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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10652/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso n. 10602 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in SICILIA - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].MCVA-1Benveng4 ed elettivamente domiciliata in Roma, al corso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 229, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore in data 23.6.2022. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a resp. linn. - [OSCURATO:PARTITA_IVA]- in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 583 - 6.5/5.10.2016, udita la relazione nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con deliberazioni n. 65/2004 e n. 12/2005 del consiglio comunale il Comune di [OSCURATO:PERSONA] approvava l'esecuzione di un "programma costruttivo per la realizzazione di n. 12 alloggi" in zona "C2 ES" del territorio comunale sulla base di un progetto presentato dalla "[OSCURATO:PERSONA]" società cooperativa edilizia a resp. lim.; contestualmente dichiarava l'intervento di pubblica utilità ed assegnava alla cooperativa porzione del terreno (in catasto terreni del comune di [OSCURATO:PERSONA] al foglio n. 4, particella n. 222) dell' "[OSCURATO:PERSONA] in Sicilia".

2. L' "[OSCURATO:PERSONA] in Sicilia" non accettava l'indennità provvisoria di espropriazione quantificata in euro 6.019,51.

3. In data 21.6.2006 veniva emanato il decreto di espropriazione in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e nondimeno l'autorità competente non provvedeva alla determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione.

4. Con atto in data 22.7.2010 l'"[OSCURATO:PERSONA] in Sicilia" citava a comparire dinanzi alla Corte d'Appello di Messina il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la cooperativa edilizia "[OSCURATO:PERSONA]".

Chiedeva accertarsi il suo diritto alla determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione alla stregua della natura edificatoria del terreno parzialmente espropriato, in aderenza al valore di mercato degli immobili aventi le stesse /4 2 caratteristiche e ubicati nella medesima zona, sulla base del criterio della differenza di valore.

Chiedeva quindi condannarsi in solido i convenuti al pagamento dell'indennità definitiva di espropriazione, con gli interessi maturati e maturandi, nonché al pagamento - con distrazione - delle spese di lite.

5. Si costituiva il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Instava per il rigetto dell'avversa domanda.

Si costituiva la "[OSCURATO:PERSONA]" cooperativa edilizia a resp. lim.

Instava, tra l'altro, per il rigetto della domanda attorea.

6. Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, acquisita la relazione integrativa, con sentenza n. 583/2016 la Corte d'Appello di Messina determinava, in aderenza alle conclusioni dell'ausiliario d'ufficio - che aveva dettagliatamente indicato i criteri ai quali si era uniformato ed esaurientemente replicato alle osservazioni delle parti (cfr. sentenza impugnata, pag. 2) - in euro 36.712,50 l'indennità di espropriazione e condannava in solido i convenuti al relativo pagamento, con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo; condannava in solido i convenuti al pagamento delle spese di lite - liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori - e di c.t.u.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l' "[OSCURATO:PERSONA] in Sicilia"; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

La "[OSCURATO:PERSONA]" cooperativa edilizia a resp. lim. non ha svolto difese.

8. La ricorrente ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 42 Cost. e dell'art. 834 cod. civ., la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 37, 1° co. e 2° co., del d.P.R. n. 327/2001, come modificato dall'art. 89, 2° co., della legge n. 244/2007; la nullità della sentenza per omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Premette che il proprio consulente ha determinato in euro 80,00 al mq. il valore della porzione di terreno espropriata.

Indi deduce che la Corte di Messina, senza alcun riferimento ai rilievi critici all'uopo formalizzati, ha recepito tout court e del tutto acriticamente le conclusioni del nominato consulente d'ufficio, il quale ha determinato in sede di relazione integrativa in euro 55,00 al mq. il valore della porzione di terreno espropriata.

Deduce inoltre che in una controversia del tutto analoga, concernente la medesima procedura di espropriazione e riguardante fondi confinanti con quello di sua proprietà, la stessa sezione della Corte di Messina ha liquidato in euro 90,00 al mq. il valore dei terreni espropriati.

10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., dell'art. 24 della legge n. 794/1942, dell'art. 13, 6° co., della legge n. 247/2012 e del d.m. n. 55/2014; il difetto di motivazione.

Premette che innanzi alla Corte di Messina ha depositato, unitamente alla memoria di replica, nota-spese, ove i compensi sono stati determinati secondo i medi tariffari.Indi deduce che la corte d'appello senza alcuna motivazione non ha tenuto conto della nota-spese e ha liquidato le spese in violazione dei minimi tariffari.

Deduce segnatamente che pur con riferimento allo scaglione tariffario compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00 il compenso minimo sarebbe stato pari ad euro 5.338,00.

11. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto.

12. Il primo mezzo di impugnazione non è debitamente specifico ed "autosufficiente", non si conforma, cioè, alle prefigurazioni del n. 4 e del n. 6 del 1° co. dell'art. 366 cod. proc. civ.

E tanto, ben vero, pur alla luce del recente arresto delle sezioni unite di questa Corte, alla cui stregua il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza C.E.D.U.

Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 18.3.2022, n. 8950).

Ebbene, la ricorrente non ha in alcun modo, né nel corpo del motivo in disamina né nella narrativa del ricorso, fornito rappresentazione dei passaggi essenziali della relazione di c.t.u. a firma dell'ingegner Benecchi, dei passaggi essenziali dei rilievi critici formulati, per il tramite del proprio consulente, 4 _ 4 5 avverso la relazione di c.t.u. e dei passaggi essenziali del supplemento di relazione, depositato nel 2013 (cfr. ricorso, pag. 15), che, a seguito dei rilievi dell'ausiliario di parte, l'ausiliario d'ufficio ebbe a depositare.

13. A fronte del riscontrato difetto di specificità ed "autosufficienza" è destinata, evidentemente, non esplicar valenza la deduzione dell' "Opera" ricorrente secondo cui alla procedura espropriativa che ha interessato in parte il suo terreno, non si applica la detrazione del 25%, siccome (deduce la ricorrente) siffatta detrazione non trova applicazione nel caso - come quello di specie - in cui il procedimento ablatorio è stato adottato per la realizzazione di un semplice programma di edilizia convenzionata (cfr. ricorso, pag. 13).

14. In ogni caso, inevitabili sono i rilievi che seguono.

15. In primo luogo, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte (è il caso de quo: cfr. sentenza impugnata, pag. 2) - esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. Cass. (ord.) 2.2.2015, n. 1815; Cass. 3.4.2007, n. 8355; Cass. (ord.) 9.4.2021, n. 9483).

Su tale scorta invano la ricorrente prospetta che la Corte messinese con una generica clausola di stile si è riportata alle conclusioni cui era pervenuto l'ausiliario d'ufficio (cfr. ricorso, pag. 16).

16. In secondo luogo, questo Giudice spiega da tempo risalente che la sentenza emessa in un giudizio in cui una delle parti sia diversa, anche se la questione giuridica risolta sia identica, non può spiegare autorità di "cosa giudicata" in un altro giudizio in cui la stessa questione venga riproposta ma costituisce un "precedente" non vincolante (cfr. Cass. 6.9.1976, n. 3103).

In questi termini, al più, il "precedente" può assurgere ad elemento "istruttorio" affidato alla libera valutazione del giudice ed il cui omesso vaglio per nulla è censurabile in sede di legittimità (cfr. al riguardo Cass. 1.3.2022, n. 6774.

Cfr. altresì Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415, secondo cui l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie).

17. Il secondo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

18. Si rileva, da un lato, che la ricorrente ha fornito riscontro specifico ed "autosufficiente" del deposito della nota-spese (cfr. ricorso, pagg. 16 - 17).

Si rileva, dall'altro, che l'impugnato dictum, allorché ha atteso alla solidale condanna dei convenuti al rimborso in favore dell'opponente-attrice delle spese - nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori - non ha fatto menzione alcuna della nota -spese depositata (cfr. sentenza impugnata, pagg. 2 - 3).

19. Sovvengono quindi gli insegnamenti di questa Corte.

Ovvero, in primo luogo, l'insegnamento a tenor del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di 4.» dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942 (cfr. Cass. sez. lav. 5.4.2017, n. 8824, Cass.14.10.2015, n. 20604).

Ovvero, in secondo luogo, l'insegnamento a tenor del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (cfr. Cass. 9.10.2015, n. 20289; Cass. 4.7.2011, n. 14542).

20. In questi termini si evidenzia quanto segue.

Da un lato, si delinea il difetto di motivazione che l' "Opera" ricorrente ha denunciato e nella rubrica e nel corpo del secondo mezzo.

Dall'altro, si delinea la falsa applicazione, segnatamente, del d.m. n. 55/2014.

21. Più esattamente, a tal ultimo riguardo, pur a mente del criterio del "decisum" (cfr. Cass. sez. un. 11.9.2007, n. 19014), si configura, in relazione allo scaglione di riferimento, compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52,000,00, la violazione dei "minimi" tariffari, anche a tener conto delle diminuzioni massime, ex art. 4, 1° co., del d.m. n. 55/2014, dei valori medi di cui al prospetto n. 12- "giudizi innanzi alla corte d'appello" - applicabile nella specie.

Difatti, i "minimi" sono pari ad euro 980,00 per la "fase di studio della controversia", ad euro 675,00 per la "fase introduttiva del giudizio", ad euro 2.030,00 per la "fase istruttoria e/o di trattazione" e ad euro 1.652,50 per la "fase decisionale".

Dunque, nel complesso, il "minimo" è pari ad euro 5.337,50.

Viceversa, la Corte di Messina ha liquidato, per compensi, la minor somma di euro 2.000,00, oltre i.v.a. e c.p.a.

22. In accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 583 - 6.5/5.10.2016 va cassata con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

23. In dipendenza del parziale buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit. 45( P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa, in relazione al medesimo motivo, la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 583 - 6.5/5.10.2016 e rinvia alla stessa corte d'appello in diversa composizione/ anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 10602 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in SICILIA - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].MCVA-1Benveng4 ed elettivamente domiciliata in Roma, al corso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 229, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore in data 23.6.2022. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a resp. linn. - [OSCURATO:PARTITA_IVA]- in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 583 - 6.5/5.10.2016, udita la relazione nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con deliberazioni n. 65/2004 e n. 12/2005 del consiglio comunale il Comune di [OSCURATO:PERSONA] approvava l'esecuzione di un "programma costruttivo per la realizzazione di n. 12 alloggi" in zona "C2 ES" del territorio comunale sulla base di un progetto presentato dalla "[OSCURATO:PERSONA]" società cooperativa edilizia a resp. lim.; contestualmente dichiarava l'intervento di pubblica utilità ed assegnava alla cooperativa porzione del terreno (in catasto terreni del comune di [OSCURATO:PERSONA] al foglio n. 4, particella n. 222) dell' "[OSCURATO:PERSONA] in Sicilia". 2. L' "[OSCURATO:PERSONA] in Sicilia" non accettava l'indennità provvisoria di espropriazione quantificata in euro 6.019,51. 3. In data 21.6.2006 veniva emanato il decreto di espropriazione in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e nondimeno l'autorità competente non provvedeva alla determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione. 4. Con atto in data 22.7.2010 l'"[OSCURATO:PERSONA] in Sicilia" citava a comparire dinanzi alla Corte d'Appello di Messina il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la cooperativa edilizia "[OSCURATO:PERSONA]". Chiedeva accertarsi il suo diritto alla determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione alla stregua della natura edificatoria del terreno parzialmente espropriato, in aderenza al valore di mercato degli immobili aventi le stesse /4 2 caratteristiche e ubicati nella medesima zona, sulla base del criterio della differenza di valore. Chiedeva quindi condannarsi in solido i convenuti al pagamento dell'indennità definitiva di espropriazione, con gli interessi maturati e maturandi, nonché al pagamento - con distrazione - delle spese di lite. 5. Si costituiva il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Instava per il rigetto dell'avversa domanda. Si costituiva la "[OSCURATO:PERSONA]" cooperativa edilizia a resp. lim. Instava, tra l'altro, per il rigetto della domanda attorea. 6. Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, acquisita la relazione integrativa, con sentenza n. 583/2016 la Corte d'Appello di Messina determinava, in aderenza alle conclusioni dell'ausiliario d'ufficio - che aveva dettagliatamente indicato i criteri ai quali si era uniformato ed esaurientemente replicato alle osservazioni delle parti (cfr. sentenza impugnata, pag. 2) - in euro 36.712,50 l'indennità di espropriazione e condannava in solido i convenuti al relativo pagamento, con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo; condannava in solido i convenuti al pagamento delle spese di lite - liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori - e di c.t.u. 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l' "[OSCURATO:PERSONA] in Sicilia"; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. La "[OSCURATO:PERSONA]" cooperativa edilizia a resp. lim. non ha svolto difese. 8. La ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 42 Cost. e dell'art. 834 cod. civ., la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 37, 1° co. e 2° co., del d.P.R. n. 327/2001, come modificato dall'art. 89, 2° co., della legge n. 244/2007; la nullità della sentenza per omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Premette che il proprio consulente ha determinato in euro 80,00 al mq. il valore della porzione di terreno espropriata. Indi deduce che la Corte di Messina, senza alcun riferimento ai rilievi critici all'uopo formalizzati, ha recepito tout court e del tutto acriticamente le conclusioni del nominato consulente d'ufficio, il quale ha determinato in sede di relazione integrativa in euro 55,00 al mq. il valore della porzione di terreno espropriata. Deduce inoltre che in una controversia del tutto analoga, concernente la medesima procedura di espropriazione e riguardante fondi confinanti con quello di sua proprietà, la stessa sezione della Corte di Messina ha liquidato in euro 90,00 al mq. il valore dei terreni espropriati. 10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., dell'art. 24 della legge n. 794/1942, dell'art. 13, 6° co., della legge n. 247/2012 e del d.m. n. 55/2014; il difetto di motivazione. Premette che innanzi alla Corte di Messina ha depositato, unitamente alla memoria di replica, nota-spese, ove i compensi sono stati determinati secondo i medi tariffari.Indi deduce che la corte d'appello senza alcuna motivazione non ha tenuto conto della nota-spese e ha liquidato le spese in violazione dei minimi tariffari. Deduce segnatamente che pur con riferimento allo scaglione tariffario compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00 il compenso minimo sarebbe stato pari ad euro 5.338,00. 11. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto. 12. Il primo mezzo di impugnazione non è debitamente specifico ed "autosufficiente", non si conforma, cioè, alle prefigurazioni del n. 4 e del n. 6 del 1° co. dell'art. 366 cod. proc. civ. E tanto, ben vero, pur alla luce del recente arresto delle sezioni unite di questa Corte, alla cui stregua il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza C.E.D.U. Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 18.3.2022, n. 8950). Ebbene, la ricorrente non ha in alcun modo, né nel corpo del motivo in disamina né nella narrativa del ricorso, fornito rappresentazione dei passaggi essenziali della relazione di c.t.u. a firma dell'ingegner Benecchi, dei passaggi essenziali dei rilievi critici formulati, per il tramite del proprio consulente, 4 _ 4 5 avverso la relazione di c.t.u. e dei passaggi essenziali del supplemento di relazione, depositato nel 2013 (cfr. ricorso, pag. 15), che, a seguito dei rilievi dell'ausiliario di parte, l'ausiliario d'ufficio ebbe a depositare. 13. A fronte del riscontrato difetto di specificità ed "autosufficienza" è destinata, evidentemente, non esplicar valenza la deduzione dell' "Opera" ricorrente secondo cui alla procedura espropriativa che ha interessato in parte il suo terreno, non si applica la detrazione del 25%, siccome (deduce la ricorrente) siffatta detrazione non trova applicazione nel caso - come quello di specie - in cui il procedimento ablatorio è stato adottato per la realizzazione di un semplice programma di edilizia convenzionata (cfr. ricorso, pag. 13). 14. In ogni caso, inevitabili sono i rilievi che seguono. 15. In primo luogo, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte (è il caso de quo: cfr. sentenza impugnata, pag. 2) - esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. Cass. (ord.) 2.2.2015, n. 1815; Cass. 3.4.2007, n. 8355; Cass. (ord.) 9.4.2021, n. 9483). Su tale scorta invano la ricorrente prospetta che la Corte messinese con una generica clausola di stile si è riportata alle conclusioni cui era pervenuto l'ausiliario d'ufficio (cfr. ricorso, pag. 16). 16. In secondo luogo, questo Giudice spiega da tempo risalente che la sentenza emessa in un giudizio in cui una delle parti sia diversa, anche se la questione giuridica risolta sia identica, non può spiegare autorità di "cosa giudicata" in un altro giudizio in cui la stessa questione venga riproposta ma costituisce un "precedente" non vincolante (cfr. Cass. 6.9.1976, n. 3103). In questi termini, al più, il "precedente" può assurgere ad elemento "istruttorio" affidato alla libera valutazione del giudice ed il cui omesso vaglio per nulla è censurabile in sede di legittimità (cfr. al riguardo Cass. 1.3.2022, n. 6774. Cfr. altresì Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415, secondo cui l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie). 17. Il secondo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 18. Si rileva, da un lato, che la ricorrente ha fornito riscontro specifico ed "autosufficiente" del deposito della nota-spese (cfr. ricorso, pagg. 16 - 17). Si rileva, dall'altro, che l'impugnato dictum, allorché ha atteso alla solidale condanna dei convenuti al rimborso in favore dell'opponente-attrice delle spese - nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori - non ha fatto menzione alcuna della nota -spese depositata (cfr. sentenza impugnata, pagg. 2 - 3). 19. Sovvengono quindi gli insegnamenti di questa Corte. Ovvero, in primo luogo, l'insegnamento a tenor del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di 4.» dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942 (cfr. Cass. sez. lav. 5.4.2017, n. 8824, Cass.14.10.2015, n. 20604). Ovvero, in secondo luogo, l'insegnamento a tenor del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (cfr. Cass. 9.10.2015, n. 20289; Cass. 4.7.2011, n. 14542). 20. In questi termini si evidenzia quanto segue. Da un lato, si delinea il difetto di motivazione che l' "Opera" ricorrente ha denunciato e nella rubrica e nel corpo del secondo mezzo. Dall'altro, si delinea la falsa applicazione, segnatamente, del d.m. n. 55/2014. 21. Più esattamente, a tal ultimo riguardo, pur a mente del criterio del "decisum" (cfr. Cass. sez. un. 11.9.2007, n. 19014), si configura, in relazione allo scaglione di riferimento, compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52,000,00, la violazione dei "minimi" tariffari, anche a tener conto delle diminuzioni massime, ex art. 4, 1° co., del d.m. n. 55/2014, dei valori medi di cui al prospetto n. 12- "giudizi innanzi alla corte d'appello" - applicabile nella specie. Difatti, i "minimi" sono pari ad euro 980,00 per la "fase di studio della controversia", ad euro 675,00 per la "fase introduttiva del giudizio", ad euro 2.030,00 per la "fase istruttoria e/o di trattazione" e ad euro 1.652,50 per la "fase decisionale". Dunque, nel complesso, il "minimo" è pari ad euro 5.337,50. Viceversa, la Corte di Messina ha liquidato, per compensi, la minor somma di euro 2.000,00, oltre i.v.a. e c.p.a. 22. In accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 583 - 6.5/5.10.2016 va cassata con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 23. In dipendenza del parziale buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit. 45( P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa, in relazione al medesimo motivo, la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 583 - 6.5/5.10.2016 e rinvia alla stessa corte d'appello in diversa composizione/ anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente
Sentenza Cassazione n. 10652/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris