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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31878/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Cagliarivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto dal difensore diNonne [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cagliari;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoLaura [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del riesame, con l’ordinanzadel 9 gennaio 2026 in epigrafe, ha confermato l’ordinanza emessa dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari in data 4 dicembre 2025, cheha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura coercitiva della custodia cautelare incarcere per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e pernumerosi c.d. reati fine di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2.

Il presente procedimento penale trae origine da un'indagine effettuata daimilitari dell'Arma dei Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA] di Olbia - N.O.R.M. -Sezione Operativa, le cui risultanze sono state compendiate nella comunicazionenotizia di reato del 28 maggio 2022, nonché nell'ulteriore (ed integrativa)comunicazione notizia di reato del 5 ottobre 2023.

Si tratta dell'operazionedenominata convenzionalmente "[OSCURATO:PERSONA]", ove è emersa la sussistenza di duegruppi criminali dediti al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina, marijuana ederoina), anche su scala internazionale: il primo gruppo, avente al vertice, comepromotori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo deceduto nel corsodelle indagini preliminari (capi di imputazione 70 e 71, ove è contestatal'associazione per delinquere di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); ilsecondo gruppo, avente al vertice [OSCURATO:PERSONA] e operante attorno alle figuredei promotori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capi diimputazione 1 e 2, ove è contestata l'associazione per delinquere di cui all'art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).Dalle indagini svolte con attività tecnica di intercettazioni (telefoniche,ambientali, sui canali criptati Sky-Ecc e sui cd. criptofonini), servizi di o.c.p. eacquisizione di tabulati telefonici è emerso che le due associazioni siinterfacciavano per portare avanti le operazioni illecite legate al traffico disostanze stupefacenti, gestendo in tal modo importanti quantitativi di droga, siamarijuana che cocaina ed in parte anche eroina, destinate ad alimentare ilmercato locale.L'esame delle numerosissime cartelle (n. 17 cartelle per [OSCURATO:PERSONA] en. 114 cartelle per [OSCURATO:PERSONA]), aventi ad oggetto conversazioni intercorsenelle chat criptate e foto assolutamente eloquenti e univoche, fornitedall'Autorità giudiziaria francese, ha permesso di delineare con maggioreprecisione i partecipanti e i ruoli rivestiti in seno all'organizzazione nonchè dicomprendere come i vertici operassero in accordo, salvo poi gestire, a valle,anche autonome reti di distribuzione all'ingrosso e al dettaglio sul mercatolocale.È emerso, in sintesi, che gli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LucianoCorraine, [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti (in parte) non identificati hannoimportato in Sardegna carichi di cocaina dalla Calabria, attraversol'intermediazione di due cittadini di [OSCURATO:PERSONA], identificati con i nickname “Milan”e “Berlino”, dai [OSCURATO:PERSONA], con l'ausilio di cittadini albanesi (uno dei qualiidentificato con il nickname “Aldo”) e da altre zone attraverso soggetti napoletani(tra i quali uno identificato con il nickname “Pompeo”) o soggetti marocchini (tracui, l'indagato [OSCURATO:PERSONA]).

Le sostanze stupefacenti ed il denaro venivanotrasportati sia mediante autovetture modificate ad hoc con vani segreti, siasoggetti a lui legati.Il G.i.p. del Tribunale di Cagliari, sulla base soprattutto delle risultanze delleconversazioni decriptate, intercorse tra gli indagati sulle piattaforme cifrate SKYECC, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere per averpartecipato, con ruolo di promotore, ad una associazione per delinquerefinalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, principalmente del tipococaina e marijuana, contestato al capo 1) della imputazione provvisoria, e pernumerosi reati-fine: artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309 (capi 3, 4, 5, 6, 7, 17, 38, 43 e 57); artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, e80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 29, 54, 60, 73 e 74); artt. 110cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 10 e 36); artt.110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 22, 47, 49);artt. 10 e 14 L. n. 497 del 1974 (capo 69).3.

Il Tribunale del riesame di Cagliari, come sopra anticipato, ha confermatol’ordinanza del G.i.p., osservando, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, che nonera stato oggetto di specifica contestazione, nei termini di gravità indiziaria, lasussistenza, da un lato, delle associazioni a delinquere di cui all' art. 74 deld.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e, dall'altro lato, nella loro materialità, dei cd.reati - fine di cui all'art. 73 del medesimo d.P.R.

Ha richiamato giurisprudenza dilegittimità che, pur nell’ambito di un effetto interamente devolutivo del mezzo diimpugnazione del riesame, ha precisato che «qualora l'impugnazione sia limitataad uno solo dei presupposti applicativi della misura, rispetto ai punti non oggettodi censura sussiste un obbligo motivazionale attenuato, in quanto il tribunale delriesame, in mancanza di specifiche argomentazioni della difesa, potrà limitarsi arichiamare l'ordinanza applicativa ribadendo l'adeguatezza della motivazione»(Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 03) e ha, quindi,rinviato per relationem all’ordinanza genetica che ha dettagliatamente analizzatole risultanze probatorie derivanti anche dalle chat sui criptofonini e dagli altrimezzi di indagine tradizionali da cui si desume la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA] (pag. 14 dell’ordinanza impugnata).

Ha, poi,osservato, quanto alla contestata individuazione soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] organizzatore e partecipe delle operazioni legate all’acquisto dellostupefacente, che le indagini hanno dimostrato che [OSCURATO:PERSONA], in un periodoprecedente l'inizio delle attività, si appoggiava per l'acquisto della cocaina aRaffaele [OSCURATO:PERSONA], socio di [OSCURATO:PERSONA] e facente parte della sua associazione;che il contatto con il [OSCURATO:PERSONA] è stato agevolato proprio da [OSCURATO:PERSONA]; che idati emergenti dall'analisi del telefono di [OSCURATO:PERSONA] evidenziavano chequesti, sin dal 2019, era in stretti rapporti con [OSCURATO:PERSONA]; che i dueavevano un collegamento con trafficanti calabresi da cui si rifornivano.

Ha,quindi, osservato che le prime chat registravano le comunicazioni intercorse traContu (avente il nickname “Sardy”), [OSCURATO:PERSONA] (avente il nickname“Bottarga”) e i soggetti calabresi aventi nickname “Milan” e “Berlino” e hariportato la dettagliata analisi, effettuata dall’ordinanza genetica in relazione alcapo 3), del contenuto delle chat intercorse tra “Berlino” e i narcotrafficantisardi, dalle quali emergeva che “Bottarga” (alias [OSCURATO:PERSONA]) e “Sardy” (aliasMartino [OSCURATO:PERSONA]), ma anche [OSCURATO:PERSONA] (che il [OSCURATO:PERSONA] indicava con il termine“fratello”) si rifornivano solitamente da “Berlino”, che consentiva al gruppo diacquistare lo stupefacente senza chiedere il pagamento anticipato.

Ha, quindi,disatteso le generiche argomentazioni difensive sulla mancata identificazione delNonne quale usuario di uno di tali criptofonini, in quanto era certal'individuazione da parte della polizia giudiziaria dei soggetti titolari delle utenzeutilizzate nella conversazioni con le quali furono definiti i traffici di droga apartire dalle vicende di cui al capo 3) della imputazione provvisoria (pagg. 16 –19 della ordinanza impugnata).

Quanto al delitto associativo contestato al capo1), il Tribunale ha osservato che le indagini hanno posto in evidenza che RaffaeleNonne è stato tra i promotori di un'associazione a delinquere insieme a LucianoCorraine e [OSCURATO:PERSONA] che ha importato in Sardegna carichi di cocaina dallaCalabria, attraverso l'intermediazione di due cittadini di [OSCURATO:PERSONA] identificati coni nickname “Milan” e “Berlino”, dai [OSCURATO:PERSONA], con l'ausilio di cittadini albanesi(uno dei quali identificato con il nickname “Aldo”) e da altre zone attraversosoggetti napoletani (tra i quali uno identificato con il nickname “Pompeo”) omarocchini ([OSCURATO:PERSONA]).

«I dati probatori consentono di affermare che ipredetti indagati hanno promosso e diretto l'associazione a delinquere,organizzando, finanziando e curando l'importazione delle sostanze stupefacenti,in particolare tenendo i contatti diretti con i fornitori in Italia e all'estero,organizzando il trasporto da e per la Sardegna e la distribuzione delle sostanze efinanziandone l'acquisto. […] In particolare, è emersa l'esistenza di una rete dipersone facente capo ai singoli capi promotori per ripetute operazioni di acquistodi ingenti quantitativi, nell'ordine di 10-12 kg di sostanza stupefacente di tipococaina, la gran parte dei quali veniva suddivida tra i capi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSotgiu, e la restante parte ceduta ad altri indagati, come il Vacca ed il Pittalis, oal [OSCURATO:PERSONA] stesso, capo della seconda associazione), sia da parte del circuito dismercio della coppia di pusher Carrusci e Puddu.

Come evidenziato dalle chatSky Ecc, gli ingenti quantitativi di stupefacenti oggetto dei traffici dal sodaliziopromosso e capeggiato dalla triade [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], importati anchedall'Olanda, venivano smerciati con rapidità tale da richiedere il continuoapprovvigionamento, soprattutto di cocaina purissima, da stabili fornitori ubicatinel Continente (molti dei quali rimasti ignoti) ed in Olanda.

Il volume di affariilleciti realizzato dall'associazione di cui faceva parte il [OSCURATO:PERSONA] è indicativo dellaestensione della rete criminale, dell'imponente volume d'affari e degli ingentiprofitti realizzati (quasi 200 kg di sostanza stupefacente di tipo cocaina e circa300 kg di sostanza stupefacente di tipo marijuana trafficata dal sodalizio nelperiodo di riferimento ottobre 2019-gennaio 2021).

La disponibilità di ingenticapitali da investire nell'acquisto di stupefacenti, anche dai 12 ai 16 kg disostanza stupefacente di tipo cocaina, comportava l'investimento di sommeoscillanti dai 474.000 ai 570.000 euro, suscettibili di fruttare profitti bensuperiori» (pagg. 21–22 della ordinanza impugnata).Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha confermato l’ordinanza delG.i.p., ritenendo che non sia dirimente il cd.

“tempo silente” ossia l’arcotemporale intercorrente tra la commissione dei delitti contestati all’indagato el’ordinanza applicativa della misura cautelare, in considerazione sia del ruolodell’indagato quale promotore e/o organizzatore dell’associazione criminale di cuiai capi 1) e 2) della imputazione, sia della protrazione della condotta criminosa edella dimensione del volume di affari gestito dal sodalizio criminale sia dellacontestazione a [OSCURATO:PERSONA] di ben venti cd. reati-fine.Il Tribunale del riesame ha, quindi, ritenuto che sia operante la presunzionedi adeguatezza e proporzionalità della custodia cautelare in carcere,evidenziando che, nel corso di altro procedimento penale nel quale era stataemessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ordinanza applicativa della custodia cautelare incarcere, sono stati confermati, anche a seguito della sua confessione, i contattidel [OSCURATO:PERSONA] con personaggi coinvolti ai massimi livelli nel mondo deinarcotrafficanti appartenenti anche alla ‘ndrangheta, di talché si può riteneresempre possibile una ripresa dei traffici di droga.4.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Cagliari ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia,articolando tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att.,cod. proc. pen.4.1.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta manifesta illogicità dellamotivazione e contraddittorietà estrinseca con altro provvedimento reso dalmedesimo Tribunale del Riesame nei confronti dei coindagati – ex art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – e contestualmente violazione di legge esegnatamente erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. inrelazione alla palese disparità di trattamento con gli altri indagati.Si duole, in particolare, che il medesimo Tribunale del riesame di Cagliari indata 8 gennaio 2026 ha disposto la sostituzione della custodia in carcere con gliarresti domiciliari nei confronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA], nonostantequest'ultimo rivesta un ruolo apicale nell'ambito di una delle associazionicontestate e presenti un profilo di pericolosità sociale non certo inferiore a quellodel [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il notevole tempo trascorso dai fatti (commessi fino almarzo 2021) fosse un elemento idoneo, unitamente ad altri, a giustificareun'attenuazione delle esigenze cautelari e a rendere adeguata la misura degliarresti domiciliari.4.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge esegnatamente erronea applicazione dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. ecorrelato vizio di motivazione in ordine alla attualità e concretezza del pericolo direiterazione dei reati, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.pen.Si duole il difensore che le condotte del [OSCURATO:PERSONA] risalgono al periodo ottobre2019 - febbraio 2021 mentre l'ordinanza cautelare è stata eseguita nel dicembre2025 e che il Tribunale del riesame, pur riconoscendo il decorso del tempo, lo haritenuto non decisivo, valorizzando la gravità dei fatti e il ruolo del Nonneall'interno del sodalizio, ma ha omesso di considerare che il [OSCURATO:PERSONA], dopo i fattiper cui si procede, è stato attinto da altra misura cautelare in carcere(nell'ambito del proc. n. 1689/2018 DDA), interrompendo così forzatamente ognilegame con il presunto contesto associativo.

In particolare, sostiene che la"perdurante pericolosità" non può essere desunta automaticamente dalla gravitàdei reati contestati, seppur risalenti nel tempo, ma deve essere ancorata aelementi concreti e attuali che dimostrino la probabilità di una futura ricaduta neldelitto e lamenta che l'ordinanza si limita a richiamare la "caratura criminale" e i"contatti" del [OSCURATO:PERSONA], senza però dimostrare come, a distanza di anni e dopo unlungo periodo di detenzione, tali contatti siano ancora attivi e idonei a fondare unpericolo “attuale” di recidiva.

Richiama, a tal fine, giurisprudenza di legittimità.4.3.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Si duole che l’ordinanza del Tribunale del riesame abbia valorizzatounicamente il momento iniziale della presunta irreperibilità, omettendo dispontaneamente consegnato alle Autorità.

Sostiene che la volontaria costituzionesia un comportamento che, logicamente, depone in senso contrario allasussistenza di una reale volontà di sottrarsi stabilmente alla giustizia.5.

Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta per l'udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen.,non essendo stata richiesta da alcuna delle parti la trattazione orale, e haconcluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Con esso il difensore si duole della disparità di trattamento con altroindagato ([OSCURATO:PERSONA]) nel medesimo procedimento, nei confronti del quale ilmedesimo Tribunale del riesame ha disposto la sostituzione della custodiacautelare in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari,nonostante quel coindagato rivesta un ruolo apicale nell'ambito di una delleassociazioni contestate e presenti un profilo di pericolosità sociale non certoinferiore a quello del ricorrente.Al riguardo, è sufficiente ricordare che «per costante insegnamento dellaCorte – nel giudizio in punto di esigenze cautelari – la posizione processuale diciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione richiestadall'art. 274 cod. proc. pen., ed in particolare quella relativa al pericolo direiterazione nel reato, è correlata – oltre che sulla diversa entità del contributomateriale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno deiconcorrenti – anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo,sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte dellacontestazione di un medesimo fatto di reato (Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020,Mazza, Rv. 278258 - 02); per tale ragione, il provvedimento favorevole emessonei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo sopravvenuto, del qualetener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenzecautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato» (Sez.2, n. 42352 del 06/10/2023, Calderone, Rv. 285141 – 01; Sez. 2, n. 20281 del18/02/2016, Ficicchia, Rv. 266889 - 01).Orbene, nel caso che occupa, il Tribunale del riesame ha fatto correttaapplicazione del richiamato principio giurisprudenziale, considerando non solo ilruolo dell’indagato quale promotore e/o organizzatore dell’associazionecriminale, la protrazione della condotta criminosa e la dimensione del volume diaffari gestito dal sodalizio criminale, ma altresì la contestazione a [OSCURATO:PERSONA] ben venti cd. reati-fine, circostanza, quest’ultima, idonea a giustificarel’adozione e il mantenimento di un regime cautelare difforme da quello delcoindagato.3.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico.Il ricorrente lamenta che l’ordinanza del Tribunale del riesame non abbiaadeguatamente valutato il c.d.

"tempo silente" trascorso tra i fatti, risalenti alperiodo ottobre 2019 - febbraio 2021, e l'ordinanza cautelare eseguita neldicembre 2025 e abbia omesso di considerare che il [OSCURATO:PERSONA], dopo i fatti per cui siprocede, era stato attinto da altra misura cautelare in carcere che avevainterrotto forzatamente ogni legame con il presunto contesto associativo.Il ricorrente ripropone in sede di legittimità il motivo del riesame con il qualeaveva lamentato la mancanza di attuali esigenze cautelari per il lasso di tempotrascorso tra i fatti contestati e l’esecuzione dell’ordinanza cautelare, ma non siconfronta con le argomentazioni svolte nella ordinanza impugnata che confutano,in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizimotivazionali, le identiche doglianze difensive svolte nel motivo di riesame (che,vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcunapprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio diinammissibilità.Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv.281425-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012-dep. 2012, Pezzo, Rv. 253849).L'ordinanza impugnata ha invero argomentato, con motivazione congrua enon manifestamente illogica, che non sia dirimente il cd.

“tempo silente” ossial’arco temporale intercorrente tra la commissione dei delitti contestatiall’indagato e l’ordinanza applicativa della misura cautelare (oltre cinque annirispetto all'ultimo capo di imputazione contestato e, precisamente, il capo 74)ove il tempus commissi delicti è indicato fino al 10 febbraio 2021) in quanto, alfine di superare la presunzione (relativa) di sussistenza delle esigenze cautelaridi cui all'art 275, terzo comma, ultimo periodo, cod. proc. pen., il tempotrascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura, ove si tratti diun rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatichedi perdurante pericolosità, pur rilevante ai fini del giudizio sull'esistenza esull'attualità delle esigenze cautelari, deve essere tale da consentire ilsuperamento di un'eventuale situazione di dubbio, che, nel caso di specie, non èriscontrabile in considerazione sia del ruolo dell’indagato quale promotore e/oorganizzatore dell’associazione criminale di cui ai capi 1) e 2) della imputazione,sia della protrazione della condotta criminosa e della dimensione del volume diaffari gestito dal sodalizio criminale sia della contestazione a [OSCURATO:PERSONA] diben venti cd. reati-fine.Peraltro, il Tribunale del riesame ha osservato che nei confronti delricorrente non solo difettano elementi per superare la doppia presunzione diesistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza e proporzionalità dellacustodia cautelare in carcere, prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.per i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., marisultano circostanze idonee a confermarla e a rafforzarla e segnatamente: ilrilevante dato quantitativo di sostanza stupefacente "trafficato" dalle dueassociazioni criminali nell'arco temporale oggetto di indagine, ossia dal mese diottobre 2019 a quello di giugno 2021, indice significativo della professionalità ditutti gli indagati e della non occasionalità della loro condotta; i "contatti", emersinel corso delle indagini preliminari, con canali di fornitura delle sostanzestupefacenti riconducibili al mondo del narcotraffico nazionale e internazionale,ove gli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] godevano di ampia fiducia, adulteriore conferma della loro caratura criminale; la disponibilità diapparecchiature sofisticate, quali i criptofonini, certamente di difficile reperibilità,che denotano ancora l'ampia professionalità degli associati, secondo l'id quodplerumque accidit, non limitata nel tempo; la disponibilità di una rete dicamionisti che, sfruttando la loro (lecita) professione, si sono dimostrati prontiad effettuare i viaggi da e per la Sardegna trasportando lo stupefacente ed ildenaro; gli enormi profitti ricavabili dallo smercio delle singole partite di cocainae marijuana, una volta immesse nelle "piazze di spaccio" del mercato sardo.Con questa motivazione il ricorrente non si confronta, di talché il motivo èinammissibile perché affetto da genericità per aspecificità “estrinseca”.4.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché generico.Il difensore lamenta che l’ordinanza del Tribunale del riesame, nelconfermare la misura carceraria, abbia ritenuto la sussistenza del pericolo difuga, desunto da un precedente episodio, e non abbia valorizzato la volontariacostituzione del [OSCURATO:PERSONA], che si era spontaneamente consegnato alle Autorità.Il ricorrente non si confronta, però, con le argomentazioni svolte nellaordinanza impugnata dal Tribunale del riesame, che non ha ignorato il dato dellaspontanea consegna del [OSCURATO:PERSONA] in 27 dicembre 2021 alla [OSCURATO:PERSONA] dellaQuestura di Cagliari, dopo un periodo di irreperibilità conseguente alla emissionedi altra ordinanza cautelare, ma ha osservato che nel corso di altro procedimentopenale, in cui era stata emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ordinanza applicativadella custodia cautelare in carcere, sono stati confermati, anche a seguito dellasua confessione, i contatti del [OSCURATO:PERSONA] con personaggi coinvolti ai massimi livellinel mondo dei narcotrafficanti appartenenti anche alla ndrangheta; di talché sipuò ritenere sempre possibile una ripresa dei traffici di droga.Con questa motivazione il ricorrente non si confronta, di talché il motivo èinammissibile perché affetto da genericità per aspecificità “estrinseca”.5.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa diinammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in euro tremila.6.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà delricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria,di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cagliarivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto dal difensore diNonne [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cagliari;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoLaura [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del riesame, con l’ordinanzadel 9 gennaio 2026 in epigrafe, ha confermato l’ordinanza emessa dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari in data 4 dicembre 2025, cheha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura coercitiva della custodia cautelare incarcere per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e pernumerosi c.d. reati fine di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2. Il presente procedimento penale trae origine da un'indagine effettuata daimilitari dell'Arma dei Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA] di Olbia - N.O.R.M. -Sezione Operativa, le cui risultanze sono state compendiate nella comunicazionenotizia di reato del 28 maggio 2022, nonché nell'ulteriore (ed integrativa)comunicazione notizia di reato del 5 ottobre 2023. Si tratta dell'operazionedenominata convenzionalmente "[OSCURATO:PERSONA]", ove è emersa la sussistenza di duegruppi criminali dediti al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina, marijuana ederoina), anche su scala internazionale: il primo gruppo, avente al vertice, comepromotori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo deceduto nel corsodelle indagini preliminari (capi di imputazione 70 e 71, ove è contestatal'associazione per delinquere di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); ilsecondo gruppo, avente al vertice [OSCURATO:PERSONA] e operante attorno alle figuredei promotori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capi diimputazione 1 e 2, ove è contestata l'associazione per delinquere di cui all'art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).Dalle indagini svolte con attività tecnica di intercettazioni (telefoniche,ambientali, sui canali criptati Sky-Ecc e sui cd. criptofonini), servizi di o.c.p. eacquisizione di tabulati telefonici è emerso che le due associazioni siinterfacciavano per portare avanti le operazioni illecite legate al traffico disostanze stupefacenti, gestendo in tal modo importanti quantitativi di droga, siamarijuana che cocaina ed in parte anche eroina, destinate ad alimentare ilmercato locale.L'esame delle numerosissime cartelle (n. 17 cartelle per [OSCURATO:PERSONA] en. 114 cartelle per [OSCURATO:PERSONA]), aventi ad oggetto conversazioni intercorsenelle chat criptate e foto assolutamente eloquenti e univoche, fornitedall'Autorità giudiziaria francese, ha permesso di delineare con maggioreprecisione i partecipanti e i ruoli rivestiti in seno all'organizzazione nonchè dicomprendere come i vertici operassero in accordo, salvo poi gestire, a valle,anche autonome reti di distribuzione all'ingrosso e al dettaglio sul mercatolocale.È emerso, in sintesi, che gli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LucianoCorraine, [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti (in parte) non identificati hannoimportato in Sardegna carichi di cocaina dalla Calabria, attraversol'intermediazione di due cittadini di [OSCURATO:PERSONA], identificati con i nickname “Milan”e “Berlino”, dai [OSCURATO:PERSONA], con l'ausilio di cittadini albanesi (uno dei qualiidentificato con il nickname “Aldo”) e da altre zone attraverso soggetti napoletani(tra i quali uno identificato con il nickname “Pompeo”) o soggetti marocchini (tracui, l'indagato [OSCURATO:PERSONA]). Le sostanze stupefacenti ed il denaro venivanotrasportati sia mediante autovetture modificate ad hoc con vani segreti, siasoggetti a lui legati.Il G.i.p. del Tribunale di Cagliari, sulla base soprattutto delle risultanze delleconversazioni decriptate, intercorse tra gli indagati sulle piattaforme cifrate SKYECC, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere per averpartecipato, con ruolo di promotore, ad una associazione per delinquerefinalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, principalmente del tipococaina e marijuana, contestato al capo 1) della imputazione provvisoria, e pernumerosi reati-fine: artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309 (capi 3, 4, 5, 6, 7, 17, 38, 43 e 57); artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, e80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 29, 54, 60, 73 e 74); artt. 110cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 10 e 36); artt.110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 22, 47, 49);artt. 10 e 14 L. n. 497 del 1974 (capo 69).3. Il Tribunale del riesame di Cagliari, come sopra anticipato, ha confermatol’ordinanza del G.i.p., osservando, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, che nonera stato oggetto di specifica contestazione, nei termini di gravità indiziaria, lasussistenza, da un lato, delle associazioni a delinquere di cui all' art. 74 deld.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e, dall'altro lato, nella loro materialità, dei cd.reati - fine di cui all'art. 73 del medesimo d.P.R. Ha richiamato giurisprudenza dilegittimità che, pur nell’ambito di un effetto interamente devolutivo del mezzo diimpugnazione del riesame, ha precisato che «qualora l'impugnazione sia limitataad uno solo dei presupposti applicativi della misura, rispetto ai punti non oggettodi censura sussiste un obbligo motivazionale attenuato, in quanto il tribunale delriesame, in mancanza di specifiche argomentazioni della difesa, potrà limitarsi arichiamare l'ordinanza applicativa ribadendo l'adeguatezza della motivazione»(Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 03) e ha, quindi,rinviato per relationem all’ordinanza genetica che ha dettagliatamente analizzatole risultanze probatorie derivanti anche dalle chat sui criptofonini e dagli altrimezzi di indagine tradizionali da cui si desume la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA] (pag. 14 dell’ordinanza impugnata). Ha, poi,osservato, quanto alla contestata individuazione soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] organizzatore e partecipe delle operazioni legate all’acquisto dellostupefacente, che le indagini hanno dimostrato che [OSCURATO:PERSONA], in un periodoprecedente l'inizio delle attività, si appoggiava per l'acquisto della cocaina aRaffaele [OSCURATO:PERSONA], socio di [OSCURATO:PERSONA] e facente parte della sua associazione;che il contatto con il [OSCURATO:PERSONA] è stato agevolato proprio da [OSCURATO:PERSONA]; che idati emergenti dall'analisi del telefono di [OSCURATO:PERSONA] evidenziavano chequesti, sin dal 2019, era in stretti rapporti con [OSCURATO:PERSONA]; che i dueavevano un collegamento con trafficanti calabresi da cui si rifornivano. Ha,quindi, osservato che le prime chat registravano le comunicazioni intercorse traContu (avente il nickname “Sardy”), [OSCURATO:PERSONA] (avente il nickname“Bottarga”) e i soggetti calabresi aventi nickname “Milan” e “Berlino” e hariportato la dettagliata analisi, effettuata dall’ordinanza genetica in relazione alcapo 3), del contenuto delle chat intercorse tra “Berlino” e i narcotrafficantisardi, dalle quali emergeva che “Bottarga” (alias [OSCURATO:PERSONA]) e “Sardy” (aliasMartino [OSCURATO:PERSONA]), ma anche [OSCURATO:PERSONA] (che il [OSCURATO:PERSONA] indicava con il termine“fratello”) si rifornivano solitamente da “Berlino”, che consentiva al gruppo diacquistare lo stupefacente senza chiedere il pagamento anticipato. Ha, quindi,disatteso le generiche argomentazioni difensive sulla mancata identificazione delNonne quale usuario di uno di tali criptofonini, in quanto era certal'individuazione da parte della polizia giudiziaria dei soggetti titolari delle utenzeutilizzate nella conversazioni con le quali furono definiti i traffici di droga apartire dalle vicende di cui al capo 3) della imputazione provvisoria (pagg. 16 –19 della ordinanza impugnata). Quanto al delitto associativo contestato al capo1), il Tribunale ha osservato che le indagini hanno posto in evidenza che RaffaeleNonne è stato tra i promotori di un'associazione a delinquere insieme a LucianoCorraine e [OSCURATO:PERSONA] che ha importato in Sardegna carichi di cocaina dallaCalabria, attraverso l'intermediazione di due cittadini di [OSCURATO:PERSONA] identificati coni nickname “Milan” e “Berlino”, dai [OSCURATO:PERSONA], con l'ausilio di cittadini albanesi(uno dei quali identificato con il nickname “Aldo”) e da altre zone attraversosoggetti napoletani (tra i quali uno identificato con il nickname “Pompeo”) omarocchini ([OSCURATO:PERSONA]). «I dati probatori consentono di affermare che ipredetti indagati hanno promosso e diretto l'associazione a delinquere,organizzando, finanziando e curando l'importazione delle sostanze stupefacenti,in particolare tenendo i contatti diretti con i fornitori in Italia e all'estero,organizzando il trasporto da e per la Sardegna e la distribuzione delle sostanze efinanziandone l'acquisto. […] In particolare, è emersa l'esistenza di una rete dipersone facente capo ai singoli capi promotori per ripetute operazioni di acquistodi ingenti quantitativi, nell'ordine di 10-12 kg di sostanza stupefacente di tipococaina, la gran parte dei quali veniva suddivida tra i capi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSotgiu, e la restante parte ceduta ad altri indagati, come il Vacca ed il Pittalis, oal [OSCURATO:PERSONA] stesso, capo della seconda associazione), sia da parte del circuito dismercio della coppia di pusher Carrusci e Puddu. Come evidenziato dalle chatSky Ecc, gli ingenti quantitativi di stupefacenti oggetto dei traffici dal sodaliziopromosso e capeggiato dalla triade [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], importati anchedall'Olanda, venivano smerciati con rapidità tale da richiedere il continuoapprovvigionamento, soprattutto di cocaina purissima, da stabili fornitori ubicatinel Continente (molti dei quali rimasti ignoti) ed in Olanda. Il volume di affariilleciti realizzato dall'associazione di cui faceva parte il [OSCURATO:PERSONA] è indicativo dellaestensione della rete criminale, dell'imponente volume d'affari e degli ingentiprofitti realizzati (quasi 200 kg di sostanza stupefacente di tipo cocaina e circa300 kg di sostanza stupefacente di tipo marijuana trafficata dal sodalizio nelperiodo di riferimento ottobre 2019-gennaio 2021). La disponibilità di ingenticapitali da investire nell'acquisto di stupefacenti, anche dai 12 ai 16 kg disostanza stupefacente di tipo cocaina, comportava l'investimento di sommeoscillanti dai 474.000 ai 570.000 euro, suscettibili di fruttare profitti bensuperiori» (pagg. 21–22 della ordinanza impugnata).Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha confermato l’ordinanza delG.i.p., ritenendo che non sia dirimente il cd. “tempo silente” ossia l’arcotemporale intercorrente tra la commissione dei delitti contestati all’indagato el’ordinanza applicativa della misura cautelare, in considerazione sia del ruolodell’indagato quale promotore e/o organizzatore dell’associazione criminale di cuiai capi 1) e 2) della imputazione, sia della protrazione della condotta criminosa edella dimensione del volume di affari gestito dal sodalizio criminale sia dellacontestazione a [OSCURATO:PERSONA] di ben venti cd. reati-fine.Il Tribunale del riesame ha, quindi, ritenuto che sia operante la presunzionedi adeguatezza e proporzionalità della custodia cautelare in carcere,evidenziando che, nel corso di altro procedimento penale nel quale era stataemessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ordinanza applicativa della custodia cautelare incarcere, sono stati confermati, anche a seguito della sua confessione, i contattidel [OSCURATO:PERSONA] con personaggi coinvolti ai massimi livelli nel mondo deinarcotrafficanti appartenenti anche alla ‘ndrangheta, di talché si può riteneresempre possibile una ripresa dei traffici di droga.4. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Cagliari ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia,articolando tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att.,cod. proc. pen.4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta manifesta illogicità dellamotivazione e contraddittorietà estrinseca con altro provvedimento reso dalmedesimo Tribunale del Riesame nei confronti dei coindagati – ex art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – e contestualmente violazione di legge esegnatamente erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. inrelazione alla palese disparità di trattamento con gli altri indagati.Si duole, in particolare, che il medesimo Tribunale del riesame di Cagliari indata 8 gennaio 2026 ha disposto la sostituzione della custodia in carcere con gliarresti domiciliari nei confronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA], nonostantequest'ultimo rivesta un ruolo apicale nell'ambito di una delle associazionicontestate e presenti un profilo di pericolosità sociale non certo inferiore a quellodel [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il notevole tempo trascorso dai fatti (commessi fino almarzo 2021) fosse un elemento idoneo, unitamente ad altri, a giustificareun'attenuazione delle esigenze cautelari e a rendere adeguata la misura degliarresti domiciliari.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge esegnatamente erronea applicazione dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. ecorrelato vizio di motivazione in ordine alla attualità e concretezza del pericolo direiterazione dei reati, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.pen.Si duole il difensore che le condotte del [OSCURATO:PERSONA] risalgono al periodo ottobre2019 - febbraio 2021 mentre l'ordinanza cautelare è stata eseguita nel dicembre2025 e che il Tribunale del riesame, pur riconoscendo il decorso del tempo, lo haritenuto non decisivo, valorizzando la gravità dei fatti e il ruolo del Nonneall'interno del sodalizio, ma ha omesso di considerare che il [OSCURATO:PERSONA], dopo i fattiper cui si procede, è stato attinto da altra misura cautelare in carcere(nell'ambito del proc. n. 1689/2018 DDA), interrompendo così forzatamente ognilegame con il presunto contesto associativo. In particolare, sostiene che la"perdurante pericolosità" non può essere desunta automaticamente dalla gravitàdei reati contestati, seppur risalenti nel tempo, ma deve essere ancorata aelementi concreti e attuali che dimostrino la probabilità di una futura ricaduta neldelitto e lamenta che l'ordinanza si limita a richiamare la "caratura criminale" e i"contatti" del [OSCURATO:PERSONA], senza però dimostrare come, a distanza di anni e dopo unlungo periodo di detenzione, tali contatti siano ancora attivi e idonei a fondare unpericolo “attuale” di recidiva. Richiama, a tal fine, giurisprudenza di legittimità.4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Si duole che l’ordinanza del Tribunale del riesame abbia valorizzatounicamente il momento iniziale della presunta irreperibilità, omettendo dispontaneamente consegnato alle Autorità. Sostiene che la volontaria costituzionesia un comportamento che, logicamente, depone in senso contrario allasussistenza di una reale volontà di sottrarsi stabilmente alla giustizia.5. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta per l'udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen.,non essendo stata richiesta da alcuna delle parti la trattazione orale, e haconcluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Con esso il difensore si duole della disparità di trattamento con altroindagato ([OSCURATO:PERSONA]) nel medesimo procedimento, nei confronti del quale ilmedesimo Tribunale del riesame ha disposto la sostituzione della custodiacautelare in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari,nonostante quel coindagato rivesta un ruolo apicale nell'ambito di una delleassociazioni contestate e presenti un profilo di pericolosità sociale non certoinferiore a quello del ricorrente.Al riguardo, è sufficiente ricordare che «per costante insegnamento dellaCorte – nel giudizio in punto di esigenze cautelari – la posizione processuale diciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione richiestadall'art. 274 cod. proc. pen., ed in particolare quella relativa al pericolo direiterazione nel reato, è correlata – oltre che sulla diversa entità del contributomateriale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno deiconcorrenti – anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo,sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte dellacontestazione di un medesimo fatto di reato (Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020,Mazza, Rv. 278258 - 02); per tale ragione, il provvedimento favorevole emessonei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo sopravvenuto, del qualetener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenzecautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato» (Sez.2, n. 42352 del 06/10/2023, Calderone, Rv. 285141 – 01; Sez. 2, n. 20281 del18/02/2016, Ficicchia, Rv. 266889 - 01).Orbene, nel caso che occupa, il Tribunale del riesame ha fatto correttaapplicazione del richiamato principio giurisprudenziale, considerando non solo ilruolo dell’indagato quale promotore e/o organizzatore dell’associazionecriminale, la protrazione della condotta criminosa e la dimensione del volume diaffari gestito dal sodalizio criminale, ma altresì la contestazione a [OSCURATO:PERSONA] ben venti cd. reati-fine, circostanza, quest’ultima, idonea a giustificarel’adozione e il mantenimento di un regime cautelare difforme da quello delcoindagato.3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico.Il ricorrente lamenta che l’ordinanza del Tribunale del riesame non abbiaadeguatamente valutato il c.d. "tempo silente" trascorso tra i fatti, risalenti alperiodo ottobre 2019 - febbraio 2021, e l'ordinanza cautelare eseguita neldicembre 2025 e abbia omesso di considerare che il [OSCURATO:PERSONA], dopo i fatti per cui siprocede, era stato attinto da altra misura cautelare in carcere che avevainterrotto forzatamente ogni legame con il presunto contesto associativo.Il ricorrente ripropone in sede di legittimità il motivo del riesame con il qualeaveva lamentato la mancanza di attuali esigenze cautelari per il lasso di tempotrascorso tra i fatti contestati e l’esecuzione dell’ordinanza cautelare, ma non siconfronta con le argomentazioni svolte nella ordinanza impugnata che confutano,in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizimotivazionali, le identiche doglianze difensive svolte nel motivo di riesame (che,vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcunapprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio diinammissibilità.Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv.281425-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012-dep. 2012, Pezzo, Rv. 253849).L'ordinanza impugnata ha invero argomentato, con motivazione congrua enon manifestamente illogica, che non sia dirimente il cd. “tempo silente” ossial’arco temporale intercorrente tra la commissione dei delitti contestatiall’indagato e l’ordinanza applicativa della misura cautelare (oltre cinque annirispetto all'ultimo capo di imputazione contestato e, precisamente, il capo 74)ove il tempus commissi delicti è indicato fino al 10 febbraio 2021) in quanto, alfine di superare la presunzione (relativa) di sussistenza delle esigenze cautelaridi cui all'art 275, terzo comma, ultimo periodo, cod. proc. pen., il tempotrascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura, ove si tratti diun rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatichedi perdurante pericolosità, pur rilevante ai fini del giudizio sull'esistenza esull'attualità delle esigenze cautelari, deve essere tale da consentire ilsuperamento di un'eventuale situazione di dubbio, che, nel caso di specie, non èriscontrabile in considerazione sia del ruolo dell’indagato quale promotore e/oorganizzatore dell’associazione criminale di cui ai capi 1) e 2) della imputazione,sia della protrazione della condotta criminosa e della dimensione del volume diaffari gestito dal sodalizio criminale sia della contestazione a [OSCURATO:PERSONA] diben venti cd. reati-fine.Peraltro, il Tribunale del riesame ha osservato che nei confronti delricorrente non solo difettano elementi per superare la doppia presunzione diesistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza e proporzionalità dellacustodia cautelare in carcere, prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.per i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., marisultano circostanze idonee a confermarla e a rafforzarla e segnatamente: ilrilevante dato quantitativo di sostanza stupefacente "trafficato" dalle dueassociazioni criminali nell'arco temporale oggetto di indagine, ossia dal mese diottobre 2019 a quello di giugno 2021, indice significativo della professionalità ditutti gli indagati e della non occasionalità della loro condotta; i "contatti", emersinel corso delle indagini preliminari, con canali di fornitura delle sostanzestupefacenti riconducibili al mondo del narcotraffico nazionale e internazionale,ove gli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] godevano di ampia fiducia, adulteriore conferma della loro caratura criminale; la disponibilità diapparecchiature sofisticate, quali i criptofonini, certamente di difficile reperibilità,che denotano ancora l'ampia professionalità degli associati, secondo l'id quodplerumque accidit, non limitata nel tempo; la disponibilità di una rete dicamionisti che, sfruttando la loro (lecita) professione, si sono dimostrati prontiad effettuare i viaggi da e per la Sardegna trasportando lo stupefacente ed ildenaro; gli enormi profitti ricavabili dallo smercio delle singole partite di cocainae marijuana, una volta immesse nelle "piazze di spaccio" del mercato sardo.Con questa motivazione il ricorrente non si confronta, di talché il motivo èinammissibile perché affetto da genericità per aspecificità “estrinseca”.4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché generico.Il difensore lamenta che l’ordinanza del Tribunale del riesame, nelconfermare la misura carceraria, abbia ritenuto la sussistenza del pericolo difuga, desunto da un precedente episodio, e non abbia valorizzato la volontariacostituzione del [OSCURATO:PERSONA], che si era spontaneamente consegnato alle Autorità.Il ricorrente non si confronta, però, con le argomentazioni svolte nellaordinanza impugnata dal Tribunale del riesame, che non ha ignorato il dato dellaspontanea consegna del [OSCURATO:PERSONA] in 27 dicembre 2021 alla [OSCURATO:PERSONA] dellaQuestura di Cagliari, dopo un periodo di irreperibilità conseguente alla emissionedi altra ordinanza cautelare, ma ha osservato che nel corso di altro procedimentopenale, in cui era stata emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ordinanza applicativadella custodia cautelare in carcere, sono stati confermati, anche a seguito dellasua confessione, i contatti del [OSCURATO:PERSONA] con personaggi coinvolti ai massimi livellinel mondo dei narcotrafficanti appartenenti anche alla ndrangheta; di talché sipuò ritenere sempre possibile una ripresa dei traffici di droga.Con questa motivazione il ricorrente non si confronta, di talché il motivo èinammissibile perché affetto da genericità per aspecificità “estrinseca”.5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa diinammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in euro tremila.6. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà delricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria,di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31878/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris