CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09123/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.25365/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso l’ORDINANZA delGIUDICE [OSCURATO:PERSONA] di ROMA n. 11751/2021 depositata il 03/06/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 3-6-21 il Giudice di Pace di Roma ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 - 7 - 1975, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Roma, notificato in data 3-6-2021, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale della cittadina straniera ai sensi dell’art.13, comma 2 lett.b) T.U.I. perché si era trattenuta illegalmente sel territorio nazionale dal 10-4-2016; 2. Avverso il suddetto provvedimento, la ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivie illustrato con memoria , nei confronti della Prefettura di Roma; 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.; 4. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] 6. il ricorso è stato notificato al Prefetto di Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato; secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va promosso nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto e, altresì, notificato presso di essa (cfr. Cass. n. 28852/2005 e Cass. n.12665/2019); in caso di notifica all'Avvocatura dello Stato, la stessa deve ritenersi nulla (salvo solo il caso, non ricorrente nella specie, in cui l'Avvocatura abbia assunto nella precedente fase di merito la difesa dell'ufficio del Prefetto) e peraltro rinnovabile ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che sia rinnovata la notifica del ricorso al Prefetto di Romapresso il suo ufficio, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella came