CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 11828/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib. Libertà di Avellino udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni: del PG [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l' ordinanza del 16 settembre 2021 del Tribunale di Avellino che, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, annullava le ordinanze del giudice per le indagini del Tribunale di Avellino del 22 e 24 luglio 2021 che disponeva la restituzione in suo favore di quattro autovetture poste in sequestro preventivo. 1.1. Espone l'ordinanza: nei confronti del ricorrente si procede per il reato di peculato. Con i provvedimenti impugnati, il giudice per le indagini preliminari dava atto di avere disposto il 16 febbraio 2021 il sequestro preventivo ai fini di confisca del profitto del reato mediante apprensione del denaro in disponibilità diretta ovvero versato su conti correnti o altri strumenti finanziari; rilevava, però, che il provvedimento era stato eseguito dalla polizia giudiziaria in forma di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, apponendo il vincolo sui veicoli in proprietà di Adinolfi. Pertanto, restituiva le citate autovetture in quanto non ricomprese nell'oggetto del proprio decreto. 1.2. Il pubblico ministero aveva proposto appello rilevando che per il reato per il quale si procede è prevista la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo del reato e ciò, quindi, imponeva il sequestro. 1.3. Il Tribunale ha ritenuto l'appello fondato poiché la misura era stata disposta ai sensi degli artt. 322-ter e 240, comma 1, cod. pen., essendo quindi prevista la confisca obbligatoria anche per equivalente e, quindi, era obbligatorio il sequestro preventivo, anche per equivalente, per il quale è sufficiente la indicazione del controvalore spettando alla fase di esecuzione la individuazione dei beni, come era stato fatto correttamente dalla polizia giudiziaria. 2. Con unico motivo la difesa deduce la violazione legge perché il decreto disposto ai soli fini del sequestro diretto è stato esteso quale confisca per equivalente. Il G.i.p. aveva correttamente restituito i beni in assenza di titolo autorizzativo e il Tribunale, decidendo solo in base al rilievo della obbligatorietà del sequestro per equivalente, non tiene conto che il giudice del riesame non ha il potere di sostituire alla misura del sequestro preventivo diretto la misura del sequestro preventivo per equivalente. Il Pubblico ministero, se del caso, avrebbe dovuto impugnare il decreto originario. Va anche considerato che l'adozione successiva del sequestro per equivalente ha privato il ricorrente della possibilità di impugnazione nel merito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il sequestro era stato richiesto dal P.m., e disposto dal giudice, quale sequestro diretto. Ciò risulta chiaramente dal provvedimento del G.i.p., ordinanza di applicazione di misura cautelare personale e decreto di applicazione del sequestro preventivo, che alla pag. 44 dava atto che il P.m. aveva presentato una richiesta di sequestro finalizzato alla confisca "diretta" e, quindi, decideva in conformità. Anche nel dispositivo precisava che il sequestro era finalizzato alla confisca "diretta". 1.1. Correttamente, quindi, il medesimo G.i.p. con i provvedimenti del 22 e 24 luglio 2021 aveva annullato il sequestro quale effettuato dalla p.g., in difformità del proprio decreto e andando ultra petitum rispetto alla stessa richiesta del P.m. 2. Né era possibile riqualificare il sequestro. Vale, difatti, la regola affermata più volte dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale non è potere del giudice del riesame la diversa qualificazione del sequestro, per la diversità dei presupposti delle varie tipologie di provvedimenti ex art. 321 cod. proc. pen. che comportano anche diverse esigenze di difesa. 2.1. In particolare, ciò è stato affermato proprio in riferimento al rapporto fra confisca diretta e confisca per equivalente: "In tema di sequestro, è illegittima la riqualificazione "ex officio" del sequestro di somme di denaro finalizzato alla confisca in via diretta come sequestro funzionale alla confisca per equivalente, atteso che, richiedendo quest'ultimo la verifica di un elemento di fatto su cui deve svolgersi il contraddittorio con il destinatario del provvedimento - ovvero l'impossibilità di procedere all'ablazione diretta - la riqualificazione si tradurrebbe in una violazione del diritto di difesa sul punto. (Sez. 3, n. 31369 del 27/04/2021, rv. 281944 - 01)"; (negli stessi termini Sez. 3, n. 24986 del 20/05/2015, rv. 264098 - 01). 2.2. L'ordinanza impugnata, quindi, va annullata senza rinvio con conseguente dissequestro e restituzione dei beni oggetto del provvedimento. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone il dissequestro e la restituzione dei beni a chi provi di averne diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod. proc. pen. Roma cogl\ deciso il 12 gennaio 2022 Il V.n.iglire estensore il Presidente