CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00070/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO E [OSCURATO:PERSONA] 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 120 cod. pen.) e vizio di motivazione mancherebbe la condizione di procedibilità tenuto conto che la denuncia in atti non conteneva l'istanza di punizione; 2.1.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto, contrariamente a quanto dedotto la querela, acquisita al fascicolo del dibattimento al fine di verificare la condizione di procedibilità e verificabile dal Collegio in quanto atto rilevante ai fini della progressione processuale, contiene una espressa istanza di punizione. 2.2.Violazione di legge (art. 635 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità: la ricostruzione della condotta delittuosa si baserebbe essenzialmente sulle dichiarazioni dell'offeso, che avrebbe riferito di aver identificato l'autore del danneggiamento sulla basedi un “riconoscimento vocale”, invero inidoneo, in assenza di conferme, a sostenere l’accertamento di responsabilità. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che la percezione dell'offeso potrebbe essere stata compromessa dal fatto che la condotta era stata consumata in orario notturno ed in condizioni di scarsa visibilità. 2.2.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione delle prove, attività esclusa dalla competenza del Giudice di legittimità cui è assegnato solo il compito di valutare la presenza di illogicità manifeste e decisive del percorso motivazionale che giustifica l’accertamento di responsabilità. La Corte d'appello, confermando la valutazione del Tribunale, ha rilevato con motivazione che non si presta a censure che l'identificazione dell'autore del danneggiamento era avvenuta a sulla base (a) delle dichiarazioni della persona offesa che lo aveva osservato dallo spioncino della portamentre scendeva dalla vettura e si dirigeva verso la sua abitazione, (b) dall'analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza analizzate dalla polizia giudiziaria, che ha riferito di avere riconosciuto in modo certo il ricorrente nella persona immortalata nei video(pag. 1 della sentenza impugnata). 3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme