CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35303/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16093/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 337, 582 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso nonché le conclusioni della parte civile; Considerato che il primo motivo si risolve in una rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità, sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori in ordine all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. con particolare riguardo alle modalità della condotta tenuta dall'imputato (vedi pag. 7 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, concernente il vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio, si palesa generico oltre che privo di specificità alla luce della motivazione della Corte d'appello logica, coerente e puntuale quale si evince dal provvedimento impugnato, che ha evidenziato la congruità della pena, computata tenuto conto della gravità della condotta e dell'aumento previsto per la continuazione con il reato di cui all'art. 582 cod. pen. (v. p. 7 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile, poiché essa è dovuta purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa non attribuibile a memoria depositata nell'ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così