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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 1995

Cassazione n. 43026/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/12/1995 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui agli artt. 110, 61 n. 5, 624 e 625 n. 2 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato poiché, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 ove si fa tra l'altro riferimento oltre che al valore del bene anche agli ulteriori danni cagionati alla persona offesa) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della insussistenza dell'attenuante in parola (cfr. per tutte Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti' al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/12/1995 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui agli artt. 110, 61 n. 5, 624 e 625 n. 2 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato poiché, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 ove si fa tra l'altro riferimento oltre che al valore del bene anche agli ulteriori danni cagionati alla persona offesa) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della insussistenza dell'attenuante in parola (cfr. per tutte Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti' al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 ottobre