CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24713/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2019 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria contenente un nuovo motivo fatta pervenire dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pistoia ha parzialmente riformato la sentenza del 15 giugno 2016 del Giudice di pace di Pistoia che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di percosse, condannandolo alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, assolvendolo dalla imputazione di lesione personale; in particolare, la Corte di appello ha ridotto l'ammontare del risarcimento del danno in favore della parte civile; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi; - che i due motivi di ricorso, con i quali l'imputato si duole della illogicità e contraddittorietà della motivazione, sono inammissibili, trattandosi di motivi volti a dedurre vizi di motivazione, mentre ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000, avverso le sentenze pronunciate a seguito di appello di sentenze del giudice di pace il ricorso in cassazione è ammesso solo per violazione di legge; - il motivo nuovo, volto a dedurre la maturazione del termine di prescrizione prima della sentenza di secondo grado, è inammissibile perché il ricorrente non ha dedotto la intervenuta prescrizione con il ricorso introduttivo e l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di esaminare il motivo nuovo concernente l'eccezione di prescrizione, ancorché maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza d'appello, poiché l'inammissibilità dei motivi principali di impugnazione si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, Verdiani, Rv. 282021); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de