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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 24619/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in data 14 aprile 2023 la Corte di appello de l'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa in data 16 febbraio 2021 a carico di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Vasto, ha disposto, confermando la precedente sentenza nel resto, che il provvedimento di condanna a carico del predetto fosse pubblicato sul sito internet del Ministero della Giustizia e non anche sul quotidiano [OSCURATO:PERSONA]"; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui ha dedotto la mancanza di una logica motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo in esso contenuto è manifestamente infondato; che invero essendo al Settanni contestata la violazione dell'art. 8 del D.Lgs n. 74 del 2000 per avere emesso nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. numerose fatture relative ad operazioni inesistenti logicamente in sede di merito è stata tale condotta attribuita al Settanni non risultando verosimile che questi, indubbiamente titolare della predetta società, la abbia mantenutot,in vita senza svolgere, così come da lui affermato, alcun tipo di attività dovendo viceversa convenirsi che, come affermato in sede di merito, l'unica attività della predetta società fosse quella di emissione di fatture relative a fatture inesistenti; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere es en57--

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in data 14 aprile 2023 la Corte di appello de l'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa in data 16 febbraio 2021 a carico di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Vasto, ha disposto, confermando la precedente sentenza nel resto, che il provvedimento di condanna a carico del predetto fosse pubblicato sul sito internet del Ministero della Giustizia e non anche sul quotidiano [OSCURATO:PERSONA]"; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui ha dedotto la mancanza di una logica motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo in esso contenuto è manifestamente infondato; che invero essendo al Settanni contestata la violazione dell'art. 8 del D.Lgs n. 74 del 2000 per avere emesso nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. numerose fatture relative ad operazioni inesistenti logicamente in sede di merito è stata tale condotta attribuita al Settanni non risultando verosimile che questi, indubbiamente titolare della predetta società, la abbia mantenutot,in vita senza svolgere, così come da lui affermato, alcun tipo di attività dovendo viceversa convenirsi che, come affermato in sede di merito, l'unica attività della predetta società fosse quella di emissione di fatture relative a fatture inesistenti; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere es en57--
Sentenza Cassazione n. 24619/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris