CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06962/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 15 settembre 2022 la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione per la cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di gr. 3) e concesse le circostanze attenuanti generiche ed applicata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed Euro 2667,00 di multa (fatto accertato in Bari 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore propone ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con riguardo alla determinazione della pena. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. con riferimento alla confisca del denaro e del telefono cellulare ex art. 240 cod.pen. 3. Il primo motivo di ricorso é inammissibile. Ed invero la censura reitera analoga doglianza proposta come motivo di appello sul trattamento sanzionatorio su cui la Corte territoriale si é puntualmente e logicamente pronunciata, dando atto dei criteri adottati per la commisurazione della pena, peraltro già mitigata in primo grado con la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La seconda censura é inammissibile non avendo costituito oggetto di motivo di appello. Ed invero é inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione. (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306). 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende