CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09653/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 21/04/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato quella emessa in data 27 febbraio 2014 dal Tribunale della stessa città , con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile del reato di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] (commesso in Bari il 2 novembre 2010) e - concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alla contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale - lo aveva condannato alla pena di anni sette di reclusione. 1.2. In particolare, la Corte territoriale ha confermato le valutazioni espresse dal Tribunale ed ha ritenuto che all'esito delle prove raccolte nel corso del dibattimento di primo grado (tra cui la testimonianza della parte offesa, dell'operante Barone, di [OSCURATO:PERSONA] ed i referti medici relativi al Gesualdo) fosse emersa, in modo inconfutabile, la penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli. 1.3. Infatti, è stato accertato che il giorno 2 novembre 2010, prima delle ore 22.00, l'imputato aveva colpito con un martello alla fronte [OSCURATO:PERSONA] (suo vicino di casa). La polizia intervenuta poco dopo i fatti in Bari via Fornarelli n.3 presso lo stabile dove abitavano sia la vittima che l'imputato, aveva provveduto al sequestro dell'arma utilizzata nonché ad accompagnare la persona offesa, il Santoro e la di lui compagna presso il pronto soccorso del locale Policlinico. I sanitari riscontravano al Gesualdo un trauma cranico con vomito, FLC del cuoio capelluto e trauma piramide nasale; dopo la visita veniva praticata alla persona offesa una sutura cutanea fino a 5 cm ed una siero-profilassi antitetano. La prognosi era di trenta giorni salvo complicazioni ed essendo stata riscontrata una frattura con avvallamento delle ossa frontali, veniva disposto il ricovero del Gesualdo presso il reparto di neurochirurgia. 1.4. Quanto alle motivazioni poste a fondamento del gesto posto in essere dal Santoro (che non ne ha negato la paternità), la persona offesa aveva chiarito che i condomini dello stabile avevano incaricato un fabbro di sostituire il portone condominiale (ormai inservibile) con uno nuovo, dividendo la relativa spesa tra loro; lo stesso imputato era risultato essere d'accordo su tale intervento in quanto, essendo sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata ed ai relativi controlli di polizia, aveva tutto l'interesse alla sostituzione per agevolare detti controlli. Successivamente, il Santoro non aveva più voluto versare la quota di sua spettanza dichiarando di doversi trasferire a breve; pertanto l'artigiano, non avendo ricevuto nemmeno l'acconto pattuito, si era ripreso il portone lasciandone solo l'intelaiatura all'ingresso dello stabile.Tale situazione aveva fatto particolarmente arrabbiare l'imputato che aveva ritenuto responsabile di ciò anche il Gesualdo. La sera dei fatti, il Santoro - avendolo visto fare rientro in casa - lo aveva minacciato, urlando dalla finestra della propria abitazione di volergli sparare e di volerlo uccidere; quindi dopo avere sceso velocemente le scale del fabbricato, tenendo il martello dietro la schiena, aveva raggiunto il Gesualdo e lo aveva colpito con tale strumento tra il centro della fronte e la piramide nasale, cagionando alla vittima una copiosa fuoriuscita di sangue. [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di colpire un'altra volta la persona offesa, che nel frattempo era scivolata sul pavimento bagnato del ballatoio, ma era stato disarmato dal pronto intervento di un'altra persona presente sul posto. Dalla istruttoria dibattimentale era poi emerso che la vittima, dopo essere stata raggiunta dalla martellata, aveva cercato di colpire a mani nude il Santoro raggiungendo, invece, al volto la compagna dell'imputato anche lei presente al fatto. [OSCURATO:PERSONA] aveva successivamente colpito il Santoro ad una spalla con una pala appoggiata sul muro del pianerottolo; l' azione dell'aggressore era stata particolarmente veloce, come dichiarato dalla vittima e dai tre testimoni escussi in dibattimento. 1.5. La Corte territoriale ha poi ritenuto non credibile la tesi dell'imputato, secondo il quale egli sarebbe stato aggredito per primo poiché essa non aveva trovato alcuna conferma dalle risultanze dell'istruttoria dibattimentale. Inoltre, ha confermato la sussistenza del reato contestato, non potendosi mettere in discussione la volontà omicida dell'imputato alla luce delle modalità della azione, della zona colpita con il martello e del tipo di lesioni provocate alla vittima. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] , per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell' art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione per travisamento della prova dichiarativa assunta con riferimento alla mancata applicazione della esimente della legittima difesa o, quanto meno, dell'eccesso colposo di legittima difesa. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto alla sussistenza del dolo alternativo e non del dolo eventuale nella condotta ascritta all'imputato. 2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi strutturali del tentativo di omicidio, insistendo nella richiesta di derubricazione del fatto nel reato di lesioni volontarie tenuto conto, in particolare, che la vittima è stata colpita una sola volta. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art.99 cod. pen. dato che la condotta dell'imputato non era espressione di particolare riprovevolezza, ma era stata, invece, dettata dalla preoccupazione degli effetti negativi della eliminazione del portone rispetto ai controlli cui era sottoposto come libero vigilato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 1.1. Anzitutto deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devoluto in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (vedi, in senso conforme, Cass. Sez. 5, n.8050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758). Confrontata con tali principi, la motivazione della sentenza impugnata non presenta i vizi dedotti dal ricorrente. 2. Con riferimento al primo motivo si rileva che in linea di principio non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo e comunque l'inevitabilità della situazione di pericolo (tra le altre Cass. Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv.273861). 2.1. La Corte territoriale ha motivato sul punto, in modo esauriente e privo di contraddizioni, evidenziando in particolare che era stato proprio il Santoro a scendere velocemente le scale, con il martello nascosto dietro la schiena, per poi colpire in modo fulmineo la vittima e tentare di colpirla nuovamente, senza però riuscirvi perché disarmato nel frattempo, di talché non è configurabile la invocata legittima difesa. Quanto poi alla circostanza che la vittima aveva colpito alla spalla il Santoro con una pala, deve evidenziarsi che tale episodio - come riferito dai vari testimoni - è accaduto successivamente alla aggressione con il martello e che, quindi, deve logicamente escludersi l'invocata scriminante così come anche l'eccesso colposo in quanto - si ripete - è stato il Santoro ad aggredire fulmineamente il Gesualdo senza che questi lo avesse neppure minacciato. 3. Parimenti infondati risultano il secondo ed il terzo motivo che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione. Invero, rispetto alla configurabilità del tentato omicidio si rileva che, come da questa Corte ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339), la prova dello animus necandi, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito dall'agente. In quest'ottica assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all'imputato sul momento, in base alle condizioni umanamente prevedibili. 3.1. Da tale corretto approccio ermeneutico i giudici di merito - le cui decisioni ben possono essere lette in sinossi tra loro, stante la concorde analisi e valutazione degli elementi di prova in esse contenute (Cass. Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; Cass. Sez. 3, n. 13926 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; Cass. Sez. 2, n. 5606 del 10/1/2007, Conversa, Rv. 236181) - non si sono discostati, avendo ritenuto raggiunta la prova dell'elemento psicologico contestato al Santoro sulla base di elementi, quali la potenzialità offensiva dell'arma, la direzione della martellata verso la fronte della vittima, elementi tutti ineccepibilmente apprezzati nel ravvisato contesto di dolo omicidiario. 3.2. A ragione, infine, si è escluso che l'entità delle lesioni subite dalla vittima - così come il fatto che questa non si sia trovata, in concreto, in pericolo di vita - fossero circostanze idonee ad influire sulla valutazione della volontà omicida, sia per la non correttezza metodologica della ricostruzione dell'idoneità dell'azione in base ai risultati prodotti, sia perchè tali esiti possono essere determinati anche da fattori indipendenti dall'intento dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 52043 del 10/6/2014, Vaghi, Rv. 261702).4. Risultano poi infondati i rilievi riguardanti l'elemento psicologico del reato considerato che nel delitto di tentato omicidio, ai fini della sussistenza del reato è sufficiente il dolo diretto rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e quindi il dolo intenzionale inteso quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23618 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 266915 - 01). Inoltre, non è configurabile la desistenza quando gli atti posti in essere integrano già gli estremi del tentativo, come verificatosi nel caso di specie (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 43036 del 23/10/2012, Rv. 253616 - 01). 5. Inammissibile risulta, infine, il quarto motivo poiché con il suo appello il Santoro non aveva contestato la sussistenza della contestata recidiva, ma aveva chiesto soltanto che le circostanze attenuanti generiche venissero riconosciute come prevalenti, anziché equivalenti, rispetto ad essa (cfr. pag.23 del ricorso in appello). Come è noto infatti, con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Cass. Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017 , Galdi, Rv. 270316). 6. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dell