Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05729/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1990/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via dei Platani 102, Roma; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ANTONELLAe [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] del Carretto 18, Roma; -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ROMA n. 5003/2019,depositata i l 19/07/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso del 6 febbraio 2017 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto innanzi al Commissario per gli usi civici del Lazio il Comune di Frascati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di accertare la nullità della compravendita intervenuta il 24 novembre 2004 tra il Comune, quale venditore, e gli altri convenuti, quali acquirenti, e avente ad oggetto un terreno sito in Roma, in quanto posto in essere in violazione dell’art. 9 della legge 1766/1927 e dell’art. 102 c.p.c., e conseguentemente dichiarare senza effetto il trasferimento di proprietà in capo agli acquirenti e dichiarare la proprietà dei terreni in capo al Comune di Frascati.

Con sentenza 2 ottobre 2017, n. 75, il Commissario per gli usi civici dichiarava il ricorso inammissibile, affermando che la questione posta dal ricorso è coperta da giudicato, considerato il provvedimento n. 331/2006 con cui il medesimo Commissario, in relazione ai terreni oggetto del processo, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, attesa la conciliazione intervenuta tra le parti.

I convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano promosso due distinti giudizi davanti al Commissario, aventi ad oggetto il riconoscimento della natura privata del terreno; in pendenza di tali giudizi, era stato promosso dal Commissario un esperimento di conciliazione ai sensi dell’art. 29 della legge 1766/1927 al quale hanno aderito le parti, che hanno poi sottoscritto, il 19 luglio 2004, una conciliazione omologata dal Commissario il 22 settembre 2004 dalla quale risulta che “il terreno fosse divenuto allodiale”; i Battista hanno poi acquistato il terreno oggetto del contenzioso dal Comune di Frascati e, con provvedimento del 5 aprile 2006, il Commissario ha dichiarato cessata la materia del contendere.

2. La sentenza n. 75/2017 è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Roma, sezione usi civici, con la sentenza n. 5003/2019 ha rigettato l’impugnazione.

La Corte d’appello osserva che non è contestato che originariamente il lotto fosse gravato di uso civico e che per effetto della conciliazione il lotto medesimo sia divenuto allodiale; la circostanza che alla conciliazione non abbia preso parte [OSCURATO:PERSONA], portatrice di un proprio interesse confliggente con l’uso civico, non rileva ad avviso della Corte in ordine alla perdita della qualità demaniale del bene, anche se tale perdita sia l’effetto di una conciliazione non raggiunta nei confronti di tutti i controinteressati all’uso civico.

Il fatto poi che il primo processo sia stato chiuso con declaratoria di cessazione della materia del contendere non rileva in quanto vanno considerati i presupposti anche di carattere sostanziale che hanno determinato il provvedimento, ossia nel caso in esame la conciliazione che ha comportato il venire meno dell’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.

La Corte ha poi concluso che [OSCURATO:PERSONA] fa valere diritti relativamente a un bene ormai non più demaniale, chiedendo che ne sia riaccertata la natura demaniale, così che la sua domanda andava respinta.

3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con distinti atti di controricorso da un lato il Comune di Frascati, che anzitutto eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse, e dall’altro lato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Memoria è stata depositata sia dal controricorrente Comune di Frascati che dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo contesta violazione dell’art. 9 della legge 1766/1927, che ha convertito il regio decreto 751/1924: la disposizione invocata legittima a proporre azione di accertamento e liquidazione degli usi civici gli occupanti delle terre, purché vi abbiano apportato sostanziali e permanenti migliorie, la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni e l’occupazione duri almeno da dieci anni; nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano in possesso dei predetti requisiti, in quanto non avevano apportato alcuna miglioria che invece era stata apportata dal padre e dalla madre della ricorrente e, per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA], era insussistente anche il requisito dell’occupazione ultradecennale. 2) Il secondo motivo contesta violazione dell’art. 102 c.p.c.: al momento dell’instaurazione del primo processo, i genitori della ricorrente erano contraddittori necessari, in quanto occupanti i terreni gravati da usi civici per i quali veniva richiesta la liquidazione, come emergeva dalla documentazione in possesso del Comune di Frascati, che aveva ricevuto le domande di concessione in sanatoria dei fabbricati costruiti abusivamente avanzate dai genitori della ricorrente.

Il ricorso pone la questione dell’efficacia del riconoscimento della natura allodiale di terreni compiuto dal Comune in una conciliazione omologata da un Commissario, conciliazione sulla cui base è stato concluso un contratto di compravendita dei medesimi terreni, nei confronti di soggetti che si affermino occupanti dei terreni medesimi e che, rimasti estranei al giudizio nel quale è stata raggiunta la conciliazione, si affermino legittimati a proporre azione di nullità del contratto di compravendita dei terreni. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che per le questioni poste dai motivi si renda opportuna la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1990/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via dei Platani 102, Roma; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ANTONELLAe [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] del Carretto 18, Roma; -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ROMA n. 5003/2019,depositata i l 19/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso del 6 febbraio 2017 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto innanzi al Commissario per gli usi civici del Lazio il Comune di Frascati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di accertare la nullità della compravendita intervenuta il 24 novembre 2004 tra il Comune, quale venditore, e gli altri convenuti, quali acquirenti, e avente ad oggetto un terreno sito in Roma, in quanto posto in essere in violazione dell’art. 9 della legge 1766/1927 e dell’art. 102 c.p.c., e conseguentemente dichiarare senza effetto il trasferimento di proprietà in capo agli acquirenti e dichiarare la proprietà dei terreni in capo al Comune di Frascati. Con sentenza 2 ottobre 2017, n. 75, il Commissario per gli usi civici dichiarava il ricorso inammissibile, affermando che la questione posta dal ricorso è coperta da giudicato, considerato il provvedimento n. 331/2006 con cui il medesimo Commissario, in relazione ai terreni oggetto del processo, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, attesa la conciliazione intervenuta tra le parti. I convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano promosso due distinti giudizi davanti al Commissario, aventi ad oggetto il riconoscimento della natura privata del terreno; in pendenza di tali giudizi, era stato promosso dal Commissario un esperimento di conciliazione ai sensi dell’art. 29 della legge 1766/1927 al quale hanno aderito le parti, che hanno poi sottoscritto, il 19 luglio 2004, una conciliazione omologata dal Commissario il 22 settembre 2004 dalla quale risulta che “il terreno fosse divenuto allodiale”; i Battista hanno poi acquistato il terreno oggetto del contenzioso dal Comune di Frascati e, con provvedimento del 5 aprile 2006, il Commissario ha dichiarato cessata la materia del contendere. 2. La sentenza n. 75/2017 è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Roma, sezione usi civici, con la sentenza n. 5003/2019 ha rigettato l’impugnazione. La Corte d’appello osserva che non è contestato che originariamente il lotto fosse gravato di uso civico e che per effetto della conciliazione il lotto medesimo sia divenuto allodiale; la circostanza che alla conciliazione non abbia preso parte [OSCURATO:PERSONA], portatrice di un proprio interesse confliggente con l’uso civico, non rileva ad avviso della Corte in ordine alla perdita della qualità demaniale del bene, anche se tale perdita sia l’effetto di una conciliazione non raggiunta nei confronti di tutti i controinteressati all’uso civico. Il fatto poi che il primo processo sia stato chiuso con declaratoria di cessazione della materia del contendere non rileva in quanto vanno considerati i presupposti anche di carattere sostanziale che hanno determinato il provvedimento, ossia nel caso in esame la conciliazione che ha comportato il venire meno dell’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. La Corte ha poi concluso che [OSCURATO:PERSONA] fa valere diritti relativamente a un bene ormai non più demaniale, chiedendo che ne sia riaccertata la natura demaniale, così che la sua domanda andava respinta. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con distinti atti di controricorso da un lato il Comune di Frascati, che anzitutto eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse, e dall’altro lato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata sia dal controricorrente Comune di Frascati che dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo contesta violazione dell’art. 9 della legge 1766/1927, che ha convertito il regio decreto 751/1924: la disposizione invocata legittima a proporre azione di accertamento e liquidazione degli usi civici gli occupanti delle terre, purché vi abbiano apportato sostanziali e permanenti migliorie, la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni e l’occupazione duri almeno da dieci anni; nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano in possesso dei predetti requisiti, in quanto non avevano apportato alcuna miglioria che invece era stata apportata dal padre e dalla madre della ricorrente e, per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA], era insussistente anche il requisito dell’occupazione ultradecennale. 2) Il secondo motivo contesta violazione dell’art. 102 c.p.c.: al momento dell’instaurazione del primo processo, i genitori della ricorrente erano contraddittori necessari, in quanto occupanti i terreni gravati da usi civici per i quali veniva richiesta la liquidazione, come emergeva dalla documentazione in possesso del Comune di Frascati, che aveva ricevuto le domande di concessione in sanatoria dei fabbricati costruiti abusivamente avanzate dai genitori della ricorrente. Il ricorso pone la questione dell’efficacia del riconoscimento della natura allodiale di terreni compiuto dal Comune in una conciliazione omologata da un Commissario, conciliazione sulla cui base è stato concluso un contratto di compravendita dei medesimi terreni, nei confronti di soggetti che si affermino occupanti dei terreni medesimi e che, rimasti estranei al giudizio nel quale è stata raggiunta la conciliazione, si affermino legittimati a proporre azione di nullità del contratto di compravendita dei terreni. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che per le questioni poste dai motivi si renda opportuna la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza
Sentenza Cassazione n. 05729/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris