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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 19191/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per Iiiinannmissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19/07/2018 con la quale la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo a), 582, 585, 576, comma primo, n. 1 e 5-bis, 61, secondo comma (capo b), 497-bis, comma secondo, cod. pen. (capo c).

In particolare, si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 430-ter cod. proc. pen. (primo motivo) e carenze motivazionali in relazione alla dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo).

2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto il mancato accoglimento della richiesta di rinvio per impedimento professionale, formulata in relazione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata disattesa dalla Corte territoriale in ragione della sua intempestività, in quanto presentata solo il giorno precedente, e perché non accompagnata dalla deduzione dell'impossibilità di avvalersi di sostituti.

Rispetto a siffatti profili (che esprimono i requisiti di ammissibilità dell'istanza di rinvio: tempestiva prospettazione dell'impedimento; rappresentazione delle ragioni che rendono essenziale la presenza del difensore nel diverso processo; indicazione della assenza nel primo procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato, nonché della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio: v., ad es., Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016 - 15/05/2017, Rv. 270330 - 01), il ricorso limite( le doglianze a rilievi meramente assertivi, privi di qualunque correlazione con le risultanze processuali.

4. Inammissibile per assenza di specificità è pure il secondo motivo, dal momento che la Corte territoriale, con riguardo alla lamentata eccessività degli aumenti per la continuazione, ha sottolineato razionalmente la gravità delle condotte, connotata da elevata intensità del dolo, e la personalità dell'imputato, delineata da plurimi e gravi precedenti penali.

Siffatta motivazione, come detto è tutt'altro che carente e manifestamente illogica.

Quanto alle circostanze attenuanti generiche - che, peraltro, non risultano neppure avere costituito oggetto di appello -, si rileva - e il profilo è assorbente - che il ricorso neppure indica quali profili di rilievo positivo, nella loro dimensione concreta e non come astratti parametri di riferimento, sarebbero stati trascurati dai giudici di merito.

5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] '1 CORTE DI CASSAZ1ONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per Iiiinannmissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19/07/2018 con la quale la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo a), 582, 585, 576, comma primo, n. 1 e 5-bis, 61, secondo comma (capo b), 497-bis, comma secondo, cod. pen. (capo c). In particolare, si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 430-ter cod. proc. pen. (primo motivo) e carenze motivazionali in relazione alla dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo). 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto il mancato accoglimento della richiesta di rinvio per impedimento professionale, formulata in relazione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata disattesa dalla Corte territoriale in ragione della sua intempestività, in quanto presentata solo il giorno precedente, e perché non accompagnata dalla deduzione dell'impossibilità di avvalersi di sostituti. Rispetto a siffatti profili (che esprimono i requisiti di ammissibilità dell'istanza di rinvio: tempestiva prospettazione dell'impedimento; rappresentazione delle ragioni che rendono essenziale la presenza del difensore nel diverso processo; indicazione della assenza nel primo procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato, nonché della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio: v., ad es., Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016 - 15/05/2017, Rv. 270330 - 01), il ricorso limite( le doglianze a rilievi meramente assertivi, privi di qualunque correlazione con le risultanze processuali. 4. Inammissibile per assenza di specificità è pure il secondo motivo, dal momento che la Corte territoriale, con riguardo alla lamentata eccessività degli aumenti per la continuazione, ha sottolineato razionalmente la gravità delle condotte, connotata da elevata intensità del dolo, e la personalità dell'imputato, delineata da plurimi e gravi precedenti penali. Siffatta motivazione, come detto è tutt'altro che carente e manifestamente illogica. Quanto alle circostanze attenuanti generiche - che, peraltro, non risultano neppure avere costituito oggetto di appello -, si rileva - e il profilo è assorbente - che il ricorso neppure indica quali profili di rilievo positivo, nella loro dimensione concreta e non come astratti parametri di riferimento, sarebbero stati trascurati dai giudici di merito. 5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] '1 CORTE DI CASSAZ1ONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA I
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