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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23303/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 20 comma 14 d.

Igs. n. 30 del 2007; considerato che il motivo unico di ricorso, con il quale si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio ed il giudizio di comparazione tra circostanze, è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte: va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato, come nel caso di specie, congruamente e logicamente, con specifico riferimento ai numerosi precedenti penali anche specifici riportati dall'imputato, ed all'assenza di positivi elementi (neppure evocati in ricorso) valorizzabili ai fini della mitigazione della dosimetria sanzionatoria, o di un diverso giudizio di bilanciamento tra circostanze, è incensurabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al Pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 20 comma 14 d. Igs. n. 30 del 2007; considerato che il motivo unico di ricorso, con il quale si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio ed il giudizio di comparazione tra circostanze, è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte: va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato, come nel caso di specie, congruamente e logicamente, con specifico riferimento ai numerosi precedenti penali anche specifici riportati dall'imputato, ed all'assenza di positivi elementi (neppure evocati in ricorso) valorizzabili ai fini della mitigazione della dosimetria sanzionatoria, o di un diverso giudizio di bilanciamento tra circostanze, è incensurabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al Pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 23303/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris