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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26691/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 48-480 cod. pen., commesso il 3 febbraio 2015.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: su esclusione art. 131-bis cod. pen. e diniego sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso non è inammissibile, tenuto conto della estrema genericità e assertività della motivazione svolta dalla Corte di appello sui presupposti dell'art. 131-bis cod. pen., e del conseguente disallineamento della decisione rispetto alle linee guida sull'art. 131-bis cod. pen. tracciate dalle Sezioni Unite Tushaj e Ubaldi (sentenze n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 e n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064).

Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, non risultando periodi di sospensione, il termine massimo di prescrizione del reato è decorso in data 3 agosto 2022.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 48-480 cod. pen., commesso il 3 febbraio 2015. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: su esclusione art. 131-bis cod. pen. e diniego sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso non è inammissibile, tenuto conto della estrema genericità e assertività della motivazione svolta dalla Corte di appello sui presupposti dell'art. 131-bis cod. pen., e del conseguente disallineamento della decisione rispetto alle linee guida sull'art. 131-bis cod. pen. tracciate dalle Sezioni Unite Tushaj e Ubaldi (sentenze n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 e n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064). Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, non risultando periodi di sospensione, il termine massimo di prescrizione del reato è decorso in data 3 agosto 2022. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deci
Sentenza Cassazione n. 26691/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris