CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 11749/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di resistenza, lesioni e danneggiamento aggravato, per mancanza dell'elemento soggettivo, non é consentito in sede di legittimità perché solo formalmente deduce l'erronea applicazione della legge, mentre in realtà, propone una lettura alternativa del fatto; considerato, inoltre, che i motivi dedotti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 1 in relazione allo stato di alterazione, volontariamente provocato, che non incide sull'imputabilità né esclude il dolo, la cui sussistenza è stata correttamente desunta dall'analisi della condotta oppositiva e delle mirate azioni violente nei confronti degli operanti e pag. 2 in relazione alla ritenuta recidiva e al diniego delle attenuanti generiche, giustificate dalla valutazione delle caratteristiche delle condotte, dalla pluralità dei reati commessi nello stesso contesto e dalla carica violenta, ritenute espressive di consolidata e accresciuta pericolosità in rapporto ai precedenti plurimi e specifici fondanti la contestata recidiva); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere/ stensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] lo Giorgi idelbo DfrEPOS7ATO