Masin, [OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro, a risarcire i danni patiti dal Girolametto, quantificati nell’importo di euro 18.650,00, oltre accessori, rigettando le domande di manleva proposte dai medesimi convenuti nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] s.n.c., di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

2. - Avverso tale decisione proponevano gravame principale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché gravame incidentale la [OSCURATO:SOCIETA]., che la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 3363/2019 resa pubblica il 26 agosto 2019, respingeva in riferimento alla posizione del Girolametto, mentre accoglieva quanto alle domande di manleva, condannando, per quanto qui interessa, l’[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nelle more del giudizio) a tenere indenni il Masin e la Baron di quanto dovevano pagare all’attore e condannando la sola [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. a tenere indenne la [OSCURATO:SOCIETA]. di quanto la stessa doveva pagare al medesimo Girolametto.

2.1. -La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per ciò che ancora rileva in questa sede), osservava: a) andavano rigettate le eccezioni di inammissibilità dell’appello sollevate ai sensi dell’art. 342 c.p.c.; b) gli accertamenti tecnici preventivi acquisiti da altri procedimenti in corso erano “pienamente utilizzabili nel presente giudizio” nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA], che “avevano partecipato a quel procedimento di istruzione preventiva”; c) era infondata l’eccezione della società [OSCURATO:SOCIETA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] di inammissibilità exart. 345 c.p.c. del gravame per aver gli appellanti “introdotto deduzioni e domande del tutto nuove” in relazione alla richiesta di accertamento della loro responsabilità per aver mantenuto il muro in cemento armato in forza di concessione edilizia non più valida, averlo inglobato nel fabbricato eretto in base alle concessioni edilizie rilasciate alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e poi alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nel 1992 e nel 1996, “non aver effettuato ho fatto effettuare, quali titolari dei titoli abilitativi alla costruzione …, alcuna valutazione e/o calcolo relativo al muro di contenimento già presente, l’aver mantenuta inglobato nel nuovo fabbricato, un manufatto non rispondente alla normativa vigente (pagg. 18 e 19 della citazione d’appello)”: c.1 ) non si trattava di circostanze nuove, poiché emergenti “dai due A.T.P., ritualmente acquisiti nel corso del giudizio di primo grado e richiamati dalle parti nelle loro scritture difensive”; c.2) in ogni caso le anzidette deduzioni emergevano dalla comparsa di costituzione di primo grado dei coniugi Masin-Baron (p. 5 della comparsa di risposta del 6 aprile 2010); d) quanto all’eccezione di prescrizione riproposta dagli appellati [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], si era formato il giudicato su quella riferita all’azione ex art. 1669 c.c., mentre era infondata rispetto all’azione exart. 2043 c.c.; e) nel merito, il C.T.U. aveva accertato che “il crollo del muro”, realizzato fra il 1980 e il 1982, era “dovuto a difetti di costruzione dello stesso”, altresì “evidenziando che fra i vari difetti, il più grave era l’inadeguata armatura, probabile causa del crollo”; e.1) “la responsabilità dei [OSCURATO:SOCIETA], quali committenti, (era) proprio quella di avere inglobato il muro già esistente senza effettuare, o fare effettuare, alcuna valutazione o controllo se il muro esistente era conforme al progetto ed ai grafici allo stesso allegati e, più in generale alla normativa vigente, conformità che … è stata esclusa dagli accertamenti peritali, … che hanno altresì accertato che proprio tale mancata conformità (o, comunque, adeguamento) del muro esistente è stato causa del crollo dello stesso”; e.2) non vi era dubbio, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA], al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia del 1992 per la realizzazione dello stabile tri-familiare e del relativo progetto “sapesse dell’esistenza su quel fondo, di sua proprietà, del muro, realizzato da almeno un decennio (oltre ad esserne probabilmente anche il committente)”; e.3) responsabile in quanto committente era anche la [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta nella titolarità della concessione edilizia allorché, con atto del 28 luglio 1992, furono ad essa conferiti gli immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; f) ne conseguiva, pertanto, che era da accogliere la domanda di manleva proposta dagli appellanti principali Masin e Baron e quella dell’appellante incidentale [OSCURATO:SOCIETA]., limitatamente, quanto a quest’ultima, alla [OSCURATO:SOCIETA]., giacché solo in secondo grado aveva esteso la domanda agli eredi di [OSCURATO:PERSONA].

3. – Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto congiunto ricorso, affidato a sei motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché separato r icorso, anch’esso affidato a sei motivi, l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché separatamente la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con propri controricorsi ad entrambe le impugnazioni.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tutte le parti, ricorrenti e controricorrenti, hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. -Il ricorso proposto dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], in quanto notificato successivamente (nelle stesse date, 30 e 31 ottobre 2019, ma – in riferimento alle notifiche a mezzo p.e.c. del 30 ottobre - ad un ’ ora circa di distanza rispetto) a quello della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, è da qualificarsi come ricorso incidentale.1.1. -Le ragioni di censura fatte valere con entrambi i ricorsi, principale e incidentale,sono tra loro sostanzialmente sovrapponibili, divergendo solo per alcuni profili, dei quali si darà conto nell’esposizione, congiunta, dei rispettivi motivi (terzo e quinto).

2. - Con il primo mezzo di entrambi i ricorsi è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione dell’art.2909 c.c. e nullità dell’impugnata sentenza, in quanto tutte le “questioni che originano dal medesimo oggetto della presente causa (crollo del muro corso in data 30/08/2007) e relative agli eventuali profili di responsabilità, sia ai sensi dell’art. 1669 c.c. che dell’art.2043 c.c.”, riguardanti il rapporto tra gli attuali ricorrenti e i comproprietari Masin, Baron e la [OSCURATO:SOCIETA]., oggetto di esame della sentenza impugnata in questa sede (n. 3363 del 26 agosto 2019), risultano già coperte dal precedente giudicato formatosi a seguito della sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 231/2019, resa pubblica il 29 gennaio 2019, la quale, sulla base delle stesse perizie rese nei procedimenti di ATP Rg. n. 315/08 e Rg. n. 1619/09 – e quindi degli stessi dati documentali del giudizio a quo - ha già accertato che [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. non possono essere considerati committenti, né costruttori del muro crollato e che, dunque,non sussiste in capo a costoro alcuna responsabilità anche ai sensi dell’art. 2043 c.c.

I ricorrenti sostengono, quindi, che la anzidetta sentenza n. 231/2019 costituirebbe giudicato esterno, rilevabile d’ufficio in sede di legittimità, anche nell’ipotesi in cui si sia formato “successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata”, non determinandosi al riguardo la preclusione posta dall’art. 372 c.p.c.

2.1. –Il motivo non può trovare accoglimento.

2.1.1. – Occorre rammentare, anzitutto, che, i n tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita, nel corso dello stesso, dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione(Cass., S.U., n. 21493/2010; Cass. n. 22506/2015, Cass.n. 22177/2016).

A tal riguardo va, poi, precisato – in continuità con il condivisibile precedente di cui a Cass. n. 25863/2022–che la facoltà di eccepire l’esistenza del giudicato esterno nel giudizio di appello , da cui consegue l’opponibilità o meno dello stesso nel giudizio di cassazione, va esercitata entro il termine ultimo per ogni allegazione difensiva, che, nel rito dinanzi alla Corte di appello ai sensi dell’art. 352, commi dal primo al quarto,c.p.c. ( che è quanto rileva in questa sede, non risultando che la sentenza impugnata sia stata emessa ai sensidell’art. 281 sexies c.p.c. ), coincide con il termine di scadenza delle memorie di replica, exart. 190 c.p.c., ovvero con la discussione orale dinanzi al Collegio.

2.1.2. - Nella specie, è sufficiente rilevare (non essendovi deduzioni delle parti circa una discussione orale dinanzi al Collegio, né tanto emerge dalla sentenza impugnata in questa sede) che la sentenza n. 231/2019della Corte di appello di Venezia è passata in giudicato, in base al termine (c.d. lungo) di cui all’art. 327 c.p.c., il 30 luglio 2019 (così anche la relativa attestazionedi cancelleria; cfr. doc. n. 3 prodotto daentrambe le parti ricorrenti), mentre l’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di cui alla decisione di appello impugnata in questa sedesi è avuta il 15 maggio 2019 (cfr. p. 24 di entrambi i ricorsi; p. 22 della sentenza di appello), con la conseguenza che il 31 luglio 2019– ossia allorquando era passata in giudicato l’anzidettasentenza n. 231/2019 – era consentito alle parti (interessate) dedurre l’esistenza del (supposto) giudicatoesterno nel giudizio in corso, nel quale non era ancora scaduto il termine per il deposito delle memorie di replica.

Va, peraltro, osservato nei confronti dei soli ricorrenti incidentali (pur essendo già assorbente il rilievo che precede) , che gli stessi(come in dicato nel rispettivo ricorso a p. 64 : deposito del doc. n. 4)hanno provveduto a notificare la sentenza n. 231/2019 a Masin-Baron e alla [OSCURATO:SOCIETA]. in data 1° febbraio 2019, sicché il passaggio in giudicato, rispetto ai destinatari della notificazione, è avvenuto il 3 aprile 2019; ben prima, dunque, della stessa udienza di precisazione delle conclusioni (15 maggio 2019) nel giudizio definito dalla sentenza impugnata in questa sede.

Di qui, l’inammissibilità del motivo, giacchè avverso la sentenza n. 231/2019 della Corte di appello di Venezia avrebbe dovuto essere esperito il rimedio della revocazione exart. 395, n. 5, c.p.c. e non quello del ricorso per cassazione.

2.1.3. – Il motivo è, in ogni caso, infondato, poiché la citata sentenza n. 231/2019 non costituisce giudicato esterno rispetto a l presente giudizio.

A tal fine giova ricordareche l’autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, oltre che di petitume di causa petendi, ai fini della cui individuazione rilevano non tanto le ragioni giuridiche enunciate dalla parte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l’insieme delle circostanze di fatto che la parte stessa pone a base della propria richiesta, essendo compito precipuo del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa (tra le tante, Cass. n. 1760/2006; Cass. n. 16688/2018; Cass. n. 15817/2021).

Con l’ulteriore precisazione che, ove vengano in rilievo i diritti cosiddetti eterodeterminati (quali i diritti di credito), il giudicato copre soltanto lo specifico fatto costitutivo fatto valere (Cass. n. 4773/2001).

Nella specie, è carente, anzitutto, il requisito della identità di parti, poiché nella causa definita in precedenza non era evocata in giudizio, a differenza di quella in atto, l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., debitore solidale nei confronti degli attori in manleva Masin-Baron e debitore unico nei confronti dell’attrice in manleva [OSCURATO:SOCIETA].

Né, peraltro, vi è coincidenza di petitume di causa petendi.Quanto al petitum, la causa definita in preceden za era stata promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per essere risarcita del danno consistito nel costo di ricostruzione del muro di contenimento di sua proprietà, crollato nel 2007, e nella mancata utilizzazione del cortile dell’abitazione e del garage pertinenziale (p. 7 sentenza n. 231/2019; p. 5 sentenza Tribunale Treviso n. 1770/2016); a tale azione risarcitoria avevano aderito i coniugi Masin-Baron (p. 8 della sentenza n. 231/2019; p. 6 sentenza Tribunale Treviso n. 1770/2016).

La presente causa è stata introdotta da [OSCURATO:PERSONA] per il risarcimento dei danni consistiti nel danneggiamento della propria autovettura e nell’impossibilità di utilizzare il garage a seguito del crollo del predetto muro.

I coniugi Masin-Baron e la [OSCURATO:SOCIETA]., convenuti in giudizio dal Girolametto, hanno agito contro [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. per farsi manlevare da costoro, terzi chiamati in causa, di quanto dovuto all’attore.

Quanto alla causa petendi – venendo in rilievo diritti c.d. autodeterminati -, la ragione del diritto di credito fatta valere nella causa precedente, siccome accertata dalla sentenza n. 231/2019, era quella della responsabilità (rimasta indimostrata) di [OSCURATO:PERSONA] quale “committente o di edificatore … in relazione alla costruzione del muro di contenimento crollato” (pp. 7 e 11 della sentenza n. 231/2019; p. 5 sentenza Tribunale Treviso n. 1770/2016).

La ragione del credito azionato dagli attori in manleva nella presente controversia, siccome accertata dalla sentenza impugnata in questa sede (cfr. § dei “Fatti di causa” e pp. 30 e 31 della sentenza di appello), era, invece, quella, ben diversa, in forza dei fatti costitutivi dedotti e accertati, della responsabilità dei [OSCURATO:SOCIETA], quali committenti– in riferimento alla concessione edilizia del 1992 per la realizzazione dello stabile tri-familiare –, “di avere inglobato il muro già esistente senza effettuare, o fare effettuare, alcuna valutazione o controllo se il muro esistente era conforme al progetto ed ai grafici allo stesso allegati e, più in generale alla normativa vigente”.

3. – Con il secondo mezzo di entrambi i ricorsi è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.

“in relazione al giudicato interno formatosi sulla esclusione della responsabilità exart. 1669 c.c.”.

I ricorrenti - premesso che la stessa sentenza impugnata riconosce la sussistenza di un giudicato interno sulla declaratoria di prescrizione dell’azione promossa ai sensi dell’art. 1669 c.c. dagli attori in manleva -deducono che tale giudicato avrebbe precluso alla Corte territoriale di procedere, in difformità da esso, ai fini dell’accoglimento della azione ex art. 2043 c.c., ad una nuova ricostruzione dei fatti e in particolare di quanto ritenuto dal Tribunale in base alle consulenze tecniche, ossia che non vi erano elementi per ritenere [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. fossero committenti o costruttori del muro di contenimento poi crollato, né che quest’ultima fosse intestataria dei titoli abilitativi all’edificazione del muro stesso.

3.1. –Il motivo è inammissibile.

Con esso, infatti, non è colta –e, dunque, non è fatta oggetto di specifica censura, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., ai fini dell’impugnazione in questa sede – la ratio decidendi della sentenza della Corte territoriale, la quale (come già posto in evidenza con lo scrutinio sul motivo che precede) non attiene alla responsabilità dei chiamati in causa a titolo di manleva in quanto committenti e/o costruttori del muro di contenimento poi crollato, ma per avere, in riferimento alla concessione edilizia del 1992 per la realizzazione dello stabile tri-familiare, “inglobato il muro già esistente senza effettuare, o fare effettuare, alcuna valutazione o controllo se il muro esistente era conforme al progetto ed ai grafici allo stesso allegati e, più in generale alla normativa vigente”.4. –Con il terzo mezzo di entrambi i ricorsi è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l ’ “inammissibilità dell’appello e conseguente nullità della sentenza e del procedimento di secondo grado per violazione dell’art. 342 c.p.c. [nella formulazione recata dal d.l. n. 83 del 2012, applicabile ratione temporis] e dell’art. 334 c.p.c.”, per aver la Corte territoriale erroneamente rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale proposto dai coniugi Masin-Baron, che era affatto carente nella individuazione, in modo chiaro ed esauriente, del quantum appellatum.

4.1. –La ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. soggiunge che, in ragione dell’inammissibilità dell’appello principale, si era determinata, ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c., l’inefficacia dell’appello incidentale tardivo proposto della [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

In ogni caso, sostiene ancora la società ricorrente principale, l’appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. era da ritenersi inammissibile, in quanto, al pari di quello degli appellanti principali, formulato in violazione dell’art. 342 c.p.c. 4.2.– Il motivo, in tutta la sua articolazione ( sub §§ 4 e 4.1.), è infondato.

4.2.1. –Avendo i ricorrenti denunciato un error in procedendo, determinativo della nullità della sentenza o del procedimento (nella specie, per l’appunto, l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dichiarata in violazione dell’art. 342 c.p.c.), la Corte è giudice del “fatto processuale” e, pertanto, ha il potere - dovere di procedere all’esame e all’interpretazione degli atti del giudizio che assumonorilevanza a tal fine e che la parte ricorrente abbia (come nella specie è avvenuto) previamente indicato e localizzato nel rispetto di quanto disposto dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c.(tra le altre, Cass. n. 29495/2020, Cass. n. 24048/2021).Una tale verifica ex actis deve essere compiuta, ai fini del rispetto di quanto prescrive il citato art. 342 c.p.c. ( nel testo applicabile ratione temporis: dunque, in quello risultante dalla novella di cui al decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 2012), alla luce del principio secondo cui l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (tenuto conto, quindi, della relativa ampiezza e portata), senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiaedel giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., S.U., 27199/2017, Cass. n. 24464/2020, Cass. n. 21401/2021, Cass. n. 40560/2021).

4.2.2. –I ricorrenti hanno evidenziatoche la sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso, ai punti 2.2,

2.3. e 2.4.,ha motivato sulla infondatezza della domanda di garanzia proposta dai coniugi Masin/Baron e dalla [OSCURATO:SOCIETA]evidenziando che : a ) era, anzitutto, fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dai terzi chiamati in garanzia, poiché il muro stato eretto 15 anni prima del crollo o, comunque, 10 anni prima della proposizione della domanda di garanzia ai sensi dell’art. 1669 c.c. (punto

2.2. sentenza di primo grado); b) non poteva l’[OSCURATO:PERSONA] essere chiamata a rispondere ai sensi degli artt. 1669, 2043 e 1495 c.c., in quanto, rispettivamente, non era stata costruttrice e/o committente del muro, né era ad essa addebitale alcun fatto doloso o colposo, né, infine, l’azione contrattuale era stata intentata nell’anno dal l a consegna dell’immobile acq uistato dagli attori in manleva ( punto

2.3. della sentenza di primo grado); c) non poteva [OSCURATO:PERSONA] essere chiamato a rispondere ai sensi degli artt. 1669 e 2043 c.c., in quanto, rispettivamente, non era stato costruttore e/o committente del muro, né era ad essoaddebitale alcun fatto doloso o colposo.

4.2.3. –L’atto di appello de i coniugi Masin - Baron si presenta così articolato: a) vi è una preliminare individuazione delle parti della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione (punti da

2.1. a

2.4. della sentenza del Tribunale di Treviso ; cfr. pp. 8 - 14 dell’appello); b) segue una disamina critica dell a valutazione compiuta dal primo giudice in ordine all a ricostruzione dei fatti in base alle risultanze probatorie (pp. 14 - 1 8 dell’appello) ; c) ci si sofferma, quindi, sulla responsabilità dei chiamati in causa a titolo di manleva (esclusa dal primo giudice), dapprima convenendo sull’accoglimento dell’eccezione di prescrizionedecennale dell’azione fondata sull’art. 1669 c.c., per poi, però, censurare, in forza dell’anzidetta disamina, la decisione del Tribunale sulla ritenuta infondatezza della domanda ex art. 2043 c.c., precisando (pp. 18 - 20 dell’appello) quali fossero le condotte colpose ascrivibili ai terzi chiamati, in quanto committenti-titolari dei titoli abil i tativi per la realizzazione del fabbricato tri-familiare ( aver mantenuto il muro di contenimento eseguito in forza di concessione edilizia scaduta ; averlo inglobato nel fabbricato successivamente erettoin forza delle concessionirilasciate nel 1992 e nel 1996, rispettivamente, alla [OSCURATO:PERSONA] e poi all’[OSCURATO:PERSONA]; non avereffettuato alcuna valutazione e/o calcolo relativo al muro di contenime nto già presente).

Il gravame, così sviluppato, è rispettoso del principio di specificità imposto dall’art. 342 c.p.c., nei termini di cui all’interpretazione nomofilattica di questa Corte innanzi rammentata, avendo gli appellanti Masin-Baron argomentato , in modo sintetico, ma chiaro e puntuale , le doglianze mosse al la sentenza di primo grado nelle parti interessate dall’impugnazione, risultando affatto intelligibile dallo sviluppo dell’atto di appello la correlazione tra il decisum e il quantum appellatum , senza che vi fosse necessità di ricostruire il contenuto dell’impugnazione come contrapposizione speculare allo sviluppo argomentativo prescelto dal Tribunale.

Né, peraltro, coglie nel segno la doglianza che vorrebbe accreditare una mancata impugnazione specifica del punto 23.3 della sentenza di primo grado, relativo, come detto, al profilo di responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA]; punto 2.3 che l’atto di appello non avrebbe indicato.

Si tratta, infatti, di carenza meramente formale, poiché il gravame in esame riporta, in sintesi (cfr. pp. 12 e 13) , tutte le ragioni che il Tribunale ha posto a fondamento del rigetto della domanda di manleva nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], peraltro indicando anchele pagine della sentenza di primo grado (si indicano infatti le pagine 11 e 12) corrispondenti a quelle in cui si trova sviluppato il citato punto 2.3.

4.3.4. –L’appello proposto dai coniugi Masin-Baron è, dunque, ammissibile e, di conseguenza, l’impugnazione incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]non può essere dichiarata inefficace ai sensi del secondo comma dell’art. 334 c.p.c.

4.3.5. –Né può ritenersi inammissibile per difetto di specificità, ex art. 342 c.p.c., l’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Sono le stesse parti ricorrenti a dedurre che il gravame della società “riprende in toto, sulla stessa falsariga, i motivi di appello proposti dagli appellanti Masin e Baron” e che, per tale ragione, sarebbe anch’esso “non rispettoso della previsione dell’art. 342 c.p.c.”; doglianza che, dunque, già così come prospettatanon coglie nel segno, poiché l’appello principale si è dimostrato affatto ammissibile.

Del resto, dall’esame del gravame della [OSCURATO:SOCIETA].(pp. 4-6) emerge chiaramente lacritica, pur sintetica, ma chiara, alla sentenza impugnata in riferimento ai punti 2.2 e 2.3, ossia quelli direttamente concernenti la responsabilità dei terzi chiamati in causa a titolo di manleva, esclusa dal primo giudice e, invece, predicata dall’appellante incidentale negli stessi termini già dedotti dagli appellanti principali.

5. –Con il quarto mezzo di entrambi i ricorsi è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., “nullità della sentenza e del procedimento di secondo grado ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c.”, in quanto la Corte territoriale avrebbe pronunciato ultra e/o extra petitum o comunque in violazione del principio del divieto di jus novorum in appello, poiché - esse ndosi formato il giudicato interno rispetto all’azione ex art. 1669 c.c. e, dunque, sull’esclusione della qualifica di committente e/o costruttore in capo sia a [OSCURATO:PERSONA], che alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., con risultando anche “preclusala rivisitazione dei fatti in relazione all’azione exart. 2043 c.c.” – con il secondo motivo dell’appello dei coniugi Masin-Baron non era stata devoluta la cognizione sull’accertamento di detta qualifica, ma soltanto “altri fatti a loro dire rilevanti ai fini dell ’ azione ex art. 2043 c.c.” e su questi fatti soltanto il giudice di secondo grado avrebbe dovuto, semmai, limitare il proprio esame, dovendo, comunque, escludere quanto già oggetto di giudicato interno.

Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, si sarebbe trattato di domande, deduzioni e contestazioni nuove, non ammissibili in sede di gravame.

Infine, la Corte territoriale sarebbe incorsa nell’omessa pronuncia sulla domanda, tempestivamente riproposta in via subordinata in appello da entrambi gli attuali ricorrenti e rimasta assorbita in primo grado, “di accertamento delle concorrenti responsabilità di altri soggetti, tra cui i proprietari nella disponibilità degli immobili responsabili ai sensi dell’art. 2051 c.c.”.

5.1. –Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

5.1.1. - Quanto alle censure che deducono una violazione dell’art. 345 c.p.c., esse sono inammissibili, sia perché assumono a riferimento una ratio decidendiche – come già rilevato in precedenza (ai §§

2.3.1. e

3.1. che precedono) - non è quella che la Corte territoriale ha posto a fondamento della adottata pronuncia, sia perché – in relazione alla contestazione di nova in appello – è assolutamente carente, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c., una sintesi intelligibile degli atti di causa all’uopo rilevanti (segnatamente, degli atti di costituzione in primo grado degli attori in manleva) e la loro localizzazione processuale.

Carenza, nella specie, particolarmente significativa, giacché il giudice di appello ha espressamente motivato sull’infondatezza dell’eccezione di violazione dell’art. 345 c.p.c., riportando uno stralcio della comparsa di costituzione di primo grado dei coniugi Masin-Baron (p. 27 della sentenza di appello).

5.1.2. – E’ invece infondata la doglianza che lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda, reiterata in via subordinata in appello, di riduzione, ai sensi dell’art.1227 c.c., della “entità del risarcimento del danno nella misura del grado percentuale di colpa accertata anche in capo all’attore ed ai convenuti”.

Il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto, ricorrendo gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni (tra le altre, Cass. n. 12984/1999; Cass. n. 407/2006; Cass. n. 12652/2020).

La Corte territoriale ha escluso ogni responsabilità per il crollo del muro di contenimento dello stabile in capo all’attore Girolametto (pp. 24 e 25 della sentenza di appello), mentre ha confermato la pronuncia di condanna dei coniugi [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento in favore dell’attore per responsabilità ai sensi dell’art. 2053 c.c.; ossia, per responsabilità di natura oggettiva, in quanto posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo (Cass. n. 9694/2020).

Nella specie, il Tribunale – con la sentenza confermata in appello – ha escluso che i predetti convenuti (rispetto ai quali – è bene evidenziare - non risulta esservi alcuna allegazione e/o accertamento che abbiano provveduto alla costruzione del muro di contenimento, né tanto è sostenuto dai ricorrenti in questa sede) avessero “fornito la prova liberatoria” (p. 19 e 20 della sentenza di appello), ossia che la rovina del muro di contenimento non fosse “dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”, ma ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile (Cass. n. 9694/2020).

Il giudice di appello, a sua volta, nell’accogliere la domanda di manleva ha individuato la responsabilità dei chiamati in causa proprio nell’aver omesso i dovuti controlli sulla conformità del muro di contenimento ai progetti di costruzione e alla normativa vigente, accertando anche l’assenza di tale conformità, ossia del difetto di costruzione (inadeguatezza dell’armatura: pp. 29-31 della sentenza di appello).

Ne consegue che la decisione adottata dalla Corte territoriale è di reiezione, seppure implicita, ma inequivoca, della domanda subordinata degli eredi [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.

6. –Con il quinto mezzo di entrambi i ricorsi è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2043 c.c., per aver la Corte territoriale, presupponendo la qualifica di committenti in capo a [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ( il ricorso principale fa riferimento ad entrambi, mentre il ricorso incidentale richiama solo la posizione di [OSCURATO:PERSONA]), erroneamente ritenuto gli stessi responsabili, ai sensi dell’art. 2043 c.c., del crollo del muro di contenimento, basandosi su “prove non dedotte dalle parti” e, comunque, recependo “senza alcun apprezzamento critico” elementi di prova “sui quali si era già formato il giudicato” in forza della sentenza n. 231/2019 della stessa Corte di appello di Venezia, altresì invertendo l’onere probatorio in tema di responsabilità del committente ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale “non sussiste presunzione alcuna”.

6.1. –Il motivo è inammissibile.

Le doglianzenon forniscono, anzitutto, idonea indicazione , in armonia conquanto disposto dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c.,di quali siano le specifiche prove che la Corte territoriale avrebbe utilizzato nonostante non fossero state dedotte in giudizio dalle parti, nédi tale attività processuale asseritamente viziata sono date ulteriori e congruenti indicazionisulla scorta degli atti di causa.

Di qui, l’inammissibilità, in primo luogo, della doglianza di violazione dell’art. 115 c.p.c.

Invero, i ricorrenti insistono, piuttosto, su una prospettazione che- come detto in precedenza - , per un verso, non coglie la ratio decidendi su cui si fonda la decisione impugnata in questa sede, mentre, per altro verso, dà rilevanza- anche ai fini del dedotto error in iudicando su lla responsabilità del committente ai sensi dell’art.2043 c.c. - a l giudicato esterno rapp resentato, a loro avviso, d a lla sentenza n. 231/2019 della Corte di appello di Venezia, che, invece, nonsi configura affatto come tale.

Per il resto, vengono veicola te profili di censur a che, nella sostanza, investono l’apprezzamento del giudice del merito sulla quaestio facti, senza neppure denunciare, ai sensi del vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., un vizio di omesso esame di fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che presenti carattere decisivo per il giudizio.

Né, infine, miglior sorte può avere la censura di violazione dell’art. 116 c.p.c., quale norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, giacché essa è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr., tra le altre, Cass. n. 11892/2016).

Del resto, va ribadito (tra le molte, Cass. n. 11892/2016 e Cass. n. 23153/2018) che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel predetto paradigma dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (che, come si evidenzierà in sede di scrutinio del motivo seguente, è nel caso in esame affatto insussistente).

7. –Con il sesto mezzo di entrambi i ricorsi è dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il vizio, in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, di “anomalia motivazionale” in violazione dell’art. 111 Cost.

“in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé” e ciò per “l’apodittico accoglimento del contenuto degli elaborati peritali rispetto ai quali non solo esistono precise contestazioni delle parti ma i cui limiti sono chiaramente evidenziati nel giudicato reso dalla Corte d’appello di Venezia n. 231/2019”.

7.1. –Il motivo è infondato.

E’ principio consolidato che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,nella legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al “ minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione ( tra le molte, Cass., S.U., n. 8053/2014).

Nessuna delle anomalie motivazionali innanzi indicate è dato riscontrare nella motivazione della sentenza impugnata, la quale si palesa, con tutta evidenza,pienamente intelligibile .

Sono, invece, le doglianze dei ricorrenti ad essere prospettate in contrasto con il principio di diritto appena ricordato, giacché facenti leva sul confronto con elementi estranei al testo della sentenza stessa, essendo richiamate a sostegno dell a denuncia le risultanze processuali e, ancora una volta, il supposto giudicato esterno di cui alla sentenza n. 231/2019 della Corte di appello di Venezia, di cui,peraltro, si è già affermata l’insussistenza.

8. – Vanno, dunque, rigettati entrambi i ricorsi, principale e incidentale, con conseguente condanna dei ricorrenti soccombenti al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti delle parti rimaste soltanto intimate. [OSCURATO:PERSONA] rigetta entrambi i ricorsi, principale e incidentale; condanna sia la società ricorrente prin cipale, che i ricorrenti incidentali al pagamento, in favore d i ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33162/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 30/M, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eSEBASTIANO SARTORETTO; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- Nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 30/M, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti successiv i ( incidental i ) - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 3363/2019,depositata i l 26/08/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. - [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] (coniuge dello stesso Girolametto), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del crollo, avvenuto il 30 agosto 2007, del muro di contenimento dell’accesso ai garage situati nel seminterrato dello stabile, composto da tre unità abitative, nel quale esso attore risiedeva e di cui erano comproprietari i convenuti; danni consistiti nel danneggiamento della propria autovettura e nell’impossibilità di utilizzare il proprio garage. 1.1. - I convenuti Masin e Baron, nel costituirsi in giudizio, contestarono la fondatezza della pretesa attorea e, oltre a spiegare domanda riconvenzionale di danni contro l’attore, chiesero di chiamare in causa l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e [OSCURATO:PERSONA], al fine di essere manlevati in ipotesi di accoglimento della domanda del Girolametto, adducendo che la responsabilità per il crollo del muro di contenimento era da addebitarsi ai chiamati in causa, rispettivamente committente- venditrice e originario committente del manufatto. Analoga posizione assunse la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., che chiese di chiamare in causa, a fini di manleva, l’[OSCURATO:PERSONA], oltre che il direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA] e il progettista [OSCURATO:PERSONA].Tutti i chiamati in causa si costituirono in giudizio contestando le domande proposte nei loro confronti. 1.2. - L’adito Tribunale di Treviso, con sentenza del giugno 2016, condannò i convenuti Zannini, Masin, [OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro, a risarcire i danni patiti dal Girolametto, quantificati nell’importo di euro 18.650,00, oltre accessori, rigettando le domande di manleva proposte dai medesimi convenuti nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] s.n.c., di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 2. - Avverso tale decisione proponevano gravame principale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché gravame incidentale la [OSCURATO:SOCIETA]., che la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 3363/2019 resa pubblica il 26 agosto 2019, respingeva in riferimento alla posizione del Girolametto, mentre accoglieva quanto alle domande di manleva, condannando, per quanto qui interessa, l’[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nelle more del giudizio) a tenere indenni il Masin e la Baron di quanto dovevano pagare all’attore e condannando la sola [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. a tenere indenne la [OSCURATO:SOCIETA]. di quanto la stessa doveva pagare al medesimo Girolametto. 2.1. -La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per ciò che ancora rileva in questa sede), osservava: a) andavano rigettate le eccezioni di inammissibilità dell’appello sollevate ai sensi dell’art. 342 c.p.c.; b) gli accertamenti tecnici preventivi acquisiti da altri procedimenti in corso erano “pienamente utilizzabili nel presente giudizio” nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA], che “avevano partecipato a quel procedimento di istruzione preventiva”; c) era infondata l’eccezione della società [OSCURATO:SOCIETA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] di inammissibilità exart. 345 c.p.c. del gravame per aver gli appellanti “introdotto deduzioni e domande del tutto nuove” in relazione alla richiesta di accertamento della loro responsabilità per aver mantenuto il muro in cemento armato in forza di concessione edilizia non più valida, averlo inglobato nel fabbricato eretto in base alle concessioni edilizie rilasciate alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e poi alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nel 1992 e nel 1996, “non aver effettuato ho fatto effettuare, quali titolari dei titoli abilitativi alla costruzione …, alcuna valutazione e/o calcolo relativo al muro di contenimento già presente, l’aver mantenuta inglobato nel nuovo fabbricato, un manufatto non rispondente alla normativa vigente (pagg. 18 e 19 della citazione d’appello)”: c.1 ) non si trattava di circostanze nuove, poiché emergenti “dai due A.T.P., ritualmente acquisiti nel corso del giudizio di primo grado e richiamati dalle parti nelle loro scritture difensive”; c.2) in ogni caso le anzidette deduzioni emergevano dalla comparsa di costituzione di primo grado dei coniugi Masin-Baron (p. 5 della comparsa di risposta del 6 aprile 2010); d) quanto all’eccezione di prescrizione riproposta dagli appellati [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], si era formato il giudicato su quella riferita all’azione ex art. 1669 c.c., mentre era infondata rispetto all’azione exart. 2043 c.c.; e) nel merito, il C.T.U. aveva accertato che “il crollo del muro”, realizzato fra il 1980 e il 1982, era “dovuto a difetti di costruzione dello stesso”, altresì “evidenziando che fra i vari difetti, il più grave era l’inadeguata armatura, probabile causa del crollo”; e.1) “la responsabilità dei [OSCURATO:SOCIETA], quali committenti, (era) proprio quella di avere inglobato il muro già esistente senza effettuare, o fare effettuare, alcuna valutazione o controllo se il muro esistente era conforme al progetto ed ai grafici allo stesso allegati e, più in generale alla normativa vigente, conformità che … è stata esclusa dagli accertamenti peritali, … che hanno altresì accertato che proprio tale mancata conformità (o, comunque, adeguamento) del muro esistente è stato causa del crollo dello stesso”; e.2) non vi era dubbio, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA], al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia del 1992 per la realizzazione dello stabile tri-familiare e del relativo progetto “sapesse dell’esistenza su quel fondo, di sua proprietà, del muro, realizzato da almeno un decennio (oltre ad esserne probabilmente anche il committente)”; e.3) responsabile in quanto committente era anche la [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta nella titolarità della concessione edilizia allorché, con atto del 28 luglio 1992, furono ad essa conferiti gli immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; f) ne conseguiva, pertanto, che era da accogliere la domanda di manleva proposta dagli appellanti principali Masin e Baron e quella dell’appellante incidentale [OSCURATO:SOCIETA]., limitatamente, quanto a quest’ultima, alla [OSCURATO:SOCIETA]., giacché solo in secondo grado aveva esteso la domanda agli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 3. – Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto congiunto ricorso, affidato a sei motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché separato r icorso, anch’esso affidato a sei motivi, l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché separatamente la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con propri controricorsi ad entrambe le impugnazioni. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tutte le parti, ricorrenti e controricorrenti, hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Il ricorso proposto dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], in quanto notificato successivamente (nelle stesse date, 30 e 31 ottobre 2019, ma – in riferimento alle notifiche a mezzo p.e.c. del 30 ottobre - ad un ’ ora circa di distanza rispetto) a quello della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, è da qualificarsi come ricorso incidentale.1.1. -Le ragioni di censura fatte valere con entrambi i ricorsi, principale e incidentale,sono tra loro sostanzialmente sovrapponibili, divergendo solo per alcuni profili, dei quali si darà conto nell’esposizione, congiunta, dei rispettivi motivi (terzo e quinto). 2. - Con il primo mezzo di entrambi i ricorsi è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione dell’art.2909 c.c. e nullità dell’impugnata sentenza, in quanto tutte le “questioni che originano dal medesimo oggetto della presente causa (crollo del muro corso in data 30/08/2007) e relative agli eventuali profili di responsabilità, sia ai sensi dell’art. 1669 c.c. che dell’art.2043 c.c.”, riguardanti il rapporto tra gli attuali ricorrenti e i comproprietari Masin, Baron e la [OSCURATO:SOCIETA]., oggetto di esame della sentenza impugnata in questa sede (n. 3363 del 26 agosto 2019), risultano già coperte dal precedente giudicato formatosi a seguito della sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 231/2019, resa pubblica il 29 gennaio 2019, la quale, sulla base delle stesse perizie rese nei procedimenti di ATP Rg. n. 315/08 e Rg. n. 1619/09 – e quindi degli stessi dati documentali del giudizio a quo - ha già accertato che [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. non possono essere considerati committenti, né costruttori del muro crollato e che, dunque,non sussiste in capo a costoro alcuna responsabilità anche ai sensi dell’art. 2043 c.c. I ricorrenti sostengono, quindi, che la anzidetta sentenza n. 231/2019 costituirebbe giudicato esterno, rilevabile d’ufficio in sede di legittimità, anche nell’ipotesi in cui si sia formato “successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata”, non determinandosi al riguardo la preclusione posta dall’art. 372 c.p.c. 2.1. –Il motivo non può trovare accoglimento. 2.1.1. – Occorre rammentare, anzitutto, che, i n tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita, nel corso dello stesso, dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione(Cass., S.U., n. 21493/2010; Cass. n. 22506/2015, Cass.n. 22177/2016). A tal riguardo va, poi, precisato – in continuità con il condivisibile precedente di cui a Cass. n. 25863/2022–che la facoltà di eccepire l’esistenza del giudicato esterno nel giudizio di appello , da cui consegue l’opponibilità o meno dello stesso nel giudizio di cassazione, va esercitata entro il termine ultimo per ogni allegazione difensiva, che, nel rito dinanzi alla Corte di appello ai sensi dell’art. 352, commi dal primo al quarto,c.p.c. ( che è quanto rileva in questa sede, non risultando che la sentenza impugnata sia stata emessa ai sensidell’art. 281 sexies c.p.c. ), coincide con il termine di scadenza delle memorie di replica, exart. 190 c.p.c., ovvero con la discussione orale dinanzi al Collegio. 2.1.2. - Nella specie, è sufficiente rilevare (non essendovi deduzioni delle parti circa una discussione orale dinanzi al Collegio, né tanto emerge dalla sentenza impugnata in questa sede) che la sentenza n. 231/2019della Corte di appello di Venezia è passata in giudicato, in base al termine (c.d. lungo) di cui all’art. 327 c.p.c., il 30 luglio 2019 (così anche la relativa attestazionedi cancelleria; cfr. doc. n. 3 prodotto daentrambe le parti ricorrenti), mentre l’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di cui alla decisione di appello impugnata in questa sedesi è avuta il 15 maggio 2019 (cfr. p. 24 di entrambi i ricorsi; p. 22 della sentenza di appello), con la conseguenza che il 31 luglio 2019– ossia allorquando era passata in giudicato l’anzidettasentenza n. 231/2019 – era consentito alle parti (interessate) dedurre l’esistenza del (supposto) giudicatoesterno nel giudizio in corso, nel quale non era ancora scaduto il termine per il deposito delle memorie di replica. Va, peraltro, osservato nei confronti dei soli ricorrenti incidentali (pur essendo già assorbente il rilievo che precede) , che gli stessi(come in dicato nel rispettivo ricorso a p. 64 : deposito del doc. n. 4)hanno provveduto a notificare la sentenza n. 231/2019 a Masin-Baron e alla [OSCURATO:SOCIETA]. in data 1° febbraio 2019, sicché il passaggio in giudicato, rispetto ai destinatari della notificazione, è avvenuto il 3 aprile 2019; ben prima, dunque, della stessa udienza di precisazione delle conclusioni (15 maggio 2019) nel giudizio definito dalla sentenza impugnata in questa sede. Di qui, l’inammissibilità del motivo, giacchè avverso la sentenza n. 231/2019 della Corte di appello di Venezia avrebbe dovuto essere esperito il rimedio della revocazione exart. 395, n. 5, c.p.c. e non quello del ricorso per cassazione. 2.1.3. – Il motivo è, in ogni caso, infondato, poiché la citata sentenza n. 231/2019 non costituisce giudicato esterno rispetto a l presente giudizio. A tal fine giova ricordareche l’autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, oltre che di petitume di causa petendi, ai fini della cui individuazione rilevano non tanto le ragioni giuridiche enunciate dalla parte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l’insieme delle circostanze di fatto che la parte stessa pone a base della propria richiesta, essendo compito precipuo del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa (tra le tante, Cass. n. 1760/2006; Cass. n. 16688/2018; Cass. n. 15817/2021). Con l’ulteriore precisazione che, ove vengano in rilievo i diritti cosiddetti eterodeterminati (quali i diritti di credito), il giudicato copre soltanto lo specifico fatto costitutivo fatto valere (Cass. n. 4773/2001). Nella specie, è carente, anzitutto, il requisito della identità di parti, poiché nella causa definita in precedenza non era evocata in giudizio, a differenza di quella in atto, l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., debitore solidale nei confronti degli attori in manleva Masin-Baron e debitore unico nei confronti dell’attrice in manleva [OSCURATO:SOCIETA]. Né, peraltro, vi è coincidenza di petitume di causa petendi.Quanto al petitum, la causa definita in preceden za era stata promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per essere risarcita del danno consistito nel costo di ricostruzione del muro di contenimento di sua proprietà, crollato nel 2007, e nella mancata utilizzazione del cortile dell’abitazione e del garage pertinenziale (p. 7 sentenza n. 231/2019; p. 5 sentenza Tribunale Treviso n. 1770/2016); a tale azione risarcitoria avevano aderito i coniugi Masin-Baron (p. 8 della sentenza n. 231/2019; p. 6 sentenza Tribunale Treviso n. 1770/2016). La presente causa è stata introdotta da [OSCURATO:PERSONA] per il risarcimento dei danni consistiti nel danneggiamento della propria autovettura e nell’impossibilità di utilizzare il garage a seguito del crollo del predetto muro. I coniugi Masin-Baron e la [OSCURATO:SOCIETA]., convenuti in giudizio dal Girolametto, hanno agito contro [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. per farsi manlevare da costoro, terzi chiamati in causa, di quanto dovuto all’attore. Quanto alla causa petendi – venendo in rilievo diritti c.d. autodeterminati -, la ragione del diritto di credito fatta valere nella causa precedente, siccome accertata dalla sentenza n. 231/2019, era quella della responsabilità (rimasta indimostrata) di [OSCURATO:PERSONA] quale “committente o di edificatore … in relazione alla costruzione del muro di contenimento crollato” (pp. 7 e 11 della sentenza n. 231/2019; p. 5 sentenza Tribunale Treviso n. 1770/2016). La ragione del credito azionato dagli attori in manleva nella presente controversia, siccome accertata dalla sentenza impugnata in questa sede (cfr. § dei “Fatti di causa” e pp. 30 e 31 della sentenza di appello), era, invece, quella, ben diversa, in forza dei fatti costitutivi dedotti e accertati, della responsabilità dei [OSCURATO:SOCIETA], quali committenti– in riferimento alla concessione edilizia del 1992 per la realizzazione dello stabile tri-familiare –, “di avere inglobato il muro già esistente senza effettuare, o fare effettuare, alcuna valutazione o controllo se il muro esistente era conforme al progetto ed ai grafici allo stesso allegati e, più in generale alla normativa vigente”. 3. – Con il secondo mezzo di entrambi i ricorsi è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. “in relazione al giudicato interno formatosi sulla esclusione della responsabilità exart. 1669 c.c.”. I ricorrenti - premesso che la stessa sentenza impugnata riconosce la sussistenza di un giudicato interno sulla declaratoria di prescrizione dell’azione promossa ai sensi dell’art. 1669 c.c. dagli attori in manleva -deducono che tale giudicato avrebbe precluso alla Corte territoriale di procedere, in difformità da esso, ai fini dell’accoglimento della azione ex art. 2043 c.c., ad una nuova ricostruzione dei fatti e in particolare di quanto ritenuto dal Tribunale in base alle consulenze tecniche, ossia che non vi erano elementi per ritenere [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. fossero committenti o costruttori del muro di contenimento poi crollato, né che quest’ultima fosse intestataria dei titoli abilitativi all’edificazione del muro stesso. 3.1. –Il motivo è inammissibile. Con esso, infatti, non è colta –e, dunque, non è fatta oggetto di specifica censura, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., ai fini dell’impugnazione in questa sede – la ratio decidendi della sentenza della Corte territoriale, la quale (come già posto in evidenza con lo scrutinio sul motivo che precede) non attiene alla responsabilità dei chiamati in causa a titolo di manleva in quanto committenti e/o costruttori del muro di contenimento poi crollato, ma per avere, in riferimento alla concessione edilizia del 1992 per la realizzazione dello stabile tri-familiare, “inglobato il muro già esistente senza effettuare, o fare effettuare, alcuna valutazione o controllo se il muro esistente era conforme al progetto ed ai grafici allo stesso allegati e, più in generale alla normativa vigente”.4. –Con il terzo mezzo di entrambi i ricorsi è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l ’ “inammissibilità dell’appello e conseguente nullità della sentenza e del procedimento di secondo grado per violazione dell’art. 342 c.p.c. [nella formulazione recata dal d.l. n. 83 del 2012, applicabile ratione temporis] e dell’art. 334 c.p.c.”, per aver la Corte territoriale erroneamente rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale proposto dai coniugi Masin-Baron, che era affatto carente nella individuazione, in modo chiaro ed esauriente, del quantum appellatum. 4.1. –La ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. soggiunge che, in ragione dell’inammissibilità dell’appello principale, si era determinata, ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c., l’inefficacia dell’appello incidentale tardivo proposto della [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. In ogni caso, sostiene ancora la società ricorrente principale, l’appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. era da ritenersi inammissibile, in quanto, al pari di quello degli appellanti principali, formulato in violazione dell’art. 342 c.p.c. 4.2.– Il motivo, in tutta la sua articolazione ( sub §§ 4 e 4.1.), è infondato. 4.2.1. –Avendo i ricorrenti denunciato un error in procedendo, determinativo della nullità della sentenza o del procedimento (nella specie, per l’appunto, l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dichiarata in violazione dell’art. 342 c.p.c.), la Corte è giudice del “fatto processuale” e, pertanto, ha il potere - dovere di procedere all’esame e all’interpretazione degli atti del giudizio che assumonorilevanza a tal fine e che la parte ricorrente abbia (come nella specie è avvenuto) previamente indicato e localizzato nel rispetto di quanto disposto dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c.(tra le altre, Cass. n. 29495/2020, Cass. n. 24048/2021).Una tale verifica ex actis deve essere compiuta, ai fini del rispetto di quanto prescrive il citato art. 342 c.p.c. ( nel testo applicabile ratione temporis: dunque, in quello risultante dalla novella di cui al decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 2012), alla luce del principio secondo cui l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (tenuto conto, quindi, della relativa ampiezza e portata), senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiaedel giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., S.U., 27199/2017, Cass. n. 24464/2020, Cass. n. 21401/2021, Cass. n. 40560/2021). 4.2.2. –I ricorrenti hanno evidenziatoche la sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso, ai punti 2.2, 2.3. e 2.4.,ha motivato sulla infondatezza della domanda di garanzia proposta dai coniugi Masin/Baron e dalla [OSCURATO:SOCIETA]evidenziando che : a ) era, anzitutto, fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dai terzi chiamati in garanzia, poiché il muro stato eretto 15 anni prima del crollo o, comunque, 10 anni prima della proposizione della domanda di garanzia ai sensi dell’art. 1669 c.c. (punto 2.2. sentenza di primo grado); b) non poteva l’[OSCURATO:PERSONA] essere chiamata a rispondere ai sensi degli artt. 1669, 2043 e 1495 c.c., in quanto, rispettivamente, non era stata costruttrice e/o committente del muro, né era ad essa addebitale alcun fatto doloso o colposo, né, infine, l’azione contrattuale era stata intentata nell’anno dal l a consegna dell’immobile acq uistato dagli attori in manleva ( punto 2.3. della sentenza di primo grado); c) non poteva [OSCURATO:PERSONA] essere chiamato a rispondere ai sensi degli artt. 1669 e 2043 c.c., in quanto, rispettivamente, non era stato costruttore e/o committente del muro, né era ad essoaddebitale alcun fatto doloso o colposo. 4.2.3. –L’atto di appello de i coniugi Masin - Baron si presenta così articolato: a) vi è una preliminare individuazione delle parti della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione (punti da 2.1. a 2.4. della sentenza del Tribunale di Treviso ; cfr. pp. 8 - 14 dell’appello); b) segue una disamina critica dell a valutazione compiuta dal primo giudice in ordine all a ricostruzione dei fatti in base alle risultanze probatorie (pp. 14 - 1 8 dell’appello) ; c) ci si sofferma, quindi, sulla responsabilità dei chiamati in causa a titolo di manleva (esclusa dal primo giudice), dapprima convenendo sull’accoglimento dell’eccezione di prescrizionedecennale dell’azione fondata sull’art. 1669 c.c., per poi, però, censurare, in forza dell’anzidetta disamina, la decisione del Tribunale sulla ritenuta infondatezza della domanda ex art. 2043 c.c., precisando (pp. 18 - 20 dell’appello) quali fossero le condotte colpose ascrivibili ai terzi chiamati, in quanto committenti-titolari dei titoli abil i tativi per la realizzazione del fabbricato tri-familiare ( aver mantenuto il muro di contenimento eseguito in forza di concessione edilizia scaduta ; averlo inglobato nel fabbricato successivamente erettoin forza delle concessionirilasciate nel 1992 e nel 1996, rispettivamente, alla [OSCURATO:PERSONA] e poi all’[OSCURATO:PERSONA]; non avereffettuato alcuna valutazione e/o calcolo relativo al muro di contenime nto già presente). Il gravame, così sviluppato, è rispettoso del principio di specificità imposto dall’art. 342 c.p.c., nei termini di cui all’interpretazione nomofilattica di questa Corte innanzi rammentata, avendo gli appellanti Masin-Baron argomentato , in modo sintetico, ma chiaro e puntuale , le doglianze mosse al la sentenza di primo grado nelle parti interessate dall’impugnazione, risultando affatto intelligibile dallo sviluppo dell’atto di appello la correlazione tra il decisum e il quantum appellatum , senza che vi fosse necessità di ricostruire il contenuto dell’impugnazione come contrapposizione speculare allo sviluppo argomentativo prescelto dal Tribunale. Né, peraltro, coglie nel segno la doglianza che vorrebbe accreditare una mancata impugnazione specifica del punto 23.3 della sentenza di primo grado, relativo, come detto, al profilo di responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA]; punto 2.3 che l’atto di appello non avrebbe indicato. Si tratta, infatti, di carenza meramente formale, poiché il gravame in esame riporta, in sintesi (cfr. pp. 12 e 13) , tutte le ragioni che il Tribunale ha posto a fondamento del rigetto della domanda di manleva nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], peraltro indicando anchele pagine della sentenza di primo grado (si indicano infatti le pagine 11 e 12) corrispondenti a quelle in cui si trova sviluppato il citato punto 2.3. 4.3.4. –L’appello proposto dai coniugi Masin-Baron è, dunque, ammissibile e, di conseguenza, l’impugnazione incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]non può essere dichiarata inefficace ai sensi del secondo comma dell’art. 334 c.p.c. 4.3.5. –Né può ritenersi inammissibile per difetto di specificità, ex art. 342 c.p.c., l’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Sono le stesse parti ricorrenti a dedurre che il gravame della società “riprende in toto, sulla stessa falsariga, i motivi di appello proposti dagli appellanti Masin e Baron” e che, per tale ragione, sarebbe anch’esso “non rispettoso della previsione dell’art. 342 c.p.c.”; doglianza che, dunque, già così come prospettatanon coglie nel segno, poiché l’appello principale si è dimostrato affatto ammissibile. Del resto, dall’esame del gravame della [OSCURATO:SOCIETA].(pp. 4-6) emerge chiaramente lacritica, pur sintetica, ma chiara, alla sentenza impugnata in riferimento ai punti 2.2 e 2.3, ossia quelli direttamente concernenti la responsabilità dei terzi chiamati in causa a titolo di manleva, esclusa dal primo giudice e, invece, predicata dall’appellante incidentale negli stessi termini già dedotti dagli appellanti principali. 5. –Con il quarto mezzo di entrambi i ricorsi è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., “nullità della sentenza e del procedimento di secondo grado ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c.”, in quanto la Corte territoriale avrebbe pronunciato ultra e/o extra petitum o comunque in violazione del principio del divieto di jus novorum in appello, poiché - esse ndosi formato il giudicato interno rispetto all’azione ex art. 1669 c.c. e, dunque, sull’esclusione della qualifica di committente e/o costruttore in capo sia a [OSCURATO:PERSONA], che alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., con risultando anche “preclusala rivisitazione dei fatti in relazione all’azione exart. 2043 c.c.” – con il secondo motivo dell’appello dei coniugi Masin-Baron non era stata devoluta la cognizione sull’accertamento di detta qualifica, ma soltanto “altri fatti a loro dire rilevanti ai fini dell ’ azione ex art. 2043 c.c.” e su questi fatti soltanto il giudice di secondo grado avrebbe dovuto, semmai, limitare il proprio esame, dovendo, comunque, escludere quanto già oggetto di giudicato interno. Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, si sarebbe trattato di domande, deduzioni e contestazioni nuove, non ammissibili in sede di gravame. Infine, la Corte territoriale sarebbe incorsa nell’omessa pronuncia sulla domanda, tempestivamente riproposta in via subordinata in appello da entrambi gli attuali ricorrenti e rimasta assorbita in primo grado, “di accertamento delle concorrenti responsabilità di altri soggetti, tra cui i proprietari nella disponibilità degli immobili responsabili ai sensi dell’art. 2051 c.c.”. 5.1. –Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 5.1.1. - Quanto alle censure che deducono una violazione dell’art. 345 c.p.c., esse sono inammissibili, sia perché assumono a riferimento una ratio decidendiche – come già rilevato in precedenza (ai §§ 2.3.1. e 3.1. che precedono) - non è quella che la Corte territoriale ha posto a fondamento della adottata pronuncia, sia perché – in relazione alla contestazione di nova in appello – è assolutamente carente, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c., una sintesi intelligibile degli atti di causa all’uopo rilevanti (segnatamente, degli atti di costituzione in primo grado degli attori in manleva) e la loro localizzazione processuale. Carenza, nella specie, particolarmente significativa, giacché il giudice di appello ha espressamente motivato sull’infondatezza dell’eccezione di violazione dell’art. 345 c.p.c., riportando uno stralcio della comparsa di costituzione di primo grado dei coniugi Masin-Baron (p. 27 della sentenza di appello). 5.1.2. – E’ invece infondata la doglianza che lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda, reiterata in via subordinata in appello, di riduzione, ai sensi dell’art.1227 c.c., della “entità del risarcimento del danno nella misura del grado percentuale di colpa accertata anche in capo all’attore ed ai convenuti”. Il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto, ricorrendo gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni (tra le altre, Cass. n. 12984/1999; Cass. n. 407/2006; Cass. n. 12652/2020). La Corte territoriale ha escluso ogni responsabilità per il crollo del muro di contenimento dello stabile in capo all’attore Girolametto (pp. 24 e 25 della sentenza di appello), mentre ha confermato la pronuncia di condanna dei coniugi [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento in favore dell’attore per responsabilità ai sensi dell’art. 2053 c.c.; ossia, per responsabilità di natura oggettiva, in quanto posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo (Cass. n. 9694/2020). Nella specie, il Tribunale – con la sentenza confermata in appello – ha escluso che i predetti convenuti (rispetto ai quali – è bene evidenziare - non risulta esservi alcuna allegazione e/o accertamento che abbiano provveduto alla costruzione del muro di contenimento, né tanto è sostenuto dai ricorrenti in questa sede) avessero “fornito la prova liberatoria” (p. 19 e 20 della sentenza di appello), ossia che la rovina del muro di contenimento non fosse “dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”, ma ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile (Cass. n. 9694/2020). Il giudice di appello, a sua volta, nell’accogliere la domanda di manleva ha individuato la responsabilità dei chiamati in causa proprio nell’aver omesso i dovuti controlli sulla conformità del muro di contenimento ai progetti di costruzione e alla normativa vigente, accertando anche l’assenza di tale conformità, ossia del difetto di costruzione (inadeguatezza dell’armatura: pp. 29-31 della sentenza di appello). Ne consegue che la decisione adottata dalla Corte territoriale è di reiezione, seppure implicita, ma inequivoca, della domanda subordinata degli eredi [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. 6. –Con il quinto mezzo di entrambi i ricorsi è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2043 c.c., per aver la Corte territoriale, presupponendo la qualifica di committenti in capo a [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ( il ricorso principale fa riferimento ad entrambi, mentre il ricorso incidentale richiama solo la posizione di [OSCURATO:PERSONA]), erroneamente ritenuto gli stessi responsabili, ai sensi dell’art. 2043 c.c., del crollo del muro di contenimento, basandosi su “prove non dedotte dalle parti” e, comunque, recependo “senza alcun apprezzamento critico” elementi di prova “sui quali si era già formato il giudicato” in forza della sentenza n. 231/2019 della stessa Corte di appello di Venezia, altresì invertendo l’onere probatorio in tema di responsabilità del committente ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale “non sussiste presunzione alcuna”. 6.1. –Il motivo è inammissibile. Le doglianzenon forniscono, anzitutto, idonea indicazione , in armonia conquanto disposto dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c.,di quali siano le specifiche prove che la Corte territoriale avrebbe utilizzato nonostante non fossero state dedotte in giudizio dalle parti, nédi tale attività processuale asseritamente viziata sono date ulteriori e congruenti indicazionisulla scorta degli atti di causa. Di qui, l’inammissibilità, in primo luogo, della doglianza di violazione dell’art. 115 c.p.c. Invero, i ricorrenti insistono, piuttosto, su una prospettazione che- come detto in precedenza - , per un verso, non coglie la ratio decidendi su cui si fonda la decisione impugnata in questa sede, mentre, per altro verso, dà rilevanza- anche ai fini del dedotto error in iudicando su lla responsabilità del committente ai sensi dell’art.2043 c.c. - a l giudicato esterno rapp resentato, a loro avviso, d a lla sentenza n. 231/2019 della Corte di appello di Venezia, che, invece, nonsi configura affatto come tale. Per il resto, vengono veicola te profili di censur a che, nella sostanza, investono l’apprezzamento del giudice del merito sulla quaestio facti, senza neppure denunciare, ai sensi del vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., un vizio di omesso esame di fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che presenti carattere decisivo per il giudizio. Né, infine, miglior sorte può avere la censura di violazione dell’art. 116 c.p.c., quale norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, giacché essa è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr., tra le altre, Cass. n. 11892/2016). Del resto, va ribadito (tra le molte, Cass. n. 11892/2016 e Cass. n. 23153/2018) che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel predetto paradigma dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (che, come si evidenzierà in sede di scrutinio del motivo seguente, è nel caso in esame affatto insussistente). 7. –Con il sesto mezzo di entrambi i ricorsi è dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il vizio, in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, di “anomalia motivazionale” in violazione dell’art. 111 Cost. “in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé” e ciò per “l’apodittico accoglimento del contenuto degli elaborati peritali rispetto ai quali non solo esistono precise contestazioni delle parti ma i cui limiti sono chiaramente evidenziati nel giudicato reso dalla Corte d’appello di Venezia n. 231/2019”. 7.1. –Il motivo è infondato. E’ principio consolidato che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,nella legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al “ minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione ( tra le molte, Cass., S.U., n. 8053/2014). Nessuna delle anomalie motivazionali innanzi indicate è dato riscontrare nella motivazione della sentenza impugnata, la quale si palesa, con tutta evidenza,pienamente intelligibile . Sono, invece, le doglianze dei ricorrenti ad essere prospettate in contrasto con il principio di diritto appena ricordato, giacché facenti leva sul confronto con elementi estranei al testo della sentenza stessa, essendo richiamate a sostegno dell a denuncia le risultanze processuali e, ancora una volta, il supposto giudicato esterno di cui alla sentenza n. 231/2019 della Corte di appello di Venezia, di cui,peraltro, si è già affermata l’insussistenza. 8. – Vanno, dunque, rigettati entrambi i ricorsi, principale e incidentale, con conseguente condanna dei ricorrenti soccombenti al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti delle parti rimaste soltanto intimate. [OSCURATO:PERSONA] rigetta entrambi i ricorsi, principale e incidentale; condanna sia la società ricorrente prin cipale, che i ricorrenti incidentali al pagamento, in favore d i ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli a
Sentenza Cassazione n. 36208/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris