CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33705/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 33 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti neì ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da dogrianze generiche sulla motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato, che richiamano in astratto i doveri motivazionali del giudice ma che non si correlano con il ragionamento probatorio esposto dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 3-4) Considerato inoltre che il motivo sul trattamento sanzionatorio non si confronta con la sintesi dei motivi di appello esposta dalla sentenza impugnata - che non indica tale punto come attinto dal gravame rendendo non consentita la relativa doglianza in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno 20