CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35453/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • 57/ RG 14681 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su un unico motivo, generico e aspecifico, quale la contestata mancata quantificazione della pena nel minimo edittale senza addurre alcun elemento concreto, a fronte di una sentenza che ha applicato una sanzione lievemente superiore al minimo motivandola proprio per la gravità della condotta; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/