CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 agosto 2024
Cassazione n. 44628/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e i motivi nuovi del difensore trasmessi in data 9 agosto 2024 con cui insiste nell'accoglimento dei motivi in ordine alla ritenuta aggravate di cui all'art. 80 comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi con cui si censura l'aggravante dell'ingente quantità anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha preso atto (pag. 7) del determinante dato qualitativo e quantitativo afferente allo stupefacente (34.349 D.S.M.), ritenuto tale da non far sorgere dubbi in ordine alla consapevolezza della detenzione dell'ingente quantità dello stupefacente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/1