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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 maggio 2025

Cassazione n. 14085/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26958/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente, ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1604/2024 depositata il 03/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale nè la parte ricorrente incidentale abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale devono Numero registro generale 26958/2024 Numero sezionale 605/2025 Numero di raccolta generale 14085/2025 Data pubblicazione 27/05/2025 intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in considerazione della condotta processuale delle parti; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 21/05/2025 Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26958/2024 Numero sezionale 605/2025 Numero di raccolta generale 14085/2025 Data pubblicazione 27/05/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26958/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente, ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1604/2024 depositata il 03/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale nè la parte ricorrente incidentale abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale devono Numero registro generale 26958/2024 Numero sezionale 605/2025 Numero di raccolta generale 14085/2025 Data pubblicazione 27/05/2025 intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in considerazione della condotta processuale delle parti; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 21/05/2025 Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26958/2024 Numero sezionale 605/2025 Numero di raccolta generale 14085/2025 Data pubblicazione 27/05/2025