CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2023
Cassazione n. 51203/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 maggio 2023, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza assolutoria del locale Giudice di pace, in accoglimento degli appelli della pubblica accusa e della parte civile, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di minaccia, consumato il 27 febbraio 2019 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], proferendo le frasi "se hai coraggio vienimi a trovare e ce la discutiamo a quattro occhi, non ti nascondere dietro ai carabinieri, gnomo" .. "non preoccuparti tanto ti trovo e ti spacco in quattro, tu non sai chi sono io", irrogando la pena (condizionalmente sospesa) di euro 400 di multa e condannandolo a risarcire i danni patiti dalla parte civile da liquidarsi in separato processo. 1.1. Il Tribunale così motivava la riforma della sentenza del Giudice di pace. Le frasi riportate in rubrica erano state riferite sia dalla persona offesa, sia dal carabiniere intervenuto sul posto, immediatamente dopo il fatto. La persona offesa, poi, aveva riferito anche di essersi sentito minacciato tanto da non uscire più di casa da sola. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità del delitto di minaccia. Il fatto aveva trovato origine nel rapporto conflittuale fra l'imputato, sub- conduttore della villetta di proprietà del figlio dosif4 persona offesa, a causa dei problemi all'impianto elettrico e delle infiltrazioni d'acqua. Quel giorno, la parte civile aveva sollecitato i carabinieri ad intervenire sul posto poiché, a suo dire, l'imputato stava illecitamente estirpando alcune piante. Una condotta che questi, invece, non aveva affatto tenuto (come si era dimostrato davanti al primo giudice). Così che si comprendeva la ragione dell'assoluzione pronunciata dal Giudie-C., di pace, avendo questi ritenuto che la frase fosse stata proferita in un momento di rabbia e quindi in un contesto che la giustificava. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.„ non avendo, il Tribunale che aveva riformato la sentenza assolutoria, rinnovato la prova dichiarativa pur diversamente valutando le deposizioni della persona offesa e dell'operante intervenuto sul posto.Né aveva reso una motivazione "rafforzata", anch'essa richiesta quando si riformi una sentenza assolutoria, essendosi limitato, il Tribunale, a richiamare le frasi proferite senza calarle nel contesto che le aveva generate. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato nota scritta con la quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Il difensore della parte civile ha inviato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] Il secondo motivo di ricorso è fondato ed il suo accocglimento assorbe le ulteriori censure. 1. Il Tribunale, infatti, ha riformato la sentenza assolutoria diversamente apprezzando, rispetto al Giudice di pace, le deposizioni della persona offesa e del teste operante. Non ha, però, in tale prospettiva, rinnovato l'istruzione dibattimentale escutendo nuovamente i testi indicati. Così contravvenendo al disposto dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. (applicabile anche ai processi per reati di competenza del Giudice di pace: Sez. 5, n. 3224 del 09/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278140), che prevede come: "Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5.". Si tratta di norma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, a decorrere dal 3 agosto 2017 e quindi in epoca precedente anche alla riformata pronuncia del Giudice di pace, oltre che all'appello delle accuse pubblica e privata. Del resto, tale norma era stata introdotta nell'ordinamento anche a seguito delle pronunce delle Corti sovranazionali, sulla cui scia si era inserita la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, in cui era avvertito che la previsione contenuta nell'art.6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. 2. Non resta, pertanto, che annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a diverso giudice. Spese di parte civile al definitivo. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a diverso giudice del tribunale di Term