Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27832/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 6928/2023 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di cui all'art.385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice d i merito; Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha motivato in maniera coerente e lineare circa la penale responsabilità dell'imputato colto in flagranza dagli operanti di P.G. al di fuori della propria abitazione all'interno del cortile condominiale condiviso, che quindi metteva l'imputato in condizioni di violare anche l'obbligo del limite alle comunicazioni con soggetti diversi dai coabitanti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 6928/2023 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di cui all'art.385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice d i merito; Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha motivato in maniera coerente e lineare circa la penale responsabilità dell'imputato colto in flagranza dagli operanti di P.G. al di fuori della propria abitazione all'interno del cortile condominiale condiviso, che quindi metteva l'imputato in condizioni di violare anche l'obbligo del limite alle comunicazioni con soggetti diversi dai coabitanti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 27832/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris