CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 12008/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato; 2.Considerato che il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e la mancata riqualific:azione del fatto nel reato di danneggiamento, non sono consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6), sono costituiti da mere doglianze in fatto, volte a rivalutare le prove, nonostante le conclusioni logiche della sentenza, posto che le stesse non si confrontano con quanto statuito dal giudice di merito che ha ben motivato le ragioni di affermazione della responsabilità dell'imputato; 3.Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che è ius receptum che la concessione della suddetta attenuante presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241). Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato i danni complessivi (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). 4.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024 Il Consigliere estens rejliY 1F rk,,, T A Il Presidente