CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 27594/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 47/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Arslan, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Ministero dell’Interno -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Ancona n. 10921 /202 2 , depositato il 9 novembre 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Ancona, depositato il 9 novembre2022, di reiezione delle sue domande per il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiariae del diritto alla protezione umanitaria ; - dall’esame del decreto impugnato emerge che a sostegno di tali Oggetto: protezione internazionale domande il richiedente, cittadino d el Pakistan (dist retto di Sialkot) , aveva allegato di aver lasciato il suo villaggio in quanto ritenuto responsabile del suicidio di una ragazza – cui era legato da relazione affettiva contrastata per motivi politici – da parte dei genitori di quest’ultima che lo ricercavano per aver giustizia e, quindi, di aver lasciato definitivamente il paese di origine nel 2009 , approdando dapprima in Grecia, con l’aiuto di un trafficante,ove rimaneva per sei anni,quindi in Germania e da ultimo, nel 2020, in Italia ; -il giudice ha disatteso il ricorso evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle domande proposte; -il ricorso è affidato a sette mot ivi; -il Ministero dell’Interno non spiega alcuna difesa; - il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 35 - bis, commi 1, 11 , lett. a ), e 13, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 , 135, 156, secondo comma, e 737 cod. proc. civ. e 111, sesto comma,Cost., per omessa motivazione del rigetto della domanda di riconoscimento di protezione per motiviumanitari; - evidenzia, in particolare, il difetto della valutazione comparativa tra la vita in Italia e quella che attenderebbe il ricorrente in casodi rientro nel Paese di origine e la mancata considerazione del l’integrazione socio-lavorativa del ricorrente in Italia, della situazione socio - economico-politica del Pakistan, delle difficoltà tipiche di un nuovo radicamento nel caso di rientro in Pakistan, nonché della sopravvenuta pandemia da Covid-19; - con particolare riferimento al punto della sua integrazione soc io - lavorativa deduce che la decisione del giudice era intervenuta senza considerare la documentazione depositata l’ultimo giorno del termine assegnatogli (e accettata dalla cancelleria solo il giorno successivo ) , atteso che la sua decisione era intervenutaprima della scadenza di tale termine; -censure sostanzialmente analog he sono formulat e con il secondo e il terzo motivoin relazione ai diversi paradigmi normativi rappresentati, rispettivamente, dagli artt. 8 CEDU, 2, 3, 10, terzo comma, 32 Cost . , 5, sesto comma, e19, commi 1 e 1.1, t.u. imm ., e da ll’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati; - quanto allegato dal ricorrente in ordine al fatto di aver provveduto alla produzione in giudizio di documenti (relativi allo svolgimento di attività lavorativa in Italia) entro il termine assegnatogli dal giudice trova conferma negli atti in cui vi è evidenza dell’avvenuto deposito degli stessi lunedì 7 novembre 2022, ultimo giorno utile atteso che l’originario termine di trenta giorni cadeva nel giorno di sabato e, in quanto tale, risultavaessere prorogato ex legge al lunedì successivo; -il deposito è stato accettato dalla cancelleria solo il giorno successivo e, comunque, la decisione del Tribunale è stata assunta lo stesso 7 novembre, prima, dunque, della scadenza del termine assegnato; - la documentazione depositata risulta essere concludente atteso che il giudice ha respinto la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria proprio in ragione del fatto che « stante l’assenza di produzione documentale non solo di tipo medico ma anche lavorativo e linguistico, non è stato possibile non solo valutare l’attuale condizione di vita e lavorativa del ricorrente, ma neppure quella pregressa e conseguente al suo arrivo in Italia, le eventuali visite mediche sostenute che gli hanno consentitodi dichiarare in udienza che “non ho certificati medici in Italia perché i medici italiani che mi hanno visitato sostengono che non ho nulla e che non seguo terapie poiché non mi hanno prescritto nulla” e, più in generale, il complessivo percorso di integrazione svolto»; -risulta, dunque, evidente il dedotto vizio processuale, in ragione della indebita compressione del diritto di difesa; -con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 35 - bis, commi 1, 11 , lett . a ), e 13, d.lgs. n. 25 del 2008 , 135, 156, secondo comma, e 737 cod. proc. civ. e 111, sesto comma, C ost., lamentando che l’udienza in cui si era proceduto all’audizione del richiedente si era svolta, in assenza di videoregistrazione, dinanzi alla sola giudice onoraria a ciò delegata e che, pertanto, nessuno dei componenti del collegio giudicante aveva avuto modo di ascoltare le dichiarazioni del richiedente e di apprezzare il colloquio con questi in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, benché fosse stata avanzata istanza di audizione dinanzi al Collegio; -analoga censura è articolata con il quinto motivo in relazione all’art. 3, quinto comma, d.lgs. n.251 del 2007 ; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati; -infatti, come autorevolmente affermato da questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2021, n. 5425), non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all'audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi dell'art 10, commi 10 e 11, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l'assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell'elencazione ivi contenuta; -né la validità del processo è inficiata dalla circostanza che il giudice onorario, delegato all'attività istruttoria, non fa poiparte del collegio giudicante, atteso che il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 276 cod. proc. civ., opera con esclusivo riferimento al momento in cui la causa èintroitata in decisione e pertanto non viene violato per il fatto che il collegio in tale momento abbia una composizione diversa da quella diprecedenti fasi processuali; -con il sesto motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art . 112 cod. proc. civ. per omesso esame della domanda di asilo costituzionale articolata in via subordinata exart. 10, terzo comma, Cost. -con l’ultimo motivo censura il decreto impugnato per omesso esame di un fatto decisivo e controverso, consistente nella pandemia da coronavirus; -tali motivi sono assorbiti dall’accoglimento dei primi tre, vertendo su questioni strettamente conseguenziali; - il decreto impugnat o va, dunque, cassat o con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alTribunale di Ancona, in diversa composizione P.Q.M. La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, rigetta il quarto e il quinto e dichiara assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnatocon riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alT