CassazionedecretoSezione LDecisione del 23 novembre 2025
Cassazione n. 30774/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iTRIESTE, depositata il 01/09/2023 R.G.N. 53/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20898/2023Numero sezionale 3609/2025Numero di raccolta generale 30774/2025Data pubblicazione 23/11/20251. Con ricorso dinanzi al Tribunale di Gorizia, la signora MariellaSimone chiedeva la disapplicazione del decreto n. 1639/2021con il quale il Ministero dell’Istruzione e del merito (MIM) l’avevaesclusa dalla graduatoria permanente ATA per il profilo dicollaboratore scolastico per mancanza di titolo di accesso.2. Il Tribunale accoglieva la domanda della [OSCURATO:PERSONA] consentenza n. 43/2022, ritenendo che ai fini dell’inserimento ingraduatoria rilevasse l’esecuzione del servizioindipendentemente dall’aver già conseguito il diploma triennale,nel frattempo intervenuto. Tale pronuncia, decorso il terminebreve per l’impugnazione, passava in giudicato.3. Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] veniva reinserita con riservain graduatoria e veniva nuovamente esclusa sulla base degliulteriori controlli effettuati sull’attestato di qualificaprofessionale triennale conseguito nell’a.s. 2012/2013 pressol’[OSCURATO:PERSONA], da cui era emerso che quest’ultimo nonpoteva rilasciare all’epoca titoli di studio validi, poiché la paritàgli era stata riconosciuta solo a decorrere dall’a.s. 2013/2014;di conseguenza, il servizio prestato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel periodo2017/2021 era da ritenersi di mero fatto e, quindi, non potevaessere valutato ai fini dell’inserimento in graduatoria.4. [OSCURATO:PERSONA] adiva nuovamente il Tribunale perl’annullamento del provvedimento di esclusione dallagraduatoria ATA 24 mesi, sul presupposto che lo stesso violavail precedente giudicato [OSCURATO:PERSONA] fondato (anche) sullacircostanza che il Ministero non avesse contestato, nel corsodella precedente causa, la validità del suo inserimento nellegraduatorie di circolo e d'istituto in forza del quale ella avevaNumero registro generale 20898/2023Numero sezionale 3609/2025Numero di raccolta generale 30774/2025prestato il pregresso periodo di servizio; e che quindi, in virtùData pubblicazione 23/11/2025del principio di diritto secondo cui il giudicato copre il dedotto eil deducibile, la questione della validità ed utilizzabilità del titolodi studio del 2013 ai fini dell’inserimento nella graduatoria nonpoteva più essere fatta valere.5. Il Tribunale accoglieva il ricorso, ritenendo che l’esclusionedalla graduatoria della [OSCURATO:PERSONA] costituiva violazione delgiudicato.6. La Corte di Appello di Trieste rigettava l’appello propostodall’amministrazione.6.1. In primo luogo, la Corte riteneva che il Ministero nonpotesse eccepire di non essere a conoscenza - quando si ècostituito nel primo giudizio promosso dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] il citato decreto prot. n. 1639 del 27/7/2021 - che ilperiodo di servizio pregresso fatto valere dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aifini dell'accesso alla graduatoria permanente ATA 24 mesi erastato prestato dalla lavoratrice sulla base dell'inserimento nellegraduatorie di circolo e di istituto da lei ottenuto grazie ad untitolo privo di valore legale (in quanto rilasciato da un Istitutoprivo all'epoca dello status di scuola paritaria) e, pertanto, chetale periodo di servizio non era valutabile.Ed invero, tale circostanza era ben nota all’amministrazionescolastica, sin dal primo grado di giudizio sfociato nella sentenzapassata in giudicato.6.2. In secondo luogo, la Corte territoriale escludeva unrapporto di pregiudizialità fra la controversia sottoposta al suoscrutinio e quella precedente che ha portato alla sentenzan.43/2022, ed in particolare della questione relativaall'accertamento della validità del diploma di qualificaconseguito dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nell'a.s. 2012/2013.Numero registro generale 20898/2023Numero sezionale 3609/2025Numero di raccolta generale 30774/2025Data pubblicazione 23/11/2025Ad avviso della Corte distrettuale, Il Tribunale di Gorizia nellasentenza passata in cosa giudicata non si è, infatti, occupato(direttamente) di questo tema, avendo invece statuito sul dirittodella sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ad essere inserita nella graduatoriapermanente ATA 24 mesi e, quindi, sull'esistenza dei necessarirequisiti, fra cui l'avere la lavoratrice già prestato almeno 24mesi di legittimo servizio, ritenendo tale requisito sussistente, eciò sulla base dell'osservazione che il Ministero non avevacontestato che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fosse stata validamente inseritanella graduatoria di circolo e di istituto, ma solo che questoperiodo di servizio fosse utile ai fini della graduatoriapermanente ATA 24 mesi).6.3 Pertanto, ad avviso della Corte di Appello, il diritto dellasig.ra [OSCURATO:PERSONA] ad essere inserita nella graduatoria permanenteATA 24 mesi e, quindi, l'esistenza dei requisiti a ciò occorrenti ècoperto dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale diGorizia 43/2022 e, quindi, non può più essere rimesso indiscussione.Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il Ministero conun motivo di ricorso cui resisteva la dipendente concontroricorso illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, comma1 n. 3) c.p.c.Il Ministero lamenta che la Corte di Appello avrebbeerroneamente allargato l’ambito di applicabilità del principiosecondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile in quanto,se è indubbio che lo stesso incida non soltanto sull’esistenza deldiritto azionato, ma anche sull’inesistenza di fatti impeditivi,Numero registro generale 20898/2023Numero sezionale 3609/2025Numero di raccolta generale 30774/2025estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, non si estende aData pubblicazione 23/11/2025fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del“petitum” e della “causa petendi”.1.1. In particolare, parte ricorrente rileva che la questione dellavalidità del titolo di studio, in quanto ritenuta estranea algiudizio di primo grado deciso con sentenza n. 43/2022,costituisca una questione nuova rispetto al giudizio successivoe, quindi, non coperta dal giudicato.2. Il motivo è infondato.2.1. Questa Corte ha avuto modo di affermare anche di recenteche il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e ildeducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambitodi operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda,perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi nonsoltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio,ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via diazione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente,costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, dellapronuncia; i limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche conriguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse perpetitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto ilproblema di una eventuale preclusione che, tuttavia, non puòritenersi sussistente in ragione del mero rapporto diconnessione intercorrente con una domanda già proposta in ungiudizio precedente, in quanto la connessione incidenormalmente sulla competenza del giudice, ma non postula ilnecessario cumulo delle domande connesse. (Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 1259 del 11/01/2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.33021 del 09/11/2022).Numero registro generale 20898/2023Numero sezionale 3609/2025Numero di raccolta generale 30774/20252.2 Il giudicato però non può spiegare i suoi effetti in ordine alleData pubblicazione 23/11/2025questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesseil fatto giuridico da cui scaturiscono. (Cass. Sez. 2, Sentenza n.6091 del 04/03/2020).3. Ciò posto, è da rilevarsi che nella specie la Corte di appelloabbia correttamente applicato i principi soprariportati in tema digiudicato, rilevando che nel giudizio sfociato nella sentenza n.43/2022 il Ministero, a fronte della domanda avente ad oggettol’inserimento in graduatoria della [OSCURATO:PERSONA], non ha posto indiscussione la legittimità astratta del titolo di studio allegato alladomanda ai fini dell’inserimento in graduatoria.Ed invero, la Corte territoriale ha correttamente rilevato chenella sentenza n. 43/2022 il Tribunale di Gorizia ha dichiarato laquestione della legittimità o meno dell'inserimento della sig.raSimone nelle graduatorie di circolo e di istituto "estraneaalla...controversia", non nel senso di estranea alla materia delcontendere (e cioè al perimetro delle questioni di fatto e didiritto rilevanti per la decisione), ma nel senso di "noncontroversa" ovvero "incontestata" (e quindi pacifica tra leparti).4. Conseguentemente, la Corte ha correttamente ritenutosussistere i presupposti per il giudicato sul punto non potendosipiù statuire in ordine alla validità o meno del titolo di studioquale elemento costitutivo del diritto all’inserimento nellagraduatoria, atteso che la sentenza n. 43/2022 - accertando lasussistenza del diploma di qualifica triennale rilasciato da unistituto professionale e il pregresso servizio pari a 24 mesi -preso atto dell'assenza di contestazioni da parte del Ministero inordine al possesso di un valido titolo di studio (costituitodall’«Attestato di qualifica professionale triennale per operatoreNumero registro generale 20898/2023Numero sezionale 3609/2025Numero di raccolta generale 30774/2025della ristorazione», conseguito nell’a.s. 2019/20) ed al legittimoData pubblicazione 23/11/2025inserimento della lavoratrice nelle graduatorie di circolo e diistituto in forza del quale costei aveva prestato almeno 24 mesidi servizio - si è occupata dell'unico aspetto discusso dalle parti,consistente nella computabilità o meno del suddetto periodo diservizio pregresso a causa della sua anteriorità rispetto alconseguimento del titolo di studio fatto valere (concludendo insenso favorevole alla tesi della ricorrente).Conseguentemente, la questione della validità del titolo distudio, in quanto non contestata dal Ministero nel pregressogiudizio, non può più essere fatta valere ai fini dell’inserimentonella graduatoria in quanto dedotta ed incontroversa.5. In conclusione, il ricorso va respinto non rilevandosi ladedotta violazione di legge.6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come indispositivo.Come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n.9938 del 2014, stante la non debenza delle amministrazionipubbliche del versamento del contributo unificato, non devedarsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primoperiodo del dPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dal comma 17 della legge 24 dicembre2012,n.228, art. 1 ai fini del raddoppio del contributo per i casidi impugnazione respinta integralmente o dichiaratainammissibile o improcedibile. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al rimborso di complessivi € 3.500,00 atitolo di compensi professionali, oltre € 200,00 per esborsi,Numero registro generale 20898/2023Numero sezionale 3609/2025Numero di raccolta generale 30774/2025Data pubblicazione 23/11/2025nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misuradel 15%, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneLavoro il 09/09/2025.Il PresidenteIrene TricomiNumero registro generale 24106/2025Numero sezionale 1982/2026Numero di raccolta generale 16119/2026Data pubblicazione 25/05/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E CORREZIONEERRORESEZIONE LAVOROMATERIALEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N. 24106/2025Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso 24106-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoCRISTIANO [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente per correzione -controMINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis2026 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1982 - resistente in correzione –avverso l'ordinanza n. 30774/2025 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/11/2025 R.G.N.20898/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE- vista l’istanza di correzione di errore materiale preseNnumtaertoa re gistro generale 24106/2025Numero sezionale 1982/2026dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale difensore dichNiaumraertoo dis rai ccolta generale 16119/2026antistatario di [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- rilevato che l’ordinanza n. 30774/2025, depositata in data 23novembre 2025, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso n.20898/2023 proposto dal Ministero dell’Istruzione e del Meritoavverso la sentenza n. 111/2023 della Corte d'appello di Trieste,ha pronunciato condanna del Ministero alle spese del giudiziodi legittimità in favore della controricorrente;- evidenziato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensoredella controricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha segnalato nellapropria istanza che nel pronunciare la condanna della ricorrente,la Corte ha omesso di disporre la distrazione delle spese in suofavore, sebbene tale richiesta fosse contenuta nel controricorso;- considerato che dal menzionato atto processuale emerge inmaniera inequivoca la richiesta di distrazione avanzata daldifensore della parte e pertanto debba disporsi la correzionedell’omissione della distrazione delle spese di lite;– nulla occorre statuire sulle spese processuali, poiché ilprocedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e391-bis c.p.c. non configura di regola ipotesi di soccombenza,per la sua natura sostanzialmente amministrativa (Cass., Sez.Un., n. 9438 del 2002; Cass., Sez. Un., n. 10203 del 2009;Cass. n. 27196 del 2018; Cass. n. 26566 del 2023).P.Q.M.La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 30774/2025,pubblicata il 23.11.2025, venga corretta, in dispositivo,aggiungendo, a pag. 8, le parole “con distrazione in favoredell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]” dopo la frase “che liquida ineuro 3.500 a titolo di compensi professionali, oltre euro 200 perNumero registro generale 24106/2025esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nellaN umero sezionale 1982/2026Numero di raccolta generale 16119/2026misura del 15% ed agli accessori di legge”. Data pubblicazione 25/05/2026Dispone la conseguente annotazione sull'originale della dettaordinanza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 24106/2025Numero sezionale 1982/2026Numero di raccolta generale 16119/2026Data pubblicazione 25/05/2026Documento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.