CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 44370/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 24.2.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui, in data 3.11.2016, il Tribunale del capoluogo salentino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa e, con la riduzione per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore dello Stefanelli deducendo: 2.1 manifesta illogicità della motivazione con riguardo al requisito degli artifici e dei raggiri ed al dolo iniziale: rileva che le due sentenze di merito sono pervenute alla condanna del ricorrente sulla scorta di un percorso argomentativo illogico avendo peraltro la Corte di Appello integralmente riportato e richiamato la decisione di prime cure; segnala, in particolare, la illogicità della considerazione secondo cui l'artificio ed il raggiro usato dal ricorrente sarebbe stato quello di indicare uno specifico bene che, invero, è operazione che chiunque intenda porre in vendita qualcosa deve necessariamente fare per rinvenire un possibile acquirente; aggiunge che ulteriore profilo di illogicità della motivazione è rinvenibile nella affermazione secondo cui la consegna di un bene diverso da quello promesso rappresenterebbe la prova inequivocabile della sussistenza di un "dolo iniziale" che finisce per essere desunto da un aspetto che di per sé può assumere rilievo meramente civilistico potendosi più logicamente ritenere che qualora si fosse stati in presenza di una truffa l'autore della stessa non avrebbe consegnato alcunché; rileva la manifesta illogicità della motivazione anche nella parte in cui la Corte ha ritenuto di poter desumere il carattere dolosamente preordinato della condotta del ricorrente dal comportamento successivo dell'imputato che aveva tentato di sottrarsi alle ricerche e di guadagnare tempo ma comunque avendo risposto alle e-mail della persona offesa che lo aveva raggiunto sul suo indirizzo di posta elettronica; altrettanto illogica, secondo la difesa, è la affermazione della Corte secondo cui lo Stefanelli non avrebbe proposto una ricostruzione alternativa che si scontra con il diritto dell'imputato al silenzio e con la regola di distribuzione dell'onere della prova; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, la genericità del ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata sollecitando una mera rilettura degli elementi acquisiti nel corso della istruttoria; 4. in data 26.9.2022 la difesa ha trasmesso un motivo nuovo concludendo per l'annullamento della sentenza impugnato senza rinvio per intervenuta remissione della querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria con motivi nuovi allegando il verbale, redatto il giorno 12.7.2021 presso la Sezione dei Carabinieri "Veneto" di Oppeano, di remissione della querela da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] oltre alla dichiarazione, depositata in data 10.12.2021 presso la Cancelleria della Corte di Appello di Lecce, con cui l'imputato ha accettato la predetta remissione. 2. E' consolidato il principio per cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Cass SS.UU., 25.2.2004, Chiasserini; Cass. Pen., 2, 8.7.2014 n. 37.688, Gustinetti; Cass. Pen., 2, 28.4.2010 n. 18.680, [OSCURATO:PERSONA]; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 5, 25.2.2019 n. 19.675, Crupi, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti). 3. Precluso l'esame delle doglianze articolate con il ricorso, ed in conformità di quanto convenuto dalle parti, va disposta la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese