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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01320/2022

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ti erano destinati ai bisogni della famiglia, come provato dal fatto che il Doria si era trasferito altrove solo in un periodo successivo a quello di riferimento delle imposte e che in ogni caso egli continuava ad erogare l'assegno di mantenimento per l'originario nucleo familiare nel cui interesse era stato costituito il fondo;4. avverso la sentenza di appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione, notificato il 18 novembre 2016, affidato a cinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] censurava la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver escluso che l'iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 dovesse essere preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento;

2. con il secondo motivo lamentava la contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver ritenuto non esaminabile l'eccezione di nullità per violazione del contraddittorio preventivo benché fosse stata eccepita la mancata notifica dell'intimazione;

3. con il terzo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver ritenuto perfezionata la notifica della cartella effettuata in un caso di irreperibilità relativa, con successivo ritiro del plico all'uffizio postale, pur in assenza degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c.; 4, con il quarto motivo deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 170 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver escluso che i debiti fossero estranei ai bisogni della famiglia, sebbene fosse stata offerta la prova documentale che gli stessi erano stati contratti nell'esercizio di un'attività professionale e del suo allontanamento dalla famiglia a cui provvedeva a versare solo un assegno di mantenimento;

5. con il quinto motivo denunciava una omessa pronuncia su un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella parte in cui la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla impossibilità del Concessionario di iscrivere ipoteca giudiziale su di un bene non suscettibile di essere sottoposto ad esecuzione forzata.6.

Il primo motivo di ricorso non merita accoglimento. 6.1 Costituisce orientamento consolidato di questa Corte, di cui la CTR ha fatto corretta applicazione, che " L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento." ([OSCURATO:PERSONA].

S.U. n. 19667 del 2014; Cass. n. 2879 del 2016; Cass. n. 850 del 2021).

7. Il secondo motivo è invece inammissibile in quanto non attinente alla ratio decidendi censurata.

La CTR, infatti, ha ritenuto inammissibile per novità la censura relativa ad una mancata e generica garanzia del contraddittorio preventivo, e non quella del mancato invio dell'intimazione ad adempiere ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, motivo in ogni caso infondato per le ragioni già esaminate.

8. Il terzo motivo risulta infondato per un duplice ordine di motivi. 8.1 In primo luogo si rileva che "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della

I. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della

I. n. 890 del 1982" ( Cass. n. 10037 del 2019; Cass. n. 28872 del 2018; Cass. n. 19270 del 2018; cass. n. 29022 del 2017); va pertanto escluso che nell'ipotesi in cui il concessionario, come nel caso di specie, opti per tale modalità di notificazione debbano trovare applicazione le formalità di cui all'art.140 c.p.c. prevista per le notifiche a mezzo ufficiale giudiziario. 8.2 In secondo luogo rileva che, risultando pacifica la ricezione della cartella a seguito di ritiro presso l'ufficio postale, ogni nullità della notifica risulta sanata dal raggiungimento dello scopo, trovando applicazione altro consolidato principio secondo cui "La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c. ( Cass. n. 27561 del 2018; Cass. n. 6417 del 2019), con la ulteriore specificazione che " Il vizio della notifica di una cartella di pagamento, consistente nell'omessa esibizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa che va inviata nell'ipotesi di consegna dell'atto a mezzo del servizio postale non effettuata direttamente al destinatario (nella specie, a familiare convivente), è sanato per raggiungimento dello scopo ove il contribuente abbia conosciuto il contenuto della cartella, trovando applicazione, anche per gli atti impositivi, il principio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c." ( Cass. n. 11051 del 2018).

9. Anche il quarto motivo non merita accoglimento. 9.1 La questione concernente l'aggredibilità del fondo patrimoniale per crediti esattoriali a mezzo iscrizione ipotecaria, questa Corte, dopo alcuni arresti (cfr. Cass. 19667/2014, Cass.15354/2015 e Cass. 10794/2016) che avevano affermato che l'esecuzione richiamata dall'art. 170 c.c. fosse estranea all'iscrizione ipotecaria che, quindi, doveva ritenersi generalmente consentita, ha statuito più specificamente, con principio al quale questo Collegio intende dare continuità, che "in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. 602 del 1973, ex articolo 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'articolo 170 cod. civ., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia" (cfr. Cass. n. 20998/2018; Cass. n. 22761/2016; Cass. n. 23876/2015); ne consegue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria - il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca - sicché, ove proceda in tal senso, l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità. (Cass. n. 1652/2016; Cass. n. 5385/2013).

Ulteriore conseguenza è anche l'irrilevanza della anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, atteso che il divieto di esecuzione forzata non è limitato ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla sua costituzione, ma vale anche per i crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in via revocatoria. (Cass. n. 15862 del 2009). 9.2 Ciò posto, l'onere della prova dei presupposti dell'impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale grava su colui che intende avvalersene, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 cod. proc. civ., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari." (cfr. Cass. n. 15251 del 2021; Cass. n. 641 del 2015; Cass. n. 23876 e n. 641 del 2015; Cass. n. 4011 del 2013).

9.3. Con particolare riferimento ai debiti tributari si è anche precisato che "In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. (cfr Cass. n. 3738 del 2015).

9.4. Nella specie la CTR ha richiamato tali principi e ne ha fatto corretta applicazione laddove ha incluso tra i crediti suscettibili di soddisfacimento previa iscrizione di ipoteca su beni conferiti in fondo patrimoniale anche quelli oggetto di causa che, con una valutazione di merito non sindacabile, ha ritenuto non riconducibili ad esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi, senza che rilevasse la data di insorgenza del credito rispetto a quella di costituzione del fondo.

10. Il quinto motivo è invece inammissibile, non solo in quanto erroneamente dedotto come omesso esame ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in luogo che come omessa pronuncia ex art. 360 n. 4 c.p.c., ma soprattutto perché nello stesso motivo la parte evidenzia che tale questione sarebbe stata sollevata per la prima volta in appello e quindi con un inammissibile motivo nuovo rispetto al giudizio di primo grado.

Si ricorda sul punto che " In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio.( da ultimo Cass. n. 20694 e n. 15430 del 2018).

11. Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso.

11.1. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo. 11.2 Trattandosi di giudizio notificato dopo il 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art.1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di C 5.500,00 per compensi professionali, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti erano destinati ai bisogni della famiglia, come provato dal fatto che il Doria si era trasferito altrove solo in un periodo successivo a quello di riferimento delle imposte e che in ogni caso egli continuava ad erogare l'assegno di mantenimento per l'originario nucleo familiare nel cui interesse era stato costituito il fondo;4. avverso la sentenza di appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione, notificato il 18 novembre 2016, affidato a cinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] censurava la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver escluso che l'iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 dovesse essere preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento; 2. con il secondo motivo lamentava la contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver ritenuto non esaminabile l'eccezione di nullità per violazione del contraddittorio preventivo benché fosse stata eccepita la mancata notifica dell'intimazione; 3. con il terzo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver ritenuto perfezionata la notifica della cartella effettuata in un caso di irreperibilità relativa, con successivo ritiro del plico all'uffizio postale, pur in assenza degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c.; 4, con il quarto motivo deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 170 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver escluso che i debiti fossero estranei ai bisogni della famiglia, sebbene fosse stata offerta la prova documentale che gli stessi erano stati contratti nell'esercizio di un'attività professionale e del suo allontanamento dalla famiglia a cui provvedeva a versare solo un assegno di mantenimento; 5. con il quinto motivo denunciava una omessa pronuncia su un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella parte in cui la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla impossibilità del Concessionario di iscrivere ipoteca giudiziale su di un bene non suscettibile di essere sottoposto ad esecuzione forzata.6. Il primo motivo di ricorso non merita accoglimento. 6.1 Costituisce orientamento consolidato di questa Corte, di cui la CTR ha fatto corretta applicazione, che " L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento." ([OSCURATO:PERSONA]. S.U. n. 19667 del 2014; Cass. n. 2879 del 2016; Cass. n. 850 del 2021). 7. Il secondo motivo è invece inammissibile in quanto non attinente alla ratio decidendi censurata. La CTR, infatti, ha ritenuto inammissibile per novità la censura relativa ad una mancata e generica garanzia del contraddittorio preventivo, e non quella del mancato invio dell'intimazione ad adempiere ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, motivo in ogni caso infondato per le ragioni già esaminate. 8. Il terzo motivo risulta infondato per un duplice ordine di motivi. 8.1 In primo luogo si rileva che "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della I. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della I. n. 890 del 1982" ( Cass. n. 10037 del 2019; Cass. n. 28872 del 2018; Cass. n. 19270 del 2018; cass. n. 29022 del 2017); va pertanto escluso che nell'ipotesi in cui il concessionario, come nel caso di specie, opti per tale modalità di notificazione debbano trovare applicazione le formalità di cui all'art.140 c.p.c. prevista per le notifiche a mezzo ufficiale giudiziario. 8.2 In secondo luogo rileva che, risultando pacifica la ricezione della cartella a seguito di ritiro presso l'ufficio postale, ogni nullità della notifica risulta sanata dal raggiungimento dello scopo, trovando applicazione altro consolidato principio secondo cui "La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c. ( Cass. n. 27561 del 2018; Cass. n. 6417 del 2019), con la ulteriore specificazione che " Il vizio della notifica di una cartella di pagamento, consistente nell'omessa esibizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa che va inviata nell'ipotesi di consegna dell'atto a mezzo del servizio postale non effettuata direttamente al destinatario (nella specie, a familiare convivente), è sanato per raggiungimento dello scopo ove il contribuente abbia conosciuto il contenuto della cartella, trovando applicazione, anche per gli atti impositivi, il principio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c." ( Cass. n. 11051 del 2018). 9. Anche il quarto motivo non merita accoglimento. 9.1 La questione concernente l'aggredibilità del fondo patrimoniale per crediti esattoriali a mezzo iscrizione ipotecaria, questa Corte, dopo alcuni arresti (cfr. Cass. 19667/2014, Cass.15354/2015 e Cass. 10794/2016) che avevano affermato che l'esecuzione richiamata dall'art. 170 c.c. fosse estranea all'iscrizione ipotecaria che, quindi, doveva ritenersi generalmente consentita, ha statuito più specificamente, con principio al quale questo Collegio intende dare continuità, che "in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. 602 del 1973, ex articolo 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'articolo 170 cod. civ., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia" (cfr. Cass. n. 20998/2018; Cass. n. 22761/2016; Cass. n. 23876/2015); ne consegue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria - il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca - sicché, ove proceda in tal senso, l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità. (Cass. n. 1652/2016; Cass. n. 5385/2013). Ulteriore conseguenza è anche l'irrilevanza della anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, atteso che il divieto di esecuzione forzata non è limitato ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla sua costituzione, ma vale anche per i crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in via revocatoria. (Cass. n. 15862 del 2009). 9.2 Ciò posto, l'onere della prova dei presupposti dell'impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale grava su colui che intende avvalersene, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 cod. proc. civ., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari." (cfr. Cass. n. 15251 del 2021; Cass. n. 641 del 2015; Cass. n. 23876 e n. 641 del 2015; Cass. n. 4011 del 2013). 9.3. Con particolare riferimento ai debiti tributari si è anche precisato che "In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. (cfr Cass. n. 3738 del 2015). 9.4. Nella specie la CTR ha richiamato tali principi e ne ha fatto corretta applicazione laddove ha incluso tra i crediti suscettibili di soddisfacimento previa iscrizione di ipoteca su beni conferiti in fondo patrimoniale anche quelli oggetto di causa che, con una valutazione di merito non sindacabile, ha ritenuto non riconducibili ad esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi, senza che rilevasse la data di insorgenza del credito rispetto a quella di costituzione del fondo. 10. Il quinto motivo è invece inammissibile, non solo in quanto erroneamente dedotto come omesso esame ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in luogo che come omessa pronuncia ex art. 360 n. 4 c.p.c., ma soprattutto perché nello stesso motivo la parte evidenzia che tale questione sarebbe stata sollevata per la prima volta in appello e quindi con un inammissibile motivo nuovo rispetto al giudizio di primo grado. Si ricorda sul punto che " In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio.( da ultimo Cass. n. 20694 e n. 15430 del 2018). 11. Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso. 11.1. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo. 11.2 Trattandosi di giudizio notificato dopo il 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art.1, comma 17 della I. n. 228 del 2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di C 5.500,00 per compensi professionali, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p
Sentenza Cassazione n. 01320/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris