CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 31556/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA Ud. 21.09.2022 CC ORDINANZA sul ricorso 9r-6/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. S.R.L. (già COMPANIE D'[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via G Donizetti n.7; -ricorrente - contro pi4 Comune di [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C. Coratella elettivamente dom.to in Roma via Lago lesina 35 -controricorrente - Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici in Roma, Via dei f2:5:a Portoghesi 12, è domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1043/15 della COMM.TRIB.REG.,Liguria depositata il il 14.10.2015 udita la relazione della causa svolta nella udienza del 21.09.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA Con separati ricorsi, la società " [OSCURATO:PERSONA]" e la società " Companie d'[OSCURATO:PERSONA]" impugnavano il silenzio rifiuto serbato dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla istanza di rettifica della rendita catastale attribuita al complesso alberghiero park [OSCURATO:PERSONA] nonché l'avviso di accertamento n. 4400 relativo ad Ici per l'anno 2007 emesso dal comune di [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che l'amministrazione non aveva considerato, nell'attribuire la rendita, le condizioni dell'immobile in via di ristrutturazione e la ridotta fruibilità delle camere da 72 a 18 imposta dalla provincia.L'Agenzia eccepiva la non impugnabilità del rifiuto di autotutela, avendo la contribuente richiesto la rideterminazione della rendita con due diverse Docfa del 22.10.13 e 21.02.2013. La CTP riuniva i ricorsi proposti per connessione soggettiva ed oggettiva dichiarando inammissibile il ricorso avverso l'attribuzione della rendita catastale e respingendo il ricorso avanzato contro l'avviso di accertamento emesso dal Comune. Le società impugnavano la decisione di primo grado, ritenendo insussistenti i presupposti della riunione dei ricorsi e insistevano per la riforma della sentenza opposta, La CTR della Liguria, ritenuti sussistenti i presupposti della riunione, affermava l'inammissibilità della impugnazione del silenzio-rifiuto della revisione della rendita catastale e, conseguentemente reputando la legittimità dell'imposta comunale calcolata sulla rendita catastale attribuita dall'Agenzia al complesso alberghiero. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, la società " [OSCURATO:PERSONA]" propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Replicano con controricorso sia il Comune che l'Agenzia. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con la prima censura si lamenta la violazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3), c.p.c. nonché illogicità del dispositivo per errata connessione dei ricorsi. La contribuente lamenta l'insussistenza dei presupposti di connessione oggettiva e soggettiva che ha indotto alla riunione dei ricorsi proposti l'uno avverso il silenzio -rifiuto serbato in ordine alla richiesta di modifica della rendita catastale attribuita dall'Agenzia , l'altra avverso l'avviso di accertamento ICI per l'annualità di imposta 2007, sostenendo che i giudici avrebbero dovuto prima decidere il ricorso avverso l'attribuzione della rendita catastale e successivamente quello avverso l'avviso di accertamento. Con la medesima censura di deduce l'ammissibilità del ricorso avverso l'attribuzione della rendita catastale, assumendo che il rifiuto di revisione della rendita in autotutela costituisce atto autonomamente impugnabile. 3. Il secondo motivo deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione ex art. 360, n. 5), c.p.c. e violazione e dell'art. 23 comma 2 d.lgs. 546/92; per avere la Regionale omesso di esaminare l'eccezione sollevata dalla società in merito alla inammissibilità delle domande spiegate dall'Agenzia delle Entrate con la sua costituzione del 27.11.2013, sulle quali, peraltro, la CTR aveva omesso di pronunciarsi. 4. Con il terzo mezzo si lamenta sia l'omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5), c.p.c. che l'erronea motivazione in ordine all'accertamento ICI, per avere il decidente omesso di considerare l'errore in cui era incorsa la CTP laddove aveva ritenuto che l'avviso di accertamento era legittimo in quanto fondato sulla rendita dichiarata con Docfa presentata nell'anno 2004 e validata dall'ufficio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenendo l'irrilevanza della successiva richiesta di revisione presentata nell'anno 2009, atteso che la richiesta di revisione concerneva proprio la rendita attribuita con la DOCFA del 2004.ù 5. La prima censura è destituita di fondamento.L'avviso di liquidazione o di accertamento conserva una sua autonomia rispetto all'impugnazione dell'atto di classamento( che in questo caso non è stato proposto, avendo la società agito in sede di autotutela) il che comporta che tra le due cause sussiste un vincolo di pregiudizialità logica, che potrebbe dar luogo al "simultaneus processus" in via di riunione successiva ovvero di iniziale litisconsorzio facoltativo ( v. Cass. n.2281/2011). In tema di contenzioso tributario, il rapporto di pregiudizialità sussistente fra la controversia avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di attribuzione della rendita catastale ad un immobile da parte dell'Ufficio del Territorio e quella promossa avverso l'avviso di liquidazione dell'ICI, calcolata sulla base di detta rendita, emesso dal Comune, può dar luogo all'opportuna riunione dei processi ed alla pronuncia di un'unica sentenza(Cass. n. 25678/2008). Nel caso di specie la riunione dei giudizi ha consentito comunque alla regionale di esaminare dapprima il ricorso avverso il silenzio -rifiuto serbato dall'Agenzia in sede di autotutela, per poi valutare la legittimità o meno dell'avviso di accertamento emesso dal Comune. 5.1 Sotto altro profilo, la prima censura è parimenti infondata. Occorre al riguardo invero ribadire il principio affermato da Cass., Sez. U, 16/02/2009, n. 3698, secondo il quale «in tema di contenzioso tributario, l'atto con il quale l'Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all' art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l'attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perché, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo» (v. anche da ultimo Cass. 06/07/2016, n. 13757; Cass. 15/04/2016, n. 7511; Cass. n. 13738/2019), atteso il pacifico decorso del termine utile per impugnare la rendita catastale proposta con Docfa nel 2004 e convalidata nell'anno 2005 dall'ufficio. Questa Corte ha, inoltre, ribadito (Cass.3442/2015; cfr. Cass.26087/2014; Cass.25524/2014) che "in tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo". La CTR si è conformata ai principi esposti, con la conseguenza che il ricorso deve essere respinto sul punto. 6. Parimenti non meritevole di accoglimento è il terzo mezzo, assorbito il secondo, che presenta, peraltro, profili di inammissibilità evidenti atteso che l'omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell'art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello, sicché, ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall'art. 54 del di. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile" ( Cass. n. 6835/17; Cass.n. 23930 del 12/10/2017). Con la terza censura si lamenta che la Regionale avrebbe errato nell'affermare che il Comune ha determinato l'imposta sulla base della rendita in atti dal 2004, senza considerare la successiva richiesta di revisione proposta successivamente all'annualità 2007, cui fa riferimento l'imposta recata nell'avviso opposto. Secondo il più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale - come già anticipato - l'attribuzione o variazione della rendita catastale ha funzione meramente accertativa della concreta situazione catastale dell'immobile, tant'è che "la determinazione della base imponibile per i fabbricati non iscritti in catasto, va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall'epoca di notificazione o di definitiva attribuzione" (cfr. 12029 del 25 maggio 2009; n. 16031/2009; Cass. n. 4335 del 2015 Cass. ord. n. 14773 del 2011; Cass. n. 23600 del 2011; 12753 del 2014; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23600 del 11/11/2011; Cass. S.U. n. 3160/2011; Cass.n. 18056/2016; n. 12320/2016; n. 12753/2014; n. 9203/2007; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18056 del 14/09/2016; Cass. n. 14402 del 2017). Tuttavia, il disposto dell'art. 74 citato deve essere coordinato con l'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, secondo il quale le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dal 1" gennaio dell'anno successivo a quello in cui la rendita catastale viene annotata negli atti catastali. Si è in proposito affermato che la regola generale prevista dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 trova applicazione anche quando il contribuente si avvalga della procedura DOCFA ai fini della determinazione della rendita catastale, ai sensi del d.m. Finanze 19 aprile 1994 n. 701, non avendo tale procedura caratteristiche dissimili da qualsiasi altra istanza di attribuzione di rendita ed essendo il termine di efficacia, previsto dall'art. 5, comma 2, cit. (Cass. n.4613/2018; n. 16679/21). In generale, le variazioni delle risultanze catastali definitive anche se sollecitate all'ufficio dal contribuente non si sottrarrebbero alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (c.d. "messa in atti"), ricavabile dall'art. 5, 2 co., d.lgs. n. 504/92( Cass. n. 18023/2004; n. 17863/2010) Principi anche recentemente affermati da questa Corte (Cass. n. 3168 del 2015; Cass. n. 21760/2018; Cass. n. 11448/18; Cass. n. 4613/2018 in motiv; Cass. n. 3273/2019; 1172/2019) secondo la quale: " nel caso in cui la variazione di rendita o l'attribuzione di rendita venga proposta dal contribuente, attraverso la procedura DOCFA - introdotta con regolamento n. 701/1994, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatone dei registri immobiliari - la nuova rendita produce effetti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la variazione viene annotata negli atti catastali" e, quindi dall'anno successivo all'annotazione conseguente alla procedura Docfa. Il principio secondo cui la regola generale prevista dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 trova applicazione anche quando il contribuente si avvalga della procedura DOCFA ai fini della determinazione della rendita catastale, si fonda sulla circostanza che tale procedura non ha caratteristiche dissimili da qualsiasi altra istanza di attribuzione di rendita, essendo, peraltro, il termine di efficacia, previsto dall'art. 5, comma 2, cit., ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti. Tale interpretazione non solo non comporta alcuna violazione dell'art. 53 Cost., in quanto l'esigenza di tener conto della capacità contributiva non esclude il potere discrezionale del legislatore di fissare un termine di efficacia uguale per tutti i contribuenti, ma è essa stessa espressione del principio di uguaglianza, in quanto l'applicazione di un termine differenziato nell'ipotesi di ricorso alla procedura DOCFA, comporterebbe una discriminazione fra contribuenti (Cass. 21310/10; in termini Cass.3168/15; Cass. n. 17824 del 2017; Cass. n. 11846/2017). Riepilogando, in tema di determinazione della base imponibile ICI, per i fabbricati iscritti in catasto, la Corte ha avuto modo dunque di precisare che: - le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamente sopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto, ancorché sollecitate all'ufficio dal contribuente, conseguendo all'originaria acquiescenza del contribuente alle operazioni catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), ricavabile dall'art. 5, comma secondo, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in forza del quale per ciascun atto d'imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione (Cass., 7 settembre 2004, n. 18023 cui adde Cass., 30 luglio 2010, n. 17863; Cass., 27 ottobre 2004, n. 20854); - detta regola generale non si applica solo al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass., 29 settembre 2005, n. 19066 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 31 luglio 5 2015, n. 16241; Cass., 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27906); laddove la riconducibilità dell'errore di fatto all'Ufficio deve risultare «evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio» (Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018); - le variazioni catastali conseguenti a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, debbono trovare applicazione dalla data della denuncia ( Cass. n. 2771/2021, in motiv; Cass.n.1215/2021, in motiv; Cass. nn. 29683 e 29078 del 2020; Cass. n. 29888/2020; Cass. n. 7745/2019; n. 10126/2019; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018). In definitiva, "la regola generale ricavabile dall'art. 5, comma 2, del d.lgs n. 504 del 1992, secondo cui le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente; esse, difatti, trovano applicazione dalla data della denuncia, ciò in quanto il fatto che la situazione risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione." (Cass. ord. Cass. n. 10312/2020, in motiv.; n.7745/2019; n. 4971/2018 n.17756/2018; n. 11844/17; n. 11846/2017; 13018/12, 17863/10, 18023/04). Nel caso in esame, dunque, l'ente comunale ha operato correttamente, applicando l'imposta comunale per l'annualità 2007 risultante dalla rendita dichiarata con la Docfa del 2004 e validata dall'Agenzia nel 2005, a nulla rilevando le successive richieste di modifiche della rendita catastale attribuita e non accolte dall'Agenzia. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio deve essere deciso nel merito con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la contribuente alla refusione delle spese di lite che liquida in favore del Comune in euro 4.000,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge; in favore dell'Agenzia delle Entrate in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo