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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 39337/2021

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o la seguente C ' ORDINANZA sul ricorso 18057-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 160, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - ( avverso la sentenza n. 3237/2016 del Tribunale di Roma, depositata il 18/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione al precetto ed al pignoramento mobiliare promosso dal [OSCURATO:PERSONA] contestando la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa nei suoi confronti e fondata sulla condanna in solido, di lui e di altri condomini, per spese di giudizio dalla sentenza n.2142/1992 della Corte d'appello di Roma; -con l'opposizione citava in giudizio il Condominio medesimo e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] , all'epoca amministratore del condominio , e deduceva, nel merito, l'intervenuta estinzione mediante pagamento prima dell'intrapresa azione esecutiva; -l'opposizione era stata respinta in primo grado ed il Barillaro aveva proposto gravame che era stato rigettato dal Tribunale quale giudice d'appello con la sentenza 12775/1999 poi cassata dalla Corte con sentenza n.6961/2001 per nullità della pronuncia in relazione alla composizione dell'organo giudicante autore della sentenza e diversamente composto rispetto a quello che aveva trattenuto in decisione la causa, con assorbimento dei motivi di merito dedotti a sostegno del ricorso; -riassunto il giudizio avanti al Tribunale di Roma, in composizione monocratica, e per quanto qui ancora rileva, il tribunale ha ritenuto inammissibili in quanto nuove le domande da n.8 a n.13 delle conclusioni, perché formulate per la prima volta nel giudizio di rinvio; -con riguardo all'eccezione di intervenuta estinzione del credito posto a fondamento dell'azione esecutiva opposta t il tribunale Ric. 2016 n. 18057 sez. 52 - ud. 15-07-2021 -2- ha dato atto del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1307/2001 con conseguente inesistenza del litisconsorzio necessario eccepito dall'opponente; -la corte territoriale ha, inoltre, rigettato la censura relativa all'allegato difetto di legittimazione dell'amministratore di condominio pro-tempore a proporre l'azione di recupero delle spese; -il giudice del rinvio ha quindi respinto l'opposizione del Barillaro e confermato la sentenza di prime cure; -la cassazione della pronuncia di merito è chiesta da quest'ultimo con un unico motivo, cui resistono con controricorso il condominio [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ex amministratore del Condominio; -tutte le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380bis.1. cod. proc. civ.; considerato che: -con l'unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma 1, n.4 cod. proc,. civ., e 112 cod. proc. civ., per mancata osservanza della sentenza n. 6961/2001 emessa dalla Corte di cassazione ; -la censura è infondata; -le doglianze introdotte e sintetizzate ai punti da n.8 a n.13 delle conclusioni sono state legittimamente ritenute inammissibili per non rientrare nell'ambito di quelle ritualmente formulate nel giudizio di appello concluso con la sentenza cassata, in conformità con i consolidati principi di diritto fomulati in materia di giudizio di rinvio ( e ribaditi fra le altre da Cass. n.25250/2013, id.23314/2018); .con specifico riguardo al rinvio c.d. improprio o restitutorio , qual è quello seguito alla sentenza della Corte n. 6961/2001, - che si verifica quando la sentenza impugnata, senza entrare Ric. 2016 n. 18057 sez. 52 - ud. 15-07-2021 -3- nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale - il giudice del rinvio, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. prosecutorio, conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del tribunale, e deve, pertanto, esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte; -poiché la Corte con la sentenza n. 6961/2001 si è limitata a decidere sulla questione della composizione dell'organo giudicante, ritenendo assorbite le altre censure, e ha rimesso al giudice del rinvio ogni decisione sulle stesse, non vi è stata cassazione di statuizioni sulle domande di merito dallo stesso proposte e, per l'effetto, non ricorrono i presupposti che, ai sensi dell'art. 389 cod. proc.civ., possono rendere ammissibili eventuali domande di restituzione conseguenti alla sentenza di cassazione; -è parimenti infondata, per insussistenza dei relativi presupposti, la domanda di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. proposta dal ricorrente (cfr.a pag. 26 del ricorso); -occorre, infine, dare conto che il ricorrente con la memoria ex art. 380 bis.1. cod. proc. civ. ha formulato l'ulteriore censura dell'error in procedendo per avere il giudice del rinvio provveduto in composizione monocratica e non collegiale come aveva deciso il giudice della sentenza cassata; -si tratta di censura inammissibile perché non dedotta nel ricorso introduttivo, ove avrebbe dovuto essere proposta per effetto del rinvio operato dall'art. 50 quater cod.proc.civ. al successivo art. 161, comma 1, cod. proc. civ.,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente C ' ORDINANZA sul ricorso 18057-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 160, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - ( avverso la sentenza n. 3237/2016 del Tribunale di Roma, depositata il 18/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione al precetto ed al pignoramento mobiliare promosso dal [OSCURATO:PERSONA] contestando la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa nei suoi confronti e fondata sulla condanna in solido, di lui e di altri condomini, per spese di giudizio dalla sentenza n.2142/1992 della Corte d'appello di Roma; -con l'opposizione citava in giudizio il Condominio medesimo e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] , all'epoca amministratore del condominio , e deduceva, nel merito, l'intervenuta estinzione mediante pagamento prima dell'intrapresa azione esecutiva; -l'opposizione era stata respinta in primo grado ed il Barillaro aveva proposto gravame che era stato rigettato dal Tribunale quale giudice d'appello con la sentenza 12775/1999 poi cassata dalla Corte con sentenza n.6961/2001 per nullità della pronuncia in relazione alla composizione dell'organo giudicante autore della sentenza e diversamente composto rispetto a quello che aveva trattenuto in decisione la causa, con assorbimento dei motivi di merito dedotti a sostegno del ricorso; -riassunto il giudizio avanti al Tribunale di Roma, in composizione monocratica, e per quanto qui ancora rileva, il tribunale ha ritenuto inammissibili in quanto nuove le domande da n.8 a n.13 delle conclusioni, perché formulate per la prima volta nel giudizio di rinvio; -con riguardo all'eccezione di intervenuta estinzione del credito posto a fondamento dell'azione esecutiva opposta t il tribunale Ric. 2016 n. 18057 sez. 52 - ud. 15-07-2021 -2- ha dato atto del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1307/2001 con conseguente inesistenza del litisconsorzio necessario eccepito dall'opponente; -la corte territoriale ha, inoltre, rigettato la censura relativa all'allegato difetto di legittimazione dell'amministratore di condominio pro-tempore a proporre l'azione di recupero delle spese; -il giudice del rinvio ha quindi respinto l'opposizione del Barillaro e confermato la sentenza di prime cure; -la cassazione della pronuncia di merito è chiesta da quest'ultimo con un unico motivo, cui resistono con controricorso il condominio [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ex amministratore del Condominio; -tutte le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380bis.1. cod. proc. civ.; considerato che: -con l'unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma 1, n.4 cod. proc,. civ., e 112 cod. proc. civ., per mancata osservanza della sentenza n. 6961/2001 emessa dalla Corte di cassazione ; -la censura è infondata; -le doglianze introdotte e sintetizzate ai punti da n.8 a n.13 delle conclusioni sono state legittimamente ritenute inammissibili per non rientrare nell'ambito di quelle ritualmente formulate nel giudizio di appello concluso con la sentenza cassata, in conformità con i consolidati principi di diritto fomulati in materia di giudizio di rinvio ( e ribaditi fra le altre da Cass. n.25250/2013, id.23314/2018); .con specifico riguardo al rinvio c.d. improprio o restitutorio , qual è quello seguito alla sentenza della Corte n. 6961/2001, - che si verifica quando la sentenza impugnata, senza entrare Ric. 2016 n. 18057 sez. 52 - ud. 15-07-2021 -3- nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale - il giudice del rinvio, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. prosecutorio, conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del tribunale, e deve, pertanto, esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte; -poiché la Corte con la sentenza n. 6961/2001 si è limitata a decidere sulla questione della composizione dell'organo giudicante, ritenendo assorbite le altre censure, e ha rimesso al giudice del rinvio ogni decisione sulle stesse, non vi è stata cassazione di statuizioni sulle domande di merito dallo stesso proposte e, per l'effetto, non ricorrono i presupposti che, ai sensi dell'art. 389 cod. proc.civ., possono rendere ammissibili eventuali domande di restituzione conseguenti alla sentenza di cassazione; -è parimenti infondata, per insussistenza dei relativi presupposti, la domanda di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. proposta dal ricorrente (cfr.a pag. 26 del ricorso); -occorre, infine, dare conto che il ricorrente con la memoria ex art. 380 bis.1. cod. proc. civ. ha formulato l'ulteriore censura dell'error in procedendo per avere il giudice del rinvio provveduto in composizione monocratica e non collegiale come aveva deciso il giudice della sentenza cassata; -si tratta di censura inammissibile perché non dedotta nel ricorso introduttivo, ove avrebbe dovuto essere proposta per effetto del rinvio operato dall'art. 50 quater cod.proc.civ. al successivo art. 161, comma 1, cod. proc. civ.,
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