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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 43558/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LATINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~e-le conclusioni del PG iELISABETTA CENIC-tbriA .4'1 I ‘,Lt. i 4,9, e, • rzel, udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA], indagata dei reati di cui agli articoli 633 e 639 codice penale, avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Latina che le ha dichiarato inammissibile il proposto riesame avverso il decreto di sequestro preventivo impeditivo, emesso dal gip del tribunale di Latina in data 9 novembre 2021, sul presupposto dell'occupazione sine titolo degli immobili da parte degli indagati, per assenza di interesse ad impugnare non avendo titolo alla restituzione dei beni .

Lamenta la ricorrente che l'indagato ha sempre diritto al riesame; richiamando l'articolo 322 codice procedura penale, evidenzia che una diversa interpretazione potrebbe essere accusata di profili di incostituzionalità Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare, dovendosi al riguardo confermare quanto rilevato dall"impugnata ordinanza sulla scia della consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo la quale l'indagato, non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto e attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. (Cass. N. 52060 del 2019 Rv. 277753 - 04, N. 50315 del 2015 Rv. 265463 - 01, N. 47313 del 2017 Rv. 271231 - 01, N. 30008 del 2016 Rv. 267336 - 01, N. 35072 del 2016 Rv. 267672 - 01, N. 17852 del 2015 Rv. 263756 - 01, N. 6779 del 2019 Rv. 274992 - 01, N. 3602 del 2019 Rv. 276545 - 01, N. 9947 del 2016 Rv. 266713 - 01) È infatti onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell'interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568 comma 4 e 581 comma i lett. d) cod. proc. pen.

Nei procedimenti reali la sussistenza dell'interesse è strettamente collegata alla richiesta di restituzione del bene, sicché è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna.

Nel caso in esame la ricorrente, come indicato nel provvedimento impugnato, non ha tale interesse, poiché non dispone di alcun titolo difettando una legittima assegnazione in suo favore da parte dell'A.T.E.R.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LATINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~e-le conclusioni del PG iELISABETTA CENIC-tbriA .4'1 I ‘,Lt. i 4,9, e, • rzel, udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA], indagata dei reati di cui agli articoli 633 e 639 codice penale, avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Latina che le ha dichiarato inammissibile il proposto riesame avverso il decreto di sequestro preventivo impeditivo, emesso dal gip del tribunale di Latina in data 9 novembre 2021, sul presupposto dell'occupazione sine titolo degli immobili da parte degli indagati, per assenza di interesse ad impugnare non avendo titolo alla restituzione dei beni . Lamenta la ricorrente che l'indagato ha sempre diritto al riesame; richiamando l'articolo 322 codice procedura penale, evidenzia che una diversa interpretazione potrebbe essere accusata di profili di incostituzionalità Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare, dovendosi al riguardo confermare quanto rilevato dall"impugnata ordinanza sulla scia della consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo la quale l'indagato, non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto e attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. (Cass. N. 52060 del 2019 Rv. 277753 - 04, N. 50315 del 2015 Rv. 265463 - 01, N. 47313 del 2017 Rv. 271231 - 01, N. 30008 del 2016 Rv. 267336 - 01, N. 35072 del 2016 Rv. 267672 - 01, N. 17852 del 2015 Rv. 263756 - 01, N. 6779 del 2019 Rv. 274992 - 01, N. 3602 del 2019 Rv. 276545 - 01, N. 9947 del 2016 Rv. 266713 - 01) È infatti onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell'interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568 comma 4 e 581 comma i lett. d) cod. proc. pen. Nei procedimenti reali la sussistenza dell'interesse è strettamente collegata alla richiesta di restituzione del bene, sicché è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna. Nel caso in esame la ricorrente, come indicato nel provvedimento impugnato, non ha tale interesse, poiché non dispone di alcun titolo difettando una legittima assegnazione in suo favore da parte dell'A.T.E.R. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cass
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