CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36390/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 14 settembre 2021 la Corte di appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, su richiesta del pubblico ministero, la sospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Mondovì, in data 16 novembre 2012, divenuta irrevocabile il 21 marzo 2014, per fatti commessi nel 2008 e 2009. Secondo il giudice dell'esecuzione il fatto comportante la revoca era da ravvisarsi nella sentenza della Corte di appello di Genova in data 9 aprile 2018, irrevocabile dal 27 novembre 2018, di riconoscimento di sentenza emessa dall'autorità elvetica, segnatamente della sentenza del Tribunale di Martigny 29 agosto 2018, divenuta irrevocabile il 31 gennaio 2019, di condanna alla pena di tre anni di reclusione, con sospensione condizionale dell'esecuzione. 2. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia del condannato, deducendo un unico, articolato motivo, con il quale denuncia violazione degli artt. 12, 163, 164 e 168 cod. pen. 2.1. La difesa lamenta che l'ordinanza impugnata è stata emessa in violazione dell'art. 12, primo comma, n. 1), cod. pen., non potendosi farvi rientrare, tra gli effetti derivanti dal riconoscimento della sentenza straniera nell'ordinamento interno, il potere di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso da una sentenza emessa dall'autorità giudiziaria italiana. Inoltre - sostiene la difesa - anche a voler astrattamente ammettere la possibilità che la causa della revoca del beneficio concessa da una sentenza di diritto interno sia costituita da una sentenza straniera oggetto di riconoscimento, la stessa giammai potrebbe essere cumulata con il giudicato italiano, determinando una disparità di trattamento in termini di benefici penitenziari. Infine, evidenzia come la revoca del beneficio sia stata espressamente disposta non già in applicazione dell'art. 168, primo comma, cod. pen, bensì alla stregua del disposto dell'ultimo comma di detta norma, perché la somma delle due pene detentive condizionalmente sospese inflitte con la sentenza italiana e quella dell'autorità svizzera oggetto di riconoscimento supererebbe i due anni. E, tuttavia, tale disposizione non sarebbe applicabile al condannato nell'ordinamento straniero, poiché diversamente si produrrebbero conseguenze pregiudizievoli per effetto dell'applicazione al giudicato estero della diversa disciplina nazionale. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, mediante conclusioni scritte, ha prospettato il rigetto del ricorso, ponendo in rilievo come la revoca della sospensione condizionale sia avvenuta ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. e, come tale, certamente ricompresa tra gli «effetti penali» che conseguono al riconoscimento della sentenza estera. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso pone censure infondate e va, pertanto, rigettato. 2. La tesi prospettata dal ricorrente muove da due presupposti, entrambi errati. In primo luogo, va osservato che, nonostante il riferimento testuale nel provvedimento impugnato all'art. 168, comma 2, cod. pen. (evidentemente ascrivibile a error calami), la sospensione condizionale della pena è stata revocata alla stregua della disposizione di cui all'art. 168, comma 1, cod. pen. e, segnatamente, a seguito di condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. Si tratta, pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, di revoca cd. di diritto della sospensione condizionale della pena. In secondo luogo, non è dubbio che la revoca debba essere ricompresa tra gli «effetti penali» che, ai sensi dell'art. 12 cod.pen., conseguono al riconoscimento della sentenza penale straniera. Ponendosi nel solco di Cass. Sez. U., n. 7 del 20/4/1994, Volpe (Rv. 197537) che ha definito la nozione di «effetti penali della condanna» come quegli effetti che «si caratterizzano per essere conseguenza diretta ope legis esclusivamente da una sentenza irrevocabile di condanna e aventi natura sanzionatoria, ancorché incidenti in ambito diverso da quello del diritto penale sostantivo o processuale», la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «ai fini della revoca di benefici già concessi (sospensione condizionale o indulto), si deve tenere conto anche delle condanne riportate all'estero, se riconosciute in Italia» (Cass. Sez. 1, n. 3876 del 3/6/1996, Rotterdam, Rv. 205346; Sez. 1 n. 4379 del 28/10/1992, dep. 1993, Tonon, Rv. 192692». Il principio è stato recentemente ripreso da Cass. Sez. 1 n. 47071 del 12/6/2018, Gallo, Rv. 274335, sebbene in relazione alla diversa ipotesi di riconoscimento di una sentenza straniera di condanna, nel caso di trasferimento in Italia del detenuto, con il suo consenso, per l'esecuzione della pena, laddove si è affermato che «non costituisce violazione del principio di specialità, di cui all'art. 18 del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, la revoca ex lege, per effetto del riconoscimento della sentenza stessa, di benefici concessi in relazione a condanne inflitte per fatti anteriori» (fattispecie relativa a revoca della sospensione condizionale della pena e dell'indulto). Va qui, pertanto, ribadito - dando continuità ai richiamati principi di diritto - che la conseguenza della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso discende direttamente dalla legge come effetto automatico, trattandosi di una revoca di diritto e, dunque, operante ope legis per effetto del materializzarsi della condizione revocatoria. L'effetto della revoca si è realizzata all'esito dell'intervenuto riconoscimento della decisione di condanna straniera e sulla stessa non residuano margini di discrezionalità, rientrando nella locuzione «altro effetto della condanna» contenuta nell'art. 12, primo comma, n. 1), cod. pen, che - come si è detto - identifica quegli effetti di carattere sanzionatorio diversi dalle pene principali e accessorie che hanno un diretto riflesso di natura penale.3. Discende dalle considerazioni sin qui esposte il rigetto dell'impugnazione e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc