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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07313/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25 marzo 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 22 novembre 2016, con la quale l'imputato era stato condannato - ritenuto sussistente il vincolo della continuazione - per i reati di cui agli artt.: 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1); 337 cod. pen. (capo 2); 582 cod. pen. (capo 3).

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: a) vizi della motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità per il reato di cui al capo 1), in quanto si sarebbe trattato di mera connivenza non punibile; b) violazione di legge in relazione alla mancata assoluzione per i reati di cui ai capi 2) e 3), dal momento che l'imputato avrebbe tenuto un comportamento di mera disobbedienza e resistenza passiva a fronte del tentativo di irruzione di sconosciuti all'interno della propria casa, essendo le escoriazioni sofferte dai militari addebitabili esclusivamente alla reazione scomposta del ricorrente; e) il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, oltre al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile, per genericità, rappresentando la mera ripetizione di rilievi già esaminati e motivatamente disattesi dalla sentenza impugnata, la cui motivazione risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente.

3.1. Quanto alla pretesa insussistenza del reato di cui al capo 1), la Corte d'appello, in applicazione di consolidati principi giurisprudenziali in materia di concorso di persone nel reato, ha ritenuto quali indici della condotta illecita dell'imputato: la stabile convivenza con il soggetto presso la cui abitazione era detenuto lo stupefacente; l'attività di confezionamento posta in essere nel vano cucina, come dimostra la strumentazione per la suddivisione della droga in dosi; l'attività di vendita che aveva luogo presso la stessa abitazione, dimostrata dalla presenza di due acquirenti al momento dell'ingresso degli operanti; il tentativo, da parte dell'imputato, di impedire l'accesso della polizia giudiziaria nell'abitazione.

3.2. In ordine alle doglianze relative ai capi 2) e 3) dell'imputazione, la Corte distrettuale ha escluso la ricorrenza di una semplice resistenza passiva, avendo l'imputato cercato di impedire con violenza l'ingresso degli operanti, sbattendo la porta contro i carabinieri e colpendoli ripetutamente una volta entrati nell'abitazione.

Quanto alle lesioni personali, le stesse sono conseguenza delle predette condotte aggressive e sono comprovate da referti medici.

3.3. Riguardo alla configurabilità della fattispecie di lieve entità, la stessa è stata correttamente negata in assenza di minima offensività della condotta, alla luce della duplice qualità della droga detenuta, del suo cospicuo quantitativo, dell'attività di confezionamento e del contemporaneo svolgimento di attività di cessione.

Analoghe considerazioni valgono rispetto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - stanti l'inesistenza di elementi positivi di giudizio e la gravità dei fatti ascritti - e della sospensione della pena, alla luce delle condizioni soggettive dell'imputato e dell'entità della pena inflitta.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativa mente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25 marzo 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 22 novembre 2016, con la quale l'imputato era stato condannato - ritenuto sussistente il vincolo della continuazione - per i reati di cui agli artt.: 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1); 337 cod. pen. (capo 2); 582 cod. pen. (capo 3). 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: a) vizi della motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità per il reato di cui al capo 1), in quanto si sarebbe trattato di mera connivenza non punibile; b) violazione di legge in relazione alla mancata assoluzione per i reati di cui ai capi 2) e 3), dal momento che l'imputato avrebbe tenuto un comportamento di mera disobbedienza e resistenza passiva a fronte del tentativo di irruzione di sconosciuti all'interno della propria casa, essendo le escoriazioni sofferte dai militari addebitabili esclusivamente alla reazione scomposta del ricorrente; e) il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, oltre al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, per genericità, rappresentando la mera ripetizione di rilievi già esaminati e motivatamente disattesi dalla sentenza impugnata, la cui motivazione risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente. 3.1. Quanto alla pretesa insussistenza del reato di cui al capo 1), la Corte d'appello, in applicazione di consolidati principi giurisprudenziali in materia di concorso di persone nel reato, ha ritenuto quali indici della condotta illecita dell'imputato: la stabile convivenza con il soggetto presso la cui abitazione era detenuto lo stupefacente; l'attività di confezionamento posta in essere nel vano cucina, come dimostra la strumentazione per la suddivisione della droga in dosi; l'attività di vendita che aveva luogo presso la stessa abitazione, dimostrata dalla presenza di due acquirenti al momento dell'ingresso degli operanti; il tentativo, da parte dell'imputato, di impedire l'accesso della polizia giudiziaria nell'abitazione. 3.2. In ordine alle doglianze relative ai capi 2) e 3) dell'imputazione, la Corte distrettuale ha escluso la ricorrenza di una semplice resistenza passiva, avendo l'imputato cercato di impedire con violenza l'ingresso degli operanti, sbattendo la porta contro i carabinieri e colpendoli ripetutamente una volta entrati nell'abitazione. Quanto alle lesioni personali, le stesse sono conseguenza delle predette condotte aggressive e sono comprovate da referti medici. 3.3. Riguardo alla configurabilità della fattispecie di lieve entità, la stessa è stata correttamente negata in assenza di minima offensività della condotta, alla luce della duplice qualità della droga detenuta, del suo cospicuo quantitativo, dell'attività di confezionamento e del contemporaneo svolgimento di attività di cessione. Analoghe considerazioni valgono rispetto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - stanti l'inesistenza di elementi positivi di giudizio e la gravità dei fatti ascritti - e della sospensione della pena, alla luce delle condizioni soggettive dell'imputato e dell'entità della pena inflitta. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativa mente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore del
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