CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 19198/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20780/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio di questi, alla via Cassiodoro 1/a, come da procura a margine del ricorso – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, - - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. 14, n. 404/14/13, depositata in data 29 maggio 2013. F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 20780/2014 Numero sezionale 1595/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglioNumero di raccolta generale 19198/2022 del 4 maggio Data pubblicazione 14/06/2022 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] venivano notificati cinque avvisi relativo al periodo di imposta 2000-2004, con i quali veniva accertato reddito sulla scorta di operazioni societarie (particolarmente di due atti di acquisto di quote datati 23/7/2003 uno per € 2.805.000,00, di cui € 1.150.000,00 pagati il 15 novembre e due gruppi di cambiali da 827.800,16 ciascuno con scadenza rispettivamente giugno e novembre 2004 ; l’altro per € 729.597,52. Il contribuente impugnava gli atti eccependo l’incompetenza territoriale della sede dell’Agenzia accertante e nel merito di non aver sopportato il costo in quanto l’acquisto sarebbe avvenuto per conto di terzi. 2. La CTP accoglieva il ricorso rilevando l’eccepita incompetenza territoriale, e quindi l’Agenzia ricorreva in appello. L’adìta CTR accoglieva il ricorso ritenendo la competenza della sede accertante e nel merito che il contribuente non avesse assolto all’onere probatorio su di lui gravante, in particolare non avendo dimostrato di aver agito in nome e per conto altrui; di non aver esibito l’atto di cessione al terzo; di essere la movimentazione finanziaria esibita successiva al 2005 e per importi non corrispondenti. Traeva poi il giudice d’appello dall’assenza dell’appellato ulteriore motivo che rafforzava la valenza delle argomentazioni dell’appellante; 3. Il contribuente pertanto propone ricorso in cassazione, affidato a cinque motivi, cui resiste l’Agenzia con controricorso; in vista dell’udienza il ricorrente depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art.36, d. lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, in relazione all’art.360, 1° comma, F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 20780/2014 Numero sezionale 1595/2022 num.4, cod. proc. civ. Sostiene infatti il ricorrente che il Numero di raccolta generale 19198/2022Data pubblicazione 14/06/2022 giudice d’appello abbia basato la decisione su elementi (sopra indicati) che non esauriscono il thema decidendum, per cui la motivazione era da ritenersi meramente apparente, in quanto lo stesso avrebbe respinto le eccezioni della parte ricorrente ma senza vagliare la fondatezza della domanda (la ripresa a tassazione); 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’errata applicazione dell’art.2729 c.c. in relazione all’art.360, n.3, cod.proc.civ; Osserva in proposito lo stesso come le circostanze allegate dalla CTR a suffragio della fondatezza dell’accertamento non avrebbero i requisiti di cui alla norma citata, poiché la collocazione temporale delle movimentazioni finanziarie non rileverebbe, e così la mancata acquisizione agli atti dell’atto di cessione, proprio perché elementi non attinenti al fondamento della ripresa a tassazione, ma alla prova dei fatti impeditivi allegati dal ricorrente. 3. Con il terzo motivo esso denuncia omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art.360, n.5, cod. proc. civ. In particolare il giudice d’appello avrebbe trascurato che il ricorrente aveva dedotto di non aver pagato le quote, bensì di aver consegnato delle cambiali poi non onorate da lui, ma dall’avallante Vecchio, come dimostrato dai sei assegni emessi dallo stesso e dalle stesse cambiali, tutti prodotti come il precetto cambiario. 4. Con il quarto motivo si censura la sentenza d’appello laddove non coglie il sillogismo logico, dedotto nei propri atti dal Pellicori, secondo cui se la scrittura è vera e coincide con gli atti pubblici e l’attestazione secondo cui il Pellicori agiva per il Vecchio, allora è provato che lo stesso non ebbe incrementi patrimoniali, agiva per conto di terzi e i denari furono versati da terzi, come dimostrato dalle produzioni. F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 20780/2014 Numero sezionale 1595/2022 L’omissione di tutti tali dati determina ad avviso del Numero di raccolta generale 19198/2022Data pubblicazione 14/06/2022 ricorrente il vizio denunciato. 5. Con l’ultimo motivo si denuncia violazione dell’art.116 cod. proc. civ. e dell’art.33 d. lgs. n.546/1992, in relazione all’art.360, n.4, cod. proc. civ., per aver tratto la CTR argomento dall’assenza del controricorrente dall’udienza, quando essa stessa dava atto che la causa seguiva il procedimento camerale. 6. L’Agenzia controricorrente ritiene il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, e comunque infondato visto che la CTR ha rilevato l’inversione dell’onere della prova e l’inconsistenza di quanto giustificato dal contribuente; il secondo motivo poi sarebbe vago e non considera come la motivazione sia basata sul presupposto di cui all’art.38 d. P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.600; i motivi terzo e quarto sarebbero infondati perché, a parte la mancata riproduzione della documentazione richiamata, la CTR non ha affatto trascurato gli elementi documentali invocati, ma semplicemente li ha ritenuti insufficienti, per cui la richiesta è quella di un inammissibile riesame nel merito; mentre il quinto motivo sarebbe infondato perché la CTR avrebbe inteso valorizzare proprio la mancata richiesta di fissazione della pubblica udienza. 7. Il primo motivo è infondato. Invero in virtù dell’art.38 del d.P.R. n. 600/1973 l’Agenzia può provare la capacità contributiva sulla base delle spese di qualsiasi genere effettuate nel periodo d’imposta; spetta poi al contribuente dimostrare come le stesse siano in realtà attribuibili ad un finanziamento ricevuto, od affrontate con redditi esenti o, al limite, non effettivamente sostenute. Infatti “in tema di accertamento in rettifica sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 20780/2014 Numero sezionale 1595/2022 degli indici previsti dai decreti ministeriali (redditometro), Numero di raccolta generale 19198/2022Data pubblicazione 14/06/2022 dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori - indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore” (Cass. 27/02/2020, n.5340). Dunque il giudice d’appello, constatato il fatto dell’omissione relativa all’acquisto delle quote sociali, rilevante spesa costituita da un fatto in sé storicamente non contestato, ha rettamente ritenuto che spettasse appunto al contribuente provare, come ha tentato, di non aver sostenuto la stessa. Non è dunque fondata la critica di non aver verificato la fondatezza della pretesa, dal momento che la stessa era insita nella dimostrazione dell’avvenuto acquisto delle partecipazioni (oltre che di altri atti non più oggetto di giudizio), per cui non risulta affatto apparente la motivazione della sentenza sul punto. 8. Quanto al secondo motivo, lo stesso appare affetto da estrema genericità, laddove si afferma che la posteriorità (al 2005) dei movimenti finanziari e la non corresponsione degli stessi alla spesa (evidentemente quella affrontata per l’acquisto delle quote) rendono inidonea la documentazione a fondare la presunzione di maggior reddito (o meglio a non smentire quella fondata sulle spese sostenute). E ancor più il motivo è infondato laddove ritiene il ricorrente che la mancata produzione delle cessioni delle quote da sé a Cafid sarebbe irrilevante, posto che si è già precisato come invece incombeva proprio al contribuente la prova del fatto impeditivo, laddove quella del fatto costitutivo era assolta dall’ufficio a mezzo degli atti di acquisto in sé incontestati. F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 20780/2014 Numero sezionale 1595/2022 9. i motivi terzo e quarto, da trattarsi congiuntamente per la Numero di raccolta generale 19198/2022Data pubblicazione 14/06/2022 loro evidente connessione, sono inammissibili. Appare infatti evidente come la CTR non abbia omesso di considerare alcuno degli elementi portati dal contribuente: non i titoli cambiari avendo espressamente preso in esame il fatto che l’ufficio aveva dedotto dal totale della spesa € 827.800,62 proprio in relazione alla prova di titoli cambiari in scadenza nel 2004 (sono proprio quelli oggetto di precetto cambiario, cfr. pag. 14 del ricorso); non le movimentazioni finanziarie esibite per le quali ha come visto sopra dedotto la non decisività delle stesse essendo cronologicamente e quantitativamente incongruenti, ed ha finalmente sottolineato la mancata prova dell’avere il Pellicori agito per conto di terzi, così ritenendo insufficienti gli elementi portati, in particolare la dichiarazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che infatti costituirebbe al più un elemento meramente indiziario liberamente valutabile dal giudice e da sé solo irrilevante, e rimarcando la mancata produzione degli atti di cessione delle quote a Cafid. Tantomeno appare fondata la critica per non aver la CTR considerato che per un “sillogismo logico” se la scrittura di acquisto delle quote è vera essa riguarda l’attestazione che il Pellicori agiva per Vecchio (poi Cafid), per cui sarebbe provato che il contribuente non ebbe incrementi, agiva per terzi e terzi pagarono. Se la censura ha ad oggetto la mancata considerazione secondo cui, nell’ambito della scrittura del 2003, si afferma che “il sig. [OSCURATO:PERSONA] dichiara sin d’ora di non avere nulla a pretendere dal sig. [OSCURATO:PERSONA] per la cessione che andrà a fare in favore dello stesso per le predette quote societarie”, anche sul punto la CTR ha preso posizione affermando che il contribuente non ha potuto provare l’avvenuta cessione da sé a terzi. Mentre circa le ulteriori prove valga quanto detto al punto precedente. F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 20780/2014 Esclusa quindi un’omissione ai sensi dell’art.360, n.5, cod. Numero sezionale 1595/2022Numero di raccolta generale 19198/2022 proc. civ., emerge all’evidenza che i motivi in commento Data pubblicazione 14/06/2022 hanno ad oggetto una richiesta di revisione dell’accertamento di fatto operato dal secondo giudice, come tale inammissibile in questa sede. 10. Circa infine il quinto motivo, è evidente che lo stesso è basato sulla considerazione relativa al mancato esercizio della facoltà di chiedere la fissazione dell’udienza di discussione, come reso palese dall’osservazione per cui “la mancata presentazione del contribuente all’udienza odierna (pur essendogliene garantita la facoltà in quanto oggetto di un suo diritto processuale)” e dall’osservazione per cui egli intervenendo avrebbe potuto produrre documenti a completamento. In ogni caso si tratta di una motivazione ad abundantiam di fatto non incidente sulla ratio decidendi. Per cui tale motivo risulta del tutto irrilevante. 11. Il ricorso va dunque respinto. 12. Va disposta la condanna del ricorrente soccombente, alla refusione in favore della controricorrente delle spese liquidate come in dispositivo. 13. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 6.900,00 oltre alle spese prenotate a debito. F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 20780/2014 Numero sezionale 1595/2022 Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali Numero di raccolta generale 19198/2022per dichiarare Data pubblicazione 14/06/2022 l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 4 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b