CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15176/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 10/02/2022 del Magistrato di sorveglianza di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Catania ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], affidato in prova al servizio sociale a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, volta ad ottenere la modificazione delle prescrizioni inerenti la misura alternativa in atto. 2. Imbarrato ha proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza di Catania, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'ingiustizia della decisione. Trattandosi di provvedimento non reclamabile, e solo assoggettato a ricorso per cassazione, l'impugnazione è stata riqualificata in tali termini e ritualmente trasmessa a questa Corte, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] non risulta iscritto nell'albo speciale dei professionisti abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. L'impugnazione deve essere pertanto dichiarata inammissibile, secondo le previsioni degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in cui si prevede che il ricorso per cassazione deve essere in ogni caso sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale suddetto (v. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01). La sottoscrizione dei motivi da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina l'inammissibilità del ricorso anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo il diverso atto d'impugnazione in origine erroneamente proposto (v. Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000-01). 2. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. _ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen