CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 18856/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso 13868/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato nel suo studio in Castelplanio, via [OSCURATO:PERSONA] n.64, il quale dichiaradi volere ricevere le comunicazioni presso il suo indirizzo di posta certificata; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; -intimata – avverso la sentenza n. 1444/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 3/10/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: Per quanto qui interessa, [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., gestore di un campeggio, “[OSCURATO:PERSONA]”, chiedendo che, accertata la natura di casa mobile di una struttura collocata in tale campeggio, fosse regolarizzata la fattispecie e la posizione entro il campeggio; chiedeva altresì che, riconosciuto il proprio diritto di proprietà della casa, fosse autorizzato a venderla a terzi; chiedeva inoltre che, accertata appunto la natura di “casa mobile”e non di bungalow del bene , fosse applicata la tariffa delle case mobili. La convenuta si costituiva, resistendo e tra l’altro eccependo l’incompetenza del giudice adito; chiedeva altresì in via riconvenzionale di condannare l’attore a risarcirle danni. Avendo poi il Giudice di pace dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Macerata, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] riassumeva davanti a quest’ultimo la causa; si costituiva il Posa, ribadendo le proprie pretese e aggiungendo come ulteriore domanda che, accertato il mancato rinnovo del contratto di campeggio, fossero rigettate tutte le domande di controparte conseguenti a detto contratto. Il Tribunale, con sentenza del 20 ottobre 2014, rigettava tutte le domande attoree e accoglieva in parte la domanda riconvenzionale risarcitoria , condannando il Posa a pagare alla società la somma complessiva di euro 23.670, oltre interessi legali dal 2006 al saldo, e a rilasciare libera la piazzola d el campeggio; condannava infine il Posa a rifondere le spese di lite a controparte. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resisteva [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Ancona, accogliendo parzialmenteil gravame, condannava il Posa a pagare sulla somma complessiva di euro 26.300- riconosciuta a titolo di risarcimento per ritardata riconsegna della piazzola -gli interessi legali “dalla scadenza di ciascuna annualità di corrispettivo sino al saldo”e compensava per il 30% le spese di lite del grado d’appello. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, sulla base di due motivi, da cui l’intimata non si è difesa. La trattazione è stata disposta ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c.; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni. Il ricorrente non ha depositato memoria. Considerato che: 1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1223 e 1591 c.c. “nella parte in cui è stato determinato l’importo a base del risarcimento del danno per intervenuta inclusione e previsione degli importi concordemente valutati a titolo di servizi resi a favore dell’occupante della piazzola, per funzioni e servizi strettamente legati al rapporto di campeggio”. Si richiama un passo della sentenza impugnata(pagine 10 - 11 della sentenza) dove si afferma che il contratto turistico è contratto misto fra locazione di fornitura di servizi, e che “la condanna dell’appellante al pagamento della tariffa stagionale la quale … era stabilita forfettariamente per tale tipologia di clientela … comprendendo … il mezzo di attendamento, un numero minimo di occupanti e le forniture dei servizi, da considerarsi comunque dovuta anche nel caso in cui non ci si avvalesse del soggiorno”(sic). Si prosegue affermando che la vicenda sarebbe insorta da una raccomandata spedita da controparte l’11 febbraio 2005 per informare l’attuale ricorrente della composizione della quota per la stagionalità 2005; si elencano le voci che sarebbero state ivi indicate e si argomenta al riguardo, per attribuire poi al giudice d’appello di avere errato nella determinazione di quanto dovuto per il risarcimento del danno da indebita occupazione della piazzola. Si invocano gli articoli 1591 e 1223 c.c. quanto alla restituzione tardiva della cosa locata e al risarcimento del danno contrattuale, per dedurne che il giudice d’appello non avrebbe potuto indicare come risarcimento contrattuale la somma annua di euro 2630, “laddove avesse valutato la parte costituente la prova integrativa,(sic) ovvero quella di rimborso , della quale eracomplessivamente considerata la tariffa stagionale richiesta e poi erroneamente liquidata”. Giusta infatti sarebbe stata, ai fini di determinare il danno, la “quota fissa”, ovvero “quota bungalow” per euro 1800 annui; illogico e ingiustificato invece l’aver ritenuto dovute anche quote non necessariamente richieste dal Posa, in difetto di contratto scritto e altresì di prova che il Posa, nella utilizzazione della piazzola, avesse chiesto il servizio “integrativo” per la “seconda persona” ospite (euro 370 annui) oppure la quota “auto supplementare” (euro 80 annui). La corte territoriale avrebbe violato le norme sopra invocate anche includendo nelle “conseguenze immediate e dirette del danno” ex articolo 1223 c.c. le quote per “rimborso” di energia elettrica (euro 200 annui) e acqua(euro 180 annui), non avendo infatti il giudice d’appello tenuto in conto l’indiscusso inutilizzo del servizio di campeggio per tutte le annualità dal 2005 e l’effettivo rilascio della piazzola. Si conclude nel senso che “correttame nte ragionando” il giudice d’appello avrebbe dovuto quantificare il danno risarcibile solo in euro 1800, cioè la quota fissa per occupazione della piazzola, argomentandopure sulla necessità di prova specifica per il danno da lucro cessante o da perdita dichances. 2. Il secondo motivo denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2, 17, 19 e 30 d.p.r. 633/1972 “nella parte in cui non si è tenuto conto della deducibilità dell’aliquota Iva, nella parte computata a base annua per la determinazione del liquidato risarcimento del danno”. Il giudice d’appello ha ritenuto che la condanna del Posa a pagare la tariffa stagionale “deve ritenersi esente da qualsiasi censura”.Si argomenta sulla natura dell’Iva per dedurne il diritto alla detrazione dell’imposta della società commerciale, e si rileva che il giudice d’appello ha determinato il danno contrattuale patito dalla società commerciale [OSCURATO:PERSONA] nella tariffa annuale stagionale di euro 2630 che non poteva non comprendere l’aliquota Iva, da cui pertanto dovrebbe scorporarsi nella quantificazione del risarcimento del danno. Infatti il risarcimento non comprende l’Iva se il danneggiato per l’attività svolta ha diritto al rimborso o alla detrazione dell’Iva versata (Cass. ord. 29343/2019e altre). 3.1 Il ricorso appare inammissibile ex articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c., in quanto nulla viene esposto, neanche in sintesi, nella premessa in ordine al contenuto dell’atto di citazione e della comparsa di risposta, trascrivendo si soltanto le rispettive conclusioni; e anche a proposito della comparsa di costituzione del Posa davanti al secondo giudice di primo grado -cioè al tribunale dopola dichiarata incompetenza da parte del giudice di pace e la conseguente riassunzione da partedi [OSCURATO:PERSONA] - si indica solo una “domanda” aggiunta alle precisate conclusioni senza peraltro spiegare le ragioni per cuiè stata così proposta. Alcuni elementi ricostruttivi della vicenda ri nvenibili poi nella illustrazione del primo motivo non sono affatto sufficienti per integrare il detto requisito, cioè per spiegare quelle ragioni. 3.2 Sempre come motivo di inammissibilità, il primo motivo presenta chiaramente una sostanza fattuale, rispetto alla quale il richiamo degli articoli del codice civile è inidoneo a renderla secondaria e non suo diretto oggetto , giacché il motivo in realtà chiede proprio una ricostruzione diversa del danno sotto il profilo, appunto,del contenuto della fruizione che si è verificata - i servizi di cui il Posa si è o meno avvalso in alternativa alla mera collocazione della casa mobile della piazzola, quest’ultima mera collocazione essendo quel che sostiene il Posa -, ovvero sotto il profilo fattuale. 3.3 Il secondo motivo viene reso non esaminabile dalla inammissibilità ex articolo 366, primo comma, n.3c.p.c. sopra illustrata. Peraltro, proprio per la carenza di autosufficienza del ricorso non è dato sapere con certezza se effettivamente nella quantificazione del danno sia stata inserita l’Iva sull’annuale “quota bungalow” del contratto di campeggio, non potendosi ritenere prova di ciò il fatto che la sentenza menziona la proposizione di un motivo d’appello al riguardo - il n.6 a pagina 8 della sentenza - , sul quale però non torna ad un esame specifico, al contrario, come lo stesso ricorrente nota, dichiarando in sostanza (pagine 10-11 della sentenza) che il risarcimento riconosciuto “deve ritenersi esente da qualsivoglia censura”, tranne quella degli interessi legali. Il motivo non è nemmeno qualificabile come ex articolo 112 c.p.c., perché il suo contenuto lo esclude radicalmente. 4. [OSCURATO:PERSONA] rileva che le sopra segnalate carenze dell’esposizione del fatto non trovano rimedio nemmeno nell’illustrazione dei due motivi, restando anche in essa oscura l’oggettività dei fatti sulla base dei quali era stata proposta la domanda e la prospettazione assunta sulla base di essi. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, non essendovi luogo a pronuncia sullespese processuali in quanto l’intimata non si è difesa . Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a