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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02548/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16386-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - contraticorrente - avverso la sentenza n. 4069/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. --Th i l i Ric. 2021 n. 16386 sez.

MT - ud. 13-12-2022 -2- Premessa 1.con rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi anche "il controricorrente" o "il contribuente"), registrato in data 24/03/2016 al n. 8422, serie IT, veniva trasferita al [OSCURATO:PERSONA] - Geie (Gruppo europeo di interesse economico) la proprietà di un immobile ad uso commerciale.

Con avviso di liquidazione n. 2016IT8244, notificato al notaio, l'Ufficio rideterminò l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura ordinaria, ai sensi dell'art.1 della [OSCURATO:PERSONA], allegata al Tur.

Il notaio impugnò detto atto impositivo deducendo che la compravendita sarebbe stata soggetta all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi della lettera g) dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA], allegata al Tur.

La CTP di Roma adita accolse il ricorso.

Con la sentenza in epigrafe la CTR del Lazio ha rigettato l'appello dell'Agenzia.

2. contro la sentenza indicata in epigrafe l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

3. resiste il contribuente con un controricorso; considerato che:

1. con l'unico motivo, rubricato "Violazione e/o falsa applicazione dell'art.4, comma 1, lett. g) della [OSCURATO:PERSONA], allegata al Tur e dell'art.12, comma 1, del d.lgs. n. 240/91, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c.", l'Agenzia delle Entrate, premesse alcune considerazioni sulla natura dei Geie, ha dedotto che il regime dell'imposta di registro delineato in favore dei Geie non può trovare generalizzata applicazione per qualunque tipo di atto da essi posto in essere, trattandosi di un regime agevolativo riferito esclusivamente a determinate categorie di atti che i Geie possono compiere.

Tale conclusione sostiene l'Agenzia è supportata dalla collocazione sistematica della lettera g) dell'art. 4, comma 1 della [OSCURATO:PERSONA] del Tur in un contesto in cui gli atti propri degli altri enti associativi diversi dai Geie sono quelli enunciati nelle , varie lettere e nei vari numeri del citato art. 4;

2. il motivo è fondato.

2.3. La Corte, con l'ordinanza n.18107 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], resa tra le stesse parti, su fattispecie identica ha infatti affermato che "da un punto di vista letterale, l'espressione "atti propri dei gruppi europei di interesse economico", di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA], non può che riferirsi agli atti che possono essere compiuti solo in vista della costituzione dei Geie, o nell'ambito della organizzazione dei Geie, in quanto rientranti nel genus degli enti associativi.

Se il legislatore avesse voluto attribuire un trattamento fiscale di favore ai Geie ratione subiecti lo avrebbe fatto utilizzando una terminologia più chiara, come quella, ad esempio, utilizzata dall'art. 82, comma 4, del d.lgs. n. 117 del 2017, a norma del quale "le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà' di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali...".

Come ha esattamente rilevato l'Avvocatura erariale, anche la collocazione sistematica della lettera g) nell'ambito dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] depone nel senso dell'accezione in chiave "oggettiva" e non "soggettiva" del sintagma "atti propri": tale sintagma, infatti, è identico a quello adoperato nell'incipit dell'art. 4 ("atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi..."), cui segue la specificazione di quali siano questi "atti propri".

Orbene, essi sono tutti accomunati da una caratteristica ontologica: l'essere volti alla organizzazione, alla regolazione della vita e delle attribuzioni patrimoniali interne ad ogni tipo di ente associativo.

Nessun atto tra quelli indicati nelle lettere da a) a f), infatti, può essere compiuto da soggetti non rientranti nel genus degli enti associativi, se non al fine di costituire, regolarizzare questi ultimi o di aumentarne, quali partecipanti, il capitale o il patrimonio.

L'interpretazione volta ad identificare nel sintagma "atti propri" gli atti enunciati dalle lettere da a) a f) dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al Tur trova due importanti conferme sistematiche.

La prima è la disposizione contenuta nella nota V) al citato art.4: essa, in deroga alla lettera g), sottopone all'imposta di registro nelle misure indicate nell'art. 7 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al Tur, anziché all'unica imposta fissa di euro duecento, gli atti propri dei Geie consistenti nella costituzione (mediante iniziale dotazione di capitale) e nell'aumento di capitale attuati mediante conferimento di proprietà o di diritti reali di godimento su unità da diporto.

La seconda è la disposizione recata dalla nota III) all'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al Tur, che recita: "Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'art. 9 della tabella".

Dall'art. 9 della tabella si evince che non vi è obbligo di chiedere la registrazione per gli atti propri delle società e degli enti di cui all'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al Tur (compresi dunque i Geie), diversi da quelli indicati nel detto articolo.

Orbene, se fosse attendibile la posizione giuridica espressa dalla difesa del contribuente, ne discenderebbe che gli atti propri del Geie, da intendersi, in tesi, quali tutti gli atti di cui sia parte un Geie diversi da quelli indicati nel detto art. 4, non sarebbero assoggettati ad imposta di registro: una conclusione, all'evidenza, inaccettabile.

Invero, l'interpretazione da dare al combinato disposto della nota III) all'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al Tur e dell'art. 9 della tabella non può essere altra che quella secondo la quale gli atti diversi da quelli indicati nel detto art. 4, ma comunque volti alla organizzazione, alla regolazione della vita e delle attribuzioni patrimoniali interne alle società e agli enti associativi (compresi i Geie) previsti dall'art. 4 citato, non sono soggetti ad imposta di registro.

Del resto, è coerente con la ricostruzione qui operata la disposizione di cui all'art.12, comma 3, del d.lgs. n. 240/91, secondo la quale "gli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui alla lettera g) dell'art. 4 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. n. 131 del 1986, scontano l'imposta ipotecaria di trascrizione e l'imposta catastale in misura fissa".

Tale disposizione, infatti, intende assoggettare all'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa tutti gli "atti propri" dei Geie, tra quelli contemplati dalle lettere da a) a f) dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al Tur, consistenti nel trasferimento di proprietà di beni immobili o nella costituzione o trasferimento di diritti reali su immobili.

Deve, infine, rilevarsi che è inconferente l'invocazione, al fine di sostenere le tesi giuridiche del controricorrente, del regolamento CEE 2137/85 del Consiglio relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

Tale regolamento, infatti, sia nei "considerando" che nella parte dispositiva, non impone agli Stati membri di garantire ai Geie, in virtù degli elementi transfrontalieri che li contraddistinguono e del carattere transnazionale del loro statuto giuridico, un trattamento fiscale di favore rispetto agli enti associativi di diritto nazionale (cosa che, peraltro, finirebbe per determinare una discriminazione "al rovescio"), prevedendo solo, per quel che in questa sede interessa, che alla loro attività siano "assicurate condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale" e che "i risultati delle attività del gruppo sono assoggettabili ad imposizione soltanto nei confronti dei singoli membri", restando inteso "che per ogni altro aspetto si applica il diritto tributario nazionale, in particolare per quanto riguarda la ripartizione dei profitti, le procedure fiscali e tutti gli obblighi imposti dalle legislazioni fiscali nazionali".

Pertanto, il contratto di compravendita immobiliare in cui come acquirente figuri un Geie non rientra tra gli "atti propri" dei Geie, di cui alla lettera g) dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al Tur, con la conseguente esclusione dell'imposta di registro in misura fissa ivi prevista in luogo di quella ordinaria".

2.4. Quanto sopra ricordatoldeve essere da questo Collegio ribadito il principio di diritto per cui gli "atti propri dei gruppi europei di interesse economico soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. g), della [OSCURATO:PERSONA] allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non sono tutti quelli di cui è parte un Geie, bensì solo quelli previsti dalle lettere da a) a f) del citato art. 4, ad eccezione degli atti di costituzione mediante dotazione di capitale e di aumento di capitale attuati con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto, che, ai sensi della nota V) allo stesso art. 4, sono soggetti alle imposte previste dall'art. 7 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al d.P.R. n.131 del 1986";

3. il ricorso dell'Agenzia delle Entrate deve essere quindi accolto.

La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso proposto in prime cure dal contribuente;

4. la novità della questione, per la prima volta affrontata e risolta da questa Corte Suprema dopo che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato proposto, giustifica la compensazione delle spese dell'intero processo.

P.Q.

M . la Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto in prime cure dal c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16386-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - contraticorrente - avverso la sentenza n. 4069/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. --Th i l i Ric. 2021 n. 16386 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- Premessa 1.con rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi anche "il controricorrente" o "il contribuente"), registrato in data 24/03/2016 al n. 8422, serie IT, veniva trasferita al [OSCURATO:PERSONA] - Geie (Gruppo europeo di interesse economico) la proprietà di un immobile ad uso commerciale. Con avviso di liquidazione n. 2016IT8244, notificato al notaio, l'Ufficio rideterminò l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura ordinaria, ai sensi dell'art.1 della [OSCURATO:PERSONA], allegata al Tur. Il notaio impugnò detto atto impositivo deducendo che la compravendita sarebbe stata soggetta all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi della lettera g) dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA], allegata al Tur. La CTP di Roma adita accolse il ricorso. Con la sentenza in epigrafe la CTR del Lazio ha rigettato l'appello dell'Agenzia. 2. contro la sentenza indicata in epigrafe l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. 3. resiste il contribuente con un controricorso; considerato che: 1. con l'unico motivo, rubricato "Violazione e/o falsa applicazione dell'art.4, comma 1, lett. g) della [OSCURATO:PERSONA], allegata al Tur e dell'art.12, comma 1, del d.lgs. n. 240/91, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c.", l'Agenzia delle Entrate, premesse alcune considerazioni sulla natura dei Geie, ha dedotto che il regime dell'imposta di registro delineato in favore dei Geie non può trovare generalizzata applicazione per qualunque tipo di atto da essi posto in essere, trattandosi di un regime agevolativo riferito esclusivamente a determinate categorie di atti che i Geie possono compiere. Tale conclusione sostiene l'Agenzia è supportata dalla collocazione sistematica della lettera g) dell'art. 4, comma 1 della [OSCURATO:PERSONA] del Tur in un contesto in cui gli atti propri degli altri enti associativi diversi dai Geie sono quelli enunciati nelle , varie lettere e nei vari numeri del citato art. 4; 2. il motivo è fondato. 2.3. La Corte, con l'ordinanza n.18107 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], resa tra le stesse parti, su fattispecie identica ha infatti affermato che "da un punto di vista letterale, l'espressione "atti propri dei gruppi europei di interesse economico", di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA], non può che riferirsi agli atti che possono essere compiuti solo in vista della costituzione dei Geie, o nell'ambito della organizzazione dei Geie, in quanto rientranti nel genus degli enti associativi. Se il legislatore avesse voluto attribuire un trattamento fiscale di favore ai Geie ratione subiecti lo avrebbe fatto utilizzando una terminologia più chiara, come quella, ad esempio, utilizzata dall'art. 82, comma 4, del d.lgs. n. 117 del 2017, a norma del quale "le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà' di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali...". Come ha esattamente rilevato l'Avvocatura erariale, anche la collocazione sistematica della lettera g) nell'ambito dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] depone nel senso dell'accezione in chiave "oggettiva" e non "soggettiva" del sintagma "atti propri": tale sintagma, infatti, è identico a quello adoperato nell'incipit dell'art. 4 ("atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi..."), cui segue la specificazione di quali siano questi "atti propri". Orbene, essi sono tutti accomunati da una caratteristica ontologica: l'essere volti alla organizzazione, alla regolazione della vita e delle attribuzioni patrimoniali interne ad ogni tipo di ente associativo. Nessun atto tra quelli indicati nelle lettere da a) a f), infatti, può essere compiuto da soggetti non rientranti nel genus degli enti associativi, se non al fine di costituire, regolarizzare questi ultimi o di aumentarne, quali partecipanti, il capitale o il patrimonio. L'interpretazione volta ad identificare nel sintagma "atti propri" gli atti enunciati dalle lettere da a) a f) dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al Tur trova due importanti conferme sistematiche. La prima è la disposizione contenuta nella nota V) al citato art.4: essa, in deroga alla lettera g), sottopone all'imposta di registro nelle misure indicate nell'art. 7 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al Tur, anziché all'unica imposta fissa di euro duecento, gli atti propri dei Geie consistenti nella costituzione (mediante iniziale dotazione di capitale) e nell'aumento di capitale attuati mediante conferimento di proprietà o di diritti reali di godimento su unità da diporto. La seconda è la disposizione recata dalla nota III) all'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al Tur, che recita: "Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'art. 9 della tabella". Dall'art. 9 della tabella si evince che non vi è obbligo di chiedere la registrazione per gli atti propri delle società e degli enti di cui all'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al Tur (compresi dunque i Geie), diversi da quelli indicati nel detto articolo. Orbene, se fosse attendibile la posizione giuridica espressa dalla difesa del contribuente, ne discenderebbe che gli atti propri del Geie, da intendersi, in tesi, quali tutti gli atti di cui sia parte un Geie diversi da quelli indicati nel detto art. 4, non sarebbero assoggettati ad imposta di registro: una conclusione, all'evidenza, inaccettabile. Invero, l'interpretazione da dare al combinato disposto della nota III) all'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al Tur e dell'art. 9 della tabella non può essere altra che quella secondo la quale gli atti diversi da quelli indicati nel detto art. 4, ma comunque volti alla organizzazione, alla regolazione della vita e delle attribuzioni patrimoniali interne alle società e agli enti associativi (compresi i Geie) previsti dall'art. 4 citato, non sono soggetti ad imposta di registro. Del resto, è coerente con la ricostruzione qui operata la disposizione di cui all'art.12, comma 3, del d.lgs. n. 240/91, secondo la quale "gli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui alla lettera g) dell'art. 4 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. n. 131 del 1986, scontano l'imposta ipotecaria di trascrizione e l'imposta catastale in misura fissa". Tale disposizione, infatti, intende assoggettare all'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa tutti gli "atti propri" dei Geie, tra quelli contemplati dalle lettere da a) a f) dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al Tur, consistenti nel trasferimento di proprietà di beni immobili o nella costituzione o trasferimento di diritti reali su immobili. Deve, infine, rilevarsi che è inconferente l'invocazione, al fine di sostenere le tesi giuridiche del controricorrente, del regolamento CEE 2137/85 del Consiglio relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE). Tale regolamento, infatti, sia nei "considerando" che nella parte dispositiva, non impone agli Stati membri di garantire ai Geie, in virtù degli elementi transfrontalieri che li contraddistinguono e del carattere transnazionale del loro statuto giuridico, un trattamento fiscale di favore rispetto agli enti associativi di diritto nazionale (cosa che, peraltro, finirebbe per determinare una discriminazione "al rovescio"), prevedendo solo, per quel che in questa sede interessa, che alla loro attività siano "assicurate condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale" e che "i risultati delle attività del gruppo sono assoggettabili ad imposizione soltanto nei confronti dei singoli membri", restando inteso "che per ogni altro aspetto si applica il diritto tributario nazionale, in particolare per quanto riguarda la ripartizione dei profitti, le procedure fiscali e tutti gli obblighi imposti dalle legislazioni fiscali nazionali". Pertanto, il contratto di compravendita immobiliare in cui come acquirente figuri un Geie non rientra tra gli "atti propri" dei Geie, di cui alla lettera g) dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al Tur, con la conseguente esclusione dell'imposta di registro in misura fissa ivi prevista in luogo di quella ordinaria". 2.4. Quanto sopra ricordatoldeve essere da questo Collegio ribadito il principio di diritto per cui gli "atti propri dei gruppi europei di interesse economico soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. g), della [OSCURATO:PERSONA] allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non sono tutti quelli di cui è parte un Geie, bensì solo quelli previsti dalle lettere da a) a f) del citato art. 4, ad eccezione degli atti di costituzione mediante dotazione di capitale e di aumento di capitale attuati con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto, che, ai sensi della nota V) allo stesso art. 4, sono soggetti alle imposte previste dall'art. 7 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al d.P.R. n.131 del 1986"; 3. il ricorso dell'Agenzia delle Entrate deve essere quindi accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso proposto in prime cure dal contribuente; 4. la novità della questione, per la prima volta affrontata e risolta da questa Corte Suprema dopo che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato proposto, giustifica la compensazione delle spese dell'intero processo. P.Q. M . la Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto in prime cure dal c
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