Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 25633/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 2 dicembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Biella, in data 18 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a due episodi di truffa.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, oltre all'evidente genericità, risulta manifestamente infondato, avendo il secondo giudice ampiamente evidenziato a pagina 4 come i delitti in esame fossero caratterizzati da una maggiore abilità delinquenziale, e dunque disvalore, proprio alla luce dei numerosi precedenti penali, peraltro anche per reati della stessa indole, e dimostrassero l'assoluta indifferenza del prevenuto rispetto alle precedenti condanne; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 2 dicembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Biella, in data 18 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a due episodi di truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, oltre all'evidente genericità, risulta manifestamente infondato, avendo il secondo giudice ampiamente evidenziato a pagina 4 come i delitti in esame fossero caratterizzati da una maggiore abilità delinquenziale, e dunque disvalore, proprio alla luce dei numerosi precedenti penali, peraltro anche per reati della stessa indole, e dimostrassero l'assoluta indifferenza del prevenuto rispetto alle precedenti condanne; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 25633/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris