CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 46454/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso il decreto del 14/10/2022 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni della Procuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Trapani per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Trapani, quale giudice della prevenzione, decidendo sull'opposizione proposta dalla Curatela fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]., confermava il provvedimento del 31/8/2022 del medesimo Tribunale e per l'effetto rigettava l'istanza avanzata da detta Curatela diretta alla restituzione di beni del fallimento, in specie un libretto di risparmio, nonché al riconoscimento dei poteri amministrativi e gestori in favore dell'istante Curatela, confermando invece l'attribuzione di tali poteri all'[OSCURATO:PERSONA] titolare della quota di maggioranza mantenuta in sequestro. 1.1. Quanto al libretto di risparmio, il rigetto era stato giustificato in base al rilievo che l'importo costituente il saldo attivo del conto corrente intestato alla curatela derivava dalla vendita di beni aziendali già liquidati dalla curatela, beni che ove fossero ancora nell'azienda sarebbero stati oggetto di sequestro. 1.2. Quanto all'amministrazione dei beni aziendali dissequestrati, il decreto precisava che a seguito della confisca della partecipazione sociale maggioritaria, la gestione della [OSCURATO:SOCIETA]. doveva rimanere agli Ammini- stratori Giudiziari e la Curatela fallimentare avrebbe partecipato alla gestione dei beni "con i diritti e nei limiti a lei spettanti dalla quota di minoranza". 2. Avverso tale decreto ricorre per cassazione il difensore della Curatela fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]., avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando profili di violazione di legge nonché vizio di motivazione. 2.1. La prima violazione di legge si ravvisa quanto agli artt. 24, comma 1 bis, e 20, comma 1, D. Lgs. n. 159 del 2011, per non essere stato restituito alla curatela un libretto ad essa intestato e mai interessato da alcun provvedimento cautelare strumentale o finale, in contrasto con la disposizione che prevede che il decreto di confisca debba indicare in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda, ai sensi degli art. 2555 cod. civ., ai quali si estende la confisca. 2.2. La curatela ricorrente sostiene che il Tribunale di prevenzione ha affermato l'assurdo principio per cui l'amministrazione della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. spetti all'amministratore giudiziario in quanto detentore delle quote di maggio- ranza, principio sconosciuto al codice antimafia e alle disposizioni civilistiche in tema di fallimento. Il decreto ha dunque violato l'art. 64 n. 10 D. Lgs. n. 159 del 2011, che prescrive che "se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva. L'amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma 1".Poiché nella specie era stata disposta dal Tribunale di prevenzione la restituzione della quota di minoranza e dell'intero compendio aziendale, deve ritenersi che l'amministrazione dei beni della fallita dovesse tornare alla curatela in ragione della sentenza dichiarativa di fallimento. 2.3. Ulteriore profilo della denunciata violazione di legge risiede nell'avere trascurato che in presenza di un fallimento, la Legge fallimentare attribuisce agli organi fallimentari l'amministrazione e la gestione di tutti beni aziendali, ai sensi dell'art. 42 Legge fallimentare, norma violata nella specie. Ne discende il principio per cui l'amministratore giudiziario di quote confiscate appartenenti ad una società fallita non può pretendere di amministrarne i beni, spettando tale funzione agli organi fallimentari. 2.4. In relazione alle censurate violazioni degli artt. 24, comma 1 bis, e 64 n. 10, D. Lgs. n. 159 del 2011, si è dedotto anche vizio di motivazione per le non espresse ragioni per cui tali norme devono interpretarsi nel senso di attribuire la gestione della società fallita all'amministratore giudiziario, anziché alla curatela, e per non avere spiegato il motivo della mancata restituzione del libretto di risparmio, non interessato da alcuno specifico provvedimento cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. 1.1. A tenore dell'impugnato decreto, la revoca della confisca ha riguar- dato le partecipazioni societarie nella [OSCURATO:SOCIETA]. dei terzi estranei al nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA], persona socialmente pericolosa, al quale soltanto ed alla sua famiglia (coniuge e figlie del proposto) è stata circoscritta la misura di prevenzione patrimoniale, per la quota complessiva del 53,20% del capitale sociale, quota dunque maggioritaria. La residua partecipazione del 46,80% del capitale sociale, frammentata in vari titolari, è stata restituita alla curatela fallimentare, essendo stata la [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita con sentenza n. 22/2004 del Tribunale di Marsala del 19/4/2004. Va altresì rilevato che, con ordinanza di correzione di errore materiale del 5/9/2022, il Tribunale di Trapani ha chiarito che andava disposta la restituzione alla curatela fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. "del restante patrimonio aziendale" in quanto non era stata disposta la confisca dell'intero capitale sociale, circostanza che unicamente avrebbe comportato la confisca del patrimonio aziendale, secondo la lettura che il Tribunale di prevenzione ha inteso dare agli artt. 20 e 24, comma 1 -bis, D. Lgs. n. 159 del 2011.1.2. Orbene, da tale assetto - in realtà non pienamente coerente con la lettura delle citate norme operata da questa Corte di alcuni arresti: vds. Sez. 1, n. 34094 del 04/07/2019, Cirrincione, Rv. 277309, laddove ha affermato che la disposizione di cui all'art. 24, comma 1-bis, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, introdotto dall'art. 5, comma 8, lettera a) della legge 17 ottobre 2017, n. 161, ha soltanto stabilito l'automatica estensione della confisca di tutte le quote del capitale sociale all'intero compendio aziendale, senza, tuttavia, limitare a tale unica ipotesi la confiscabilità del patrimonio sociale costituito in azienda - si è fatta derivare la restituzione alla curatela non soltanto delle quote di minoranza, ma dell'intero patrimonio aziendale, pur riservando all'amministrazione giudi- ziaria il potere gestorio della società fallita. Da ciò deriva, in primis, che deve ritenersi restituito alla curatela falli- mentare anche il libretto di risparmio ad essa intestato, ove si accertasse che su di esso insiste ancora il vincolo, in quanto il saldo attivo derivava dalla vendita di beni aziendali già liquidati dalla curatela. Sul punto, la giustificazione resa nell'impugnata ordinanza non è chiara, non consentendo di comprendere il motivo per cui,se l'originario sequestro aveva ad oggetto le quote sociali ed il compendio aziendale della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., il successivo dissequestro di parte delle quote e dell'intero patrimonio aziendale non dovrebbe comportare la restituzione anche del libretto di risparmio, costituente un cespite aziendale, sicché la disposta restituzione dei beni aziendali comporta anche la necessità di svincolo delle somme che si trovano sullo stesso, derivanti dalla liquidazione di beni aziendali. Ma deriva pure che - a tenore dell'art. 64, comma 10, d.lgs. n. 159 del 2011 - «se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del falli- mento, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva. L'amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma 9». Orbene, nel caso di specie - a seguito della restituzione alla curatela non solo della quota minoritaria delle partecipazioni societarie, ma anche dell'intero compendio aziendale - deve seguire la chiusura del fallimento con la liquidazione dei beni anche nell'interesse della quota di maggioranza, oggetto di confisca. Ciò comporta che la gestione della società fallita non spetta al tribunale di prevenzione e, pertanto, all'amministratore giudiziario, bensì deve tornare in capo al curatore fallimentare. La contraria opzione è stata affermata dal Tribunale senza alcuna effettiva motivazione, e non dà conto delle ragioni dell'attribuzione della gestione all'amministrazione giudiziale, se non mediante il non chiaro richiamo alle "partecipazioni in una società a responsabilità limitata, per quanto fallita". 2. Da tali lacune motivazionali, derivanti dalla sostanziale disapplicazione dell'art. 64, comma 10, D. Lgs. n. 159 del 2011, deriva la necessità di annullare l'impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di prevenzione, affinché verifichi se il libretto di risparmio sia tuttora in sequestro e, in caso positivo, ne disponga la restituzione in favore della curatela fallimentare, nonché individui in detta curatela l'organo preposto alla gestione del patrimonio aziendale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribuna