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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2021

Cassazione n. 47146/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 9/2/2021, la Corte di appello di Palermo, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha accolto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],. la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate: 1) dalla Corte di appello di Palermo del 17/1/2014, che gli aveva applicato la pena di 4 anni, 5 mesi, 10 giorni di reclusione e di 1.000 euro di multa per il delitto di tentata estorsione aggravata dall'art. 7, dl. n. 152 del 1991, accertato a Palermo il 28/10/2011; 2) dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 10/5/2013, che gli aveva inflitto la pena di 8 anni, 6 mesi e 10 giorni di reclusione per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa e di tentata estorsione aggravata dall'art. 7, d.l. n. 152 del 1991, commessi in Palermo «sino alla data odierna» (il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.) e dal dicembre 2010 al giugno 2011 nonché dal giugno all'agosto 2011 (le due tentate estorsioni aggravate).

Infatti, i reati in contestazione dovevano ritenersi commessi nel medesimo contesto spazio-temporale e riconducibili a un unitario disegno criminoso all'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA]; e quanto all'entità degli aumenti per i fatti oggetto della prima sentenza, essi dovevano essere determinati in misura pari a ulteriori 2 anni di reclusione, tenuto conto della pervicacia a delinquere del condannato all'interno di un contesto mafioso e della gravità degli episodi in questione.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la Corte di appello di Palermo, nel determinare la pena da applicare a titolo di continuazione, non abbia spiegato per quale ragione non la abbia quantificata in misura corrispondente al minimo edittale, esaurendo il suo sforzo motivazionale nella valutazione della tipologia dei reati e della pervicacia a delinquere del richiedente, attraverso l'esclusivo riferimento alla «impressionante carico di precedenti penali generici del [OSCURATO:PERSONA]», benché si tratti di reati comuni non riconducibili ai reati associativi ed esulanti dall'oggetto dell'istanza ex art. 81 cod. pen.

Oltre che immotivata, l'ordinanza impugnata sarebbe illogica e irragionevole per violazione dei principi della proporzionalità e congruità, determinando un aumento di pena pari a due anni, drasticamente discordante dalla precedente determinazione di sei mesi, effettuata dal Giudice dell'udienza preliminare, e senza alcuna indicazione delle motivazioni poste alla base di tale macroscopica differenziazione.

Al contrario, la Corte avrebbe dovuto tenere in considerazione i parametri dosimetrici già utilizzati della sentenza sub 2) per la determinazione dell'aumento a titolo di continuazione per analoghi fatti di tentata estorsione aggravata, pari a 2 mesi e 15 giorni di reclusione per ciascun episodio, commisurando alla luce di essi l'aumento ex art. 81 cod. pen. per la sentenza sub 1).

Diversamente, il ricorrente verrebbe penalizzato per il fatto che un reato commesso nel medesimo contesto spazio-temporale di un altro sia stato giudicato separatamente; tanto più che l'art. 81 cod. pen. nulla dice sulla entità minima dell'aumento, applicabile anche nella misura di un giorno di pena detentiva e che, quando la determinazione della pena si discosti dai minimi edittali anche con riferimento all'aumento per continuazione, il giudice deve specificare le ragioni della propria decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Preliminarmente deve osservarsi che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare l'aumento di pena in modo distinto per i singoli reati satellite (così, recentemente, l'informazione provvisoria relativa a Sez.

U, 24/6/2021, Pizzone, in fase di deposito della motivazione).

Nondimeno, nella concreta determinazione di tali aumenti, deve ritenersi che operino i principi generali in materia di concreta dosimetria sanzionatoria, sicché la motivazione offerta a giustificazione dell'aumento disposto deve, comunque, considerarsi adeguata ogni qual volta che il giudice, approssimandosi al minimo edittale, si limiti «a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen.» (così Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; negli stessi termini v.

Sez. 2, n. 28852 del 8/5/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), rendendosi necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata soltanto in caso di irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale (Sez. 4, n. 27959 del 18/6/2013, Pasquali, Rv. 258356).

Fermo restando che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01).

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che, nel caso di specie, individuata la violazione più grave, ai sensi dell'art. 187 d.lgs. n. 271 del 1989, in quella per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa contestata al capo 2) della sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 10/5/2013 (per la quale era stata inflitta la pena più elevata, in misura pari a 12 anni e 4 mesi di reclusione), il Giudice dell'esecuzione ha, poi, effettuato l'aumento nella misura di ulteriori 2 anni di reclusione in relazione al delitto di estorsione aggravata di cui alla sentenza n. 5111/2014 del 17/1/2014.

Aumento che, ben inferiore al minimo edittale previsto per il reato de quo, è stato specificamente valutato come «congruo» alla luce dei precedenti penali del soggetto, della gravità delle violazioni e della «perniciosa» reiterazione di condotte delinquenziali di stampo mafioso.

Una motivazione che, dunque, si conforma alla richiamata cornice di principio e che non è messa in crisi, dal punto di vista logico, dalla circostanza che, per ciascuno degli episodi di estorsione aggravata in relazione ai quali era già stata riconosciuta la continuazione interna dalla sentenza indicata sub 1), fosse stata applicata la pena, per il relativo aumento, di 2 mesi e 15 giorni di reclusione.

Ciò in quanto quest'ultima pena non poteva essere rivista per il già richiamato divieto di reformatio in pejus (v. supra § 2) e che la maggiore entità della pena prevista per l'ulteriore episodio delittuoso doveva appunto giustificarsi, secondo quanto è stato specificamente evidenziato, con la necessità di addivenire a un trattamento complessivo che fosse adeguato al numero e alla gravità dei reati commessi, nonché alla negativa personalità del soggetto valutata alla luce di essi.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in data 8/9/2021 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 9/2/2021, la Corte di appello di Palermo, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha accolto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],. la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate: 1) dalla Corte di appello di Palermo del 17/1/2014, che gli aveva applicato la pena di 4 anni, 5 mesi, 10 giorni di reclusione e di 1.000 euro di multa per il delitto di tentata estorsione aggravata dall'art. 7, dl. n. 152 del 1991, accertato a Palermo il 28/10/2011; 2) dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 10/5/2013, che gli aveva inflitto la pena di 8 anni, 6 mesi e 10 giorni di reclusione per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa e di tentata estorsione aggravata dall'art. 7, d.l. n. 152 del 1991, commessi in Palermo «sino alla data odierna» (il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.) e dal dicembre 2010 al giugno 2011 nonché dal giugno all'agosto 2011 (le due tentate estorsioni aggravate). Infatti, i reati in contestazione dovevano ritenersi commessi nel medesimo contesto spazio-temporale e riconducibili a un unitario disegno criminoso all'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA]; e quanto all'entità degli aumenti per i fatti oggetto della prima sentenza, essi dovevano essere determinati in misura pari a ulteriori 2 anni di reclusione, tenuto conto della pervicacia a delinquere del condannato all'interno di un contesto mafioso e della gravità degli episodi in questione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la Corte di appello di Palermo, nel determinare la pena da applicare a titolo di continuazione, non abbia spiegato per quale ragione non la abbia quantificata in misura corrispondente al minimo edittale, esaurendo il suo sforzo motivazionale nella valutazione della tipologia dei reati e della pervicacia a delinquere del richiedente, attraverso l'esclusivo riferimento alla «impressionante carico di precedenti penali generici del [OSCURATO:PERSONA]», benché si tratti di reati comuni non riconducibili ai reati associativi ed esulanti dall'oggetto dell'istanza ex art. 81 cod. pen. Oltre che immotivata, l'ordinanza impugnata sarebbe illogica e irragionevole per violazione dei principi della proporzionalità e congruità, determinando un aumento di pena pari a due anni, drasticamente discordante dalla precedente determinazione di sei mesi, effettuata dal Giudice dell'udienza preliminare, e senza alcuna indicazione delle motivazioni poste alla base di tale macroscopica differenziazione. Al contrario, la Corte avrebbe dovuto tenere in considerazione i parametri dosimetrici già utilizzati della sentenza sub 2) per la determinazione dell'aumento a titolo di continuazione per analoghi fatti di tentata estorsione aggravata, pari a 2 mesi e 15 giorni di reclusione per ciascun episodio, commisurando alla luce di essi l'aumento ex art. 81 cod. pen. per la sentenza sub 1). Diversamente, il ricorrente verrebbe penalizzato per il fatto che un reato commesso nel medesimo contesto spazio-temporale di un altro sia stato giudicato separatamente; tanto più che l'art. 81 cod. pen. nulla dice sulla entità minima dell'aumento, applicabile anche nella misura di un giorno di pena detentiva e che, quando la determinazione della pena si discosti dai minimi edittali anche con riferimento all'aumento per continuazione, il giudice deve specificare le ragioni della propria decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente deve osservarsi che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare l'aumento di pena in modo distinto per i singoli reati satellite (così, recentemente, l'informazione provvisoria relativa a Sez. U, 24/6/2021, Pizzone, in fase di deposito della motivazione). Nondimeno, nella concreta determinazione di tali aumenti, deve ritenersi che operino i principi generali in materia di concreta dosimetria sanzionatoria, sicché la motivazione offerta a giustificazione dell'aumento disposto deve, comunque, considerarsi adeguata ogni qual volta che il giudice, approssimandosi al minimo edittale, si limiti «a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen.» (così Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; negli stessi termini v. Sez. 2, n. 28852 del 8/5/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), rendendosi necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata soltanto in caso di irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale (Sez. 4, n. 27959 del 18/6/2013, Pasquali, Rv. 258356). Fermo restando che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01). 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che, nel caso di specie, individuata la violazione più grave, ai sensi dell'art. 187 d.lgs. n. 271 del 1989, in quella per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa contestata al capo 2) della sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 10/5/2013 (per la quale era stata inflitta la pena più elevata, in misura pari a 12 anni e 4 mesi di reclusione), il Giudice dell'esecuzione ha, poi, effettuato l'aumento nella misura di ulteriori 2 anni di reclusione in relazione al delitto di estorsione aggravata di cui alla sentenza n. 5111/2014 del 17/1/2014. Aumento che, ben inferiore al minimo edittale previsto per il reato de quo, è stato specificamente valutato come «congruo» alla luce dei precedenti penali del soggetto, della gravità delle violazioni e della «perniciosa» reiterazione di condotte delinquenziali di stampo mafioso. Una motivazione che, dunque, si conforma alla richiamata cornice di principio e che non è messa in crisi, dal punto di vista logico, dalla circostanza che, per ciascuno degli episodi di estorsione aggravata in relazione ai quali era già stata riconosciuta la continuazione interna dalla sentenza indicata sub 1), fosse stata applicata la pena, per il relativo aumento, di 2 mesi e 15 giorni di reclusione. Ciò in quanto quest'ultima pena non poteva essere rivista per il già richiamato divieto di reformatio in pejus (v. supra § 2) e che la maggiore entità della pena prevista per l'ulteriore episodio delittuoso doveva appunto giustificarsi, secondo quanto è stato specificamente evidenziato, con la necessità di addivenire a un trattamento complessivo che fosse adeguato al numero e alla gravità dei reati commessi, nonché alla negativa personalità del soggetto valutata alla luce di essi. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 Il Consigliere estens
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