CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 20046/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13410/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 370/2017depositata il 24/10/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’ASREM ([OSCURATO:PERSONA]) emise due ordinanze ingiunzioni nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA]Amico, in qualità di amministratore della citata società per violazione dell’art.133, comma 1 del D. Lgs 152/2006, perché i campioni d’acqua prelevati presso l’impianto di depurazione del Comune di Castelpetroso, gestito dalla [OSCURATO:SOCIETA], superavano i limiti di emissione dello scarico di acque reflue quanto al parametro di cloro attivo. 1.1.Proposero opposizione innanzi al Tribunale di Isernia l’[OSCURATO:SOCIETA] ed Alessandra d’Amico. 1.2.Il Tribunale dichiarò inammissibili le opposizioni per mancanza di prova della loro tempestività. 1.3.Interposero appello l’[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]Amico. 1.4. La Corte d’appello di Campobasso, con se ntenza del 24.10.2017, dichiarò tempestiva l’opposizione ma la rigettò nel merito perché al momento dell’accertamento della violazione - ed al momento della notifica del verbale di contestazione - la D’Amico risultava essere la legale rappresentante dell’[OSCURATO:SOCIETA]. ed era tenuta al rispetto delle prescrizioni normative in tema di limiti di emissione per gli scarichi di acque, né la stessa aveva allegato che tali funzioni fossero state specificamente delegate ad altro soggetto. 2. Per la cassazione della sen tenza hanno proposto ricorso l’[OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:PERSONA]Amicosulla base di sette motivi. 2.1.Ha resistito con controricorso l’ASREM. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce, con riferimento alla posizione di D’[OSCURATO:PERSONA], l’inesistenza della notifica dell’ordinanza –ingiunzione, la violazione e falsa applicazione degli artt. 6,comma 3 della L.689/81, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., e l’omesso esame “circa punti decisivi del giudizio”; la Corte d’appello avrebbe errato nell’affermare la legittimazione passiva della D’Amico e la sua responsabilità in solido con l’[OSCURATO:SOCIETA]., quale legale rappresentante, nonostante la predetta non avesse ricevuto la notifica dell’ordinanza ingiunzione. Avrebbe quindi errato il giudice d’appello per non aver esaminato il motivo di opposizione concernente l’inesistenza della notifica dell’ordinanza –ingiunzione, che costituirebbe il presupposto essenziale per integrare la sua responsabilità solidale. 1.1.Il motivo è infondato. 1.2.Costante è al riguardo l'orientamento di questa Corte , secondo cui la nullità della notifica del verbale rimane sanata dal tempestivo esercizio della facoltà di opposizione, che realizza il risultato pratico cui la valida notificazione è ex lege finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio (ex multis, e solo con riguardo alle opposizioni in materia di sanzioni amministrative,Cass. sez. VI- 2, 27 aprile 2018, n. 10185;Cass. sez. VI-2, 6 ottobre 2014, n. 20975; Cass. sez. H, 17 maggio 2007, n. 11548;Cass. sez. I, 21 luglio 2006, n. 16822; Cass. sez. L, 19 agosto 2005, n. 17054;Cass. sez. I, 8 settembre 2004, n. 18055) 1.3. In sostanza, l'applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo nel caso di impugnazione dell'atto, la cui notificazione siaaffetta da nullità, significa che, se il destinatario mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa attraverso il compimento della correlata facoltà processuale, lo stesso non potrà dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno della propria opposizione. 1.4.Nel caso di specie, come risulta dallo stesso ricorso (pag.3), la D’Amico ha proposto opposizione innanzi al Tribunale di Isernia eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e contestando specificamente i presupposti applicativi della sanzione amministrativa. 1.5. Sotto tale profilo, il motivo va rigettato , ma va corretta la motivazione della Corte d’appello che ha fatto riferimento alle norme in materia di mancata produzione da parte dell’opponente della copia notificata deldecreto ingiuntivo. 1.6. Quanto alla violazione dell’art. 6 della L. 689/81, l a giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in materia disanzioni amministrative , la responsabilità dell'illecitoamministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità dirappresentante legale della persona giuridica grava sull'autore medesimo e non sull'enterappresentato e solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti allesanzioni irrogate (così, tra le tante, Cass. 11643/2010); si è altresì precisato, peraltro, che, a norma dell’art.3 della L. 689/81, è responsabile della violazioneamministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, sicché, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i sociamministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale. (Cass. 30766/2018; Cass.26238/2011). 1.7. Nel caso di specie, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dell’art.6 della L. 689/81, avendo correttamente affermato che l’autore della violazione amministrativa, e quindi il destinatario dell’ordinanza ingiunzione, può essere solo la persona fisica mentre la responsabilità dell’ente ha natura solidale e sussidiaria. 1.8.Quanto alla responsabilità della D’Amico, risulta dalla sentenza impugnata che non era stato messo in discussione che la stessa fosse legale rappresentante dell’[OSCURATO:SOCIETA] all’epoca della violazione e che fosse tenuta al rispetto delle prescrizioni normative in tema di emissione per gli scarichi delle acque, né la D’Amico aveva sostenuto che tali funzioni fossero state specificamente delegate ad altro soggetto. 2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omessa motivazione e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito perché la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto chevi era stata una delega a lla manutenzione tecnica dell’impianto di depurazione ad altro soggetto, l’ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale, escusso come teste avrebbe confermato di essere stato il coordinatore responsabile del settore di gestione degli impianti di depurazione. Tale circostanza, decisiva al fine di escludere la responsabilità della legale rappresentante, sarebbe stata confermata dallo stesso teste Giordano, escusso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.1.Il motivo non è ammissibile. 2.2. I ricorrenti , nel giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione, non avevano allegato il fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla delega delle funzioni di manutenzione tecnica dell’impianto ad un preposto, delega che, nel ricorrere di determinate condizioni, esclud e la responsabilità dell’ente (Cassazione civile sez. II, 22/06/2006, n.14441). 2.3.Dall’esame dell’atto d’appello (pag.20 - 23 indicate in ricorso), i ricorrenti si limitano a riportare le dichiarazioni dei testi e la loro qualifica senza tuttavia dedurre che vi era stata una delega di funzioni al preposto né è consentito al giudice trarre l’allegazione di un fatto dalle risultanze delle prova. 2.4. Il motivo di ricorso confonde l’allegazione del fatto decisivo - su cui si fonda il motivo di opposizione all’ordinanza ingiunzione ed il motivo d’appello, che delimitano il tema decidendum - con il contenuto della prova testimoniale e, più specificamente, con la qualifica del teste Giordano, che si era dichiarato “coordinatore responsabile del settore impianti di depurazione” e del teste Rusciano, aventela qualifica di addetto all’impianto. 2.5. Non solo viene omessa l’ allegazione dell’esistenza di un delegato, sicché il fatto non è stato oggetto di discussione tra le parti, ma tale fatto non è nemmeno decisivo per esonerare da responsabilità del l’autor e della violazione posto che, in tema di violazioniamministrative, la delega di funzioni, nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferita, non esime da responsabilità l'ente preponente per culpa in vigilando o in eligendo (Cassazione civile sez. II, 22/06/2006, n.14441) 3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 comma 1 e art.92 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello condannato gli appellanti alle spese del giudizio d’appello nonostante fosse stato accolto il motivo di appello con il quale era stata contestata la decisione del primo giudice relativa alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione ad ordinanza ingiunzione. 3.1.Il motivo è infondato. 3.2. La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, avendo rigettato il gravame, sia pur per ragioni di merito e non di rito. 4.Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame su un fatto decisivo e la motivazione apparente sulla soccombenza in primo grado. 4.1. Anche tale motivo è manifestamente infondato , in quanto la sentenza d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e si era formato il giudicato sul regolamento delle spese, in assenza di specifico motivo di impugnazione su tale capo. 5. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame e l’omessa motivazione su fatti decisivi in relazione alla censura di violazione degli artt. 13 e 15 della L. 681/1982 e del D. Lgs 258/2000, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per omesso esame del motivo d’appello relativo alla violazione del procedimento prescritto per il prelievo dei campioni e per violazione del contraddittorio. 6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce l’omesso esame delle risultanze istruttorie, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.5 c.p.c. in relazione all’esito degli esami sulle acque ed alle risultanze delle prove testimoniali. 7. Con il settimo motivo di ricorso, si deduce l’omesso e same di fatto decisivo per il giudizio in relazione alla ritenuta insussistenza della mancanza del meccanismo di autoregolazionedell’impianto. 7.1. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente,sono inammissibili. 7.2.In primo luogo, essi difettano di specificità in quanto omettono di allegare gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda. 7.3. Va ricordato che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). 7.4.Nel caso di specie, i motivi di ricorso sollecitano un riesame delle risultanze istruttorie inammissibile in sede di legittimità. 7.5.Il ricorso va pertanto rigettato. 8.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 9.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in € 1700,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato