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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 44717/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 del G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 28 aprile 2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 1 e 3, n.1 cod. pen.; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché formulata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'illegalità della pena applicata, per l'errata determinazione delle diminuzioni sulla pena base, avendo riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sulla contestata aggravante, operando una solo diminuzione pari ad un terzo, è proposto per ragioni non consentite, in quanto la pena come concordata, pur se frutto dell'errore nel calcolo delle diminuzioni conseguenti al riconoscimento delle circostanze attenuanti, non può dirsi illegale - potendosi determinare la diminuzione di entrambe le circostanze attenuanti, nella misura complessiva di un terzo rispetto alla pena base - (e ciò in quanto «anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale»: Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915 - 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, Lopis, Rv. 268850 - 0; Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151 - 0); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 del G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 28 aprile 2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 1 e 3, n.1 cod. pen.; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché formulata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'illegalità della pena applicata, per l'errata determinazione delle diminuzioni sulla pena base, avendo riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sulla contestata aggravante, operando una solo diminuzione pari ad un terzo, è proposto per ragioni non consentite, in quanto la pena come concordata, pur se frutto dell'errore nel calcolo delle diminuzioni conseguenti al riconoscimento delle circostanze attenuanti, non può dirsi illegale - potendosi determinare la diminuzione di entrambe le circostanze attenuanti, nella misura complessiva di un terzo rispetto alla pena base - (e ciò in quanto «anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale»: Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915 - 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, Lopis, Rv. 268850 - 0; Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151 - 0); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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